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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 23/01/2026, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1089/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTE VINCENZO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1110/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO n. TF3CR2M00386 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: Chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto di recupero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Ricorrente_1 Società CO (CF P.IVA_1), nella persona della l.r.p. t. sig.ra Nominativo_1, difesa dall'avv.to Difensore_1, l'atto di recupero n. TF3CR2M00386/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le I di Napoli, notificato in data 19/12/2024, con cui veniva recuperato il
Credito di imposta da agevolazioni indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2020 riconosciuto, ai sensi dell'articolo 1 commi da 98 a 108 della Legge 208/2015 (investimenti per beni strumentali nei territori siti nel mezzogiorno) per cui (comma 98) “alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2023 (2), è attribuito un credito d'imposta…, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi” relativi agli investimenti per “macchinari, impianti ed attrezzature varie” (comma 99), acquistati nell'anno 2019 per un importo totale di euro 215.000,00 di cui quale credito di imposta compensato nell'anno 2020 di euro 116.326,00 (Codice tributo 6869).
L'atto di recupero scaturisce dagli investimenti effettuati dalla ricorrente nell'anno 2019 relativi (così come desumibile dalle fatture esibite, dalla documentazione e dal dossier investimenti depositato agli atti del procedimento) in sistemi di videosorveglianza, in vestiario tecnico e brandizzato, in impianti di condizionamento ed in apparecchiature informatiche destinati, in base alla documentazione e richiesta avanzata dall'azienda “dedita principalmente all'erogazione di servizi di sicurezza privata, specializzata in servizi di sicurezza, controllo e prevenzione sia a tutela delle persone che a tutela del patrimonio”, ad
“ampliare la capacità produttiva aziendale”.
Dichiara la società che a decorrere dal periodo d'imposta 2017 era stato programmato e avviato un piano strutturato d'investimenti in impianti e attrezzature in grado di consolidare ed espandere la su presenza;
il progetto mirava, in particolare, a potenziare impianti e operatività delle unità operative temporanee e a favorire la transizione digitale dei suoi processi produttivi, mediante l'uso di metodologie e tecnologie innovative per “ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente” consistenti in “apparecchiature elettroniche nonché sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori”.
L'Agenzia delle Entrate con il suddetto atto di recupero disconosceva sostanzialmente l'esistenza dei su indicati presupposti per il godimento del beneficio agevolativo considerando che l'investimento previsto dal comma 99 della richiamata Legge 208/2015 agevola gli investimenti in macchinari, attrezzature ed impianti destinati all'ampliamento della capacità produttiva di un'unità operativa esistente e/o alla creazione di una nuova unità produttiva, laddove dall'esame della domanda agevolativa, dalla documentazione esibita dall'azienda in sede di invito n.I00786/2024 in invito n. 19/11/2024 risultava che:
-per le apparecchiature di sorveglianza (costituenti la parte più rilevante dell'investimento per euro
215.000,00) non vi era l'incremento della capacità produttiva dell'unità operativa esistente in quanto tali attrezzature erano destinate, così come dichiarato dalla medesima ricorrente ad unità produttive temporanee e non era alcuna prova del dichiarato incremento della qualità dei servizi offerti presso ciascuna di esse;
-le divise brandizzate non rientravano esse in nessuna delle categorie agevolabili previste dalla legge;
-gli altri acquisti (caldaia, condizionatore e apparecchiature informatiche) non rientravano in nessun programma di investimento trattandosi di acquisti effettuati per valori minimi in un lungo arco temporale e configurandosi come semplice sostituzione di beni preesistenti e deteriorati.
Contesta la ricorrente l'illegittimità dei motivi di recupero su rilevati ed eccepisce:
1)il decorso del termine decadenziale quinquennale trattandosi di credito “non spettante” e non di credito
“inesistente”;
2)la configurazione del medesimo credito quale credito “non spettante” e non “inesistente” per la mancanza dei presupposti di legge in quanto l'inesistenza del presupposto costitutivo non deve essere riscontrato attraverso semplici controlli automatizzati e/o formali;
3)il difetto del contraddittorio endoprocedimentale poiché l'atto accertativo non era stato preceduto dall'invio del c.d. “schema d'atto” (ex art.
6-bis della Legge 212/2000);
4)l'errata interpretazione dell'art. 1 c. 98/108 della Legge 208/2015 e la mancata considerazione della tipologia dell'attività aziendale e del settore di riferimento per cui i beni su indicati oggetto dell'investimento erano destinati al “miglioramento qualitativo dei servizi”, “all'ampliamento della gamma dei servizi offerti”,
“all'innovazione tecnologica ed organizzativa” per cui concorrevano i suddetti beni all'aumento della capacità produttiva aziendale rientrando, pertanto, pienamente nei presupposti previsti dalla richiamata Legge
208/2015;
5)la violazione del principio di buona fede e l'errata applicazione del quadro sanzionatorio con l'applicazione delle sanzioni previste per i crediti “non spettanti” nella misura del 30% laddove l'Ufficio impositore ha applicato le sanzioni nella misura del 100% previsti per i crediti “inesistenti”;
6)il difetto di motivazione dell'atto di recupero.
Con ulteriori motivi aggiunti parte ricorrente insisteva sulle doglianze espresse provvedendo, altresì, al deposito dei contratti di guardiania e sorveglianza presso i condomini in cui la società svolgeva la propria attività al fine della dimostrazione del contestato aumento della capacità produttiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che, richiamando integralmente l'atto di recupero ed i motivi ivi dettagliati, insiste sull'illegittimità del credito di imposta per l'inesistenza dei presupposti agevolativi previsti dalla Legge 208/2015 vista:
- la difformità fra la richiesta agevolativa ed il progetto di investimento così come presentato all'Agenzia delle
Entrate e l'effettivo investimento realizzato privo dei requisiti previsti dalla Legge 208/2015 e non corrispondente a quanto dichiarato;
- la conformità ed esattezza del quadro sanzionatorio applicato trattandosi di violazione commesse nell'anno
2020 ed antecedenti alle successive modifiche normative introdotte;
- la tempestività dell'atto di recupero;
- la non necessarietà del contraddittorio endoprocedimentale;
- la genericità ed erroneità della contestazione relativa al difetto di motivazione dell'atto di recupero.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 12 gennaio 2026 ove è stata trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
'E preliminarmente necessario, al fine della definizione della fattispecie, richiamare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.34/2016 che ha regolamentato il credito d'imposta previsto dalla Legge 208/2015 stabilendo quanto segue:
il comma 99 della Legge 208/2015 prevede che "sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio", risultano, pertanto, agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).
Si ritiene di escludere dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali".
Quanto ai requisiti dei beni agevolabili, il riferimento del comma 98 ai "beni strumentali" comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta.
I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.
Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
Ancora, sempre preliminarmente, è necessario richiamare la risposta all'interpello n. 485/2023 con cui l'Agenzia delle Entrate illustra la qualificazione del cantiere temporaneo come “struttura produttiva” o “mera diramazione” rilevando come: “Sul punto, la circolare n. 34/E del 2016 chiarisce che, sulla base dell'art. 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015, il bene viene qualificato come ''agevolabile'' quando rispetti il requisito della 'strumentalità'' (i.e. sia di uso durevole e impiegato all'interno del processo produttivo dell'impresa),
''novità'' e di ''autonomia'' della struttura produttiva di riferimento. In relazione a quest'ultimo requisito, viene precisato che i beni oggetto dell'investimento, oltre a rispettare i requisiti di ''novità'' e ''strumentalità'', debbano essere destinati a strutture produttive ''autonome''. Tale autonomia viene identificata in ''autonomo ramo di azienda'' ovvero ''autonoma diramazione territoriale''. Nel primo caso, l'“autonomo ramo d'azienda'' è rappresentato da un insieme di beni, materiali, immateriali e risorse umane, dotato di autonomia decisionale come centro di costo, ed idoneo a svolgere un'attività in grado di produrre un output sul mercato. L'''autonoma diramazione territoriale'', invece, è rappresentata da una linea di produzione che abbia un'autonoma linea organizzativa, anch'essa individuata in un centro autonomo di imputazione dei costi che non sia parte integrante del processo produttivo dell'unità collocata nello stesso territorio
'E da ricordare, inoltre, in tema di agevolazioni, come più volte affermato (Cassazione sentenza 11587/2021) che chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (v. Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017), mentre l'Amministrazione finanziaria che accerti operazioni ritenute imponibili legittimamente nega tali benefici, senza dover provare l'omesso svolgimento di qualsiasi attività lecita, gravando sul contribuente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare, in caso di contestazione, i fatti costitutivi dell'agevolazione invocata (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18930 del
24/09/2015). Sulla base di tali elementi preliminarmente evidenziati in relazione al caso qui in esame non può che essere constatato, in relazione al merito del ricorso ed all'eccezione principale ad esso relativa avente ad oggetto l'esistenza dei requisiti per il godimento del beneficio agevolativo, quanto segue:
-in riferimento all'aumento della capacità produttiva le tesi difensive appaiono poste in maniera del tutto generica, senza alcun assolvimento dell'onere probatorio posta ad esclusivo carico della parte ricorrente e per di più risultando difforme la domanda così come compilata e presentata rispetto alle modalità dell'investimento, nello specifico le dichiarazioni effettuate nel c.d. dossier investimenti e nella domanda agevolativa risultano diverse rispetto alle effettive modalità dell'investimento;
-risulta indubbiamente confliggente, infatti, la domanda agevolativa presentata in cui si dichiara testualmente un incremento della capacità produttiva dell'unità operativa unica esistente rispetto alla reale natura dell'investimento in cui si attesta un ampliamento della gamma dei servizi offerti presso unità temporanee in cui verrebbe esercitato il servizio di guardiania;
-non risulta in tal senso assolto, a prescindere dalla su indicata difformità iniziale fra dichiarazione iniziale ed investimento effettuato, ad alcun elemento probatorio dell'effettivo dichiarato aumento dei servizi svolti: per quanto riguarda, infatti, l'investimento più corposo costituito dall'impianto di videosorveglianza viene dichiarato in ricorso che tali impianti risultano installati presso unità operative temporanee (vengono depositati dei contratti di guardiania/sorveglianza privi di data certa), dall'esame della documentazione depositata in sede di memorie aggiunte costituite da alcuni contratti non proporzionati all'investimento effettuato solo in tre di essi (Condominio Indirizzo_1, Indirizzo_2, Vico delle Fiorentine a Chiaia) vi è l'indicazione dell'installazione in comodato gratuito di un impianto di videosorveglianza e/o dell'espletamento di tale servizio, sugli altri non vi è alcuna indicazione dell'esistenza di tale sorveglianza e la sua configurazione come di un servizio offerto stabilmente e continuativamente dalla ricorrente e, quindi, la dimostrazione dell'incremento della capacità dei servizi offerti;
-è carente e, quindi, manchevole, oltreché insufficiente la prova del c.d. ampliamento dei servizi offerti, dell'effettiva innovazione realizzata
-per di più si dichiara in difformità di quanto dichiarato nel programma di investimento iniziale un incremento della qualità dei servizi offerti ancorché delocalizzati presso unità che in richiamo della su indicata risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 485/2023 non possono certamente assurgere alla fattispecie di autonome unità produttive in quanto prive (poiché non dimostrato) di un'autonoma organizzazione;
-non vi è prova che i suddetti impianti abbiano determinato un aumento della gamma dei servizi offerti ed un ampliamento della capacità produttiva;
-non vi è prova tranne che per i soli tre su indicati condomini che essi non siano stati rivenduti ai condomini presso cui sono stati teoricamente installati (nella maggior parte dei contratti depositati non vi è alcuna previsione dell'esistenza di un servizio di videosorveglianza);
-non vi è alcuna prova del presupposto ed affermato aumento della capacità produttiva mediante l'ampliamento dei servizi offerti nulla prevedendo in tal senso i contratti di servizi depositati;
-e, peraltro, deve essere ricordato che le richiamate unità operative costituite dai singoli condomini presso cui viene presuntivamente dichiarato l'incremento dei servizi offerti non rientrano certamente nelle previsioni legislative di cui alla Legge 208/2015 non assurgendo in applicazione dei principi già evidenziati nella risposta all'interpello n. 483/2023 ad autonome unità operative non essendo dotate in alcun modo di un'autonoma linea organizzativa;
-ancora è da evidenziare che le divise brandizzate non rientrano nella previsione legislativa di cui alla Legge 208/2015 non entrando certamente nella previsione legislativa di macchinari, impianti od attrezzature;
-per gli altri acquisti la parte ricorrente non ha dato prova che essi abbiano i requisiti di “novità” previsti dalla richiamata Legge 208/20156 poiché sia la tipologia degli acquisti che l'arco temporale in cui essi sono stati effettuati fanno presumere che trattasi di una sostituzione delle attrezzature già esistenti in loco ed a fronte di tale presunzione non viene fornito alcun elemento contrario;
Da tanto sulla base di tali elementi non si può che confermare quanto già contestato dall'Agenzia delle
Entrate e confermare, in rigetto dell'eccezione proposta da parte ricorrente, l'inesistenza dei presupposti di legge per il godimento del beneficio agevolativo, l'investimento effettuato e le modalità con cui esso è stato realizzato, tenuto per di più conto della difformità fra le dichiarazioni rese in sede di domanda autorizzativa il suddetto investimento, non rientrano in alcun modo nel dettato legislativo della Legge 208/2015.
Passando ad esaminare l'eccezione relativa al decorso del termine decadenziale quinquennale non può che essere rilevato che essa è infondata.
Ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 13/2024, è confermato la preesistente disciplina per cui la notifica dell'atto di recupero per crediti “non spettanti”, deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo, a pena di decadenza. Mentre per i crediti “inesistenti”, il termine di decadenza è fissato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
L'atto di recupero risulta notificato il 19/12/2024, la compensazione dei crediti risulta effettuato nell'arco temporale dell'anno 2020 per cui essa andava indicata nella dichiarazione dei redditi/2021, indi tale termine nel caso di specie decorreva al 31/12/2026.
Non può essere accolta l'eccezione relativa al difetto del contraddittorio procedimentale costituita dal mancato invio del c.d. schema d'atto (art. 6 bis c. 1 Legge 212/2000).
Deve essere, infatti, richiamato l'art. 7 bis del DL 39/2024 che testualmente prevede al comma 1,
“ Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.”
Rientrando, pertanto, il suddetto atto di recupero nella suddetta previsione legislativa tale doglianza deve essere rigettata anche alla luce dell'invito n. I00786/2024 con cui la parte ha già instaurato un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.
Né può essere accolta l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto di recupero.
Preliminarmente deve essere, infatti, considerato che essa è posta in maniera del tutto inconferente con la fattispecie in oggetto.
Le eccezioni poste in sede di ricorso sono relative all'art. 3 del DL 145/2013, esso ha per oggetto le attività di ricerca e sviluppo, il richiamo normativo effettuato non ha alcuna attinenza con il caso in oggetto e le obiezioni poste sono tutte relative ai crediti agevolativi aventi ad oggetto le suddette attività di ricerca e sviluppo.
Nel caso specifico si verte in materia di investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature nei territori del mezzogiorno d'Italia e la giurisprudenza richiamata, le contestazioni mosse non hanno alcun collegamento con la suddetta tipologia di investimenti. Ciò preliminarmente evidenziato deve essere rilevato che l'atto di recupero è in ogni correttamente motivato indicando le ragioni del recupero a guisa tale da permettere a parte ricorrente di esercitare il proprio diritto alla difesa per cui, prescindendo, dalle inconferenti obiezioni poste, tale eccezione è infondata.
In relazione al quadro sanzionatorio applicato ed alla differenza fra “crediti inesistenti” e “non spettanti” deve essere rilevato quanto segue.
Con l'atto di indirizzo n. 18 del 1 luglio 2025 il Ministero delle Finanze è intervenuto in materia di differenziazione fra in “crediti inesistenti” e “non spettanti” fornendo chiarimenti in merito all'applicazione dei principi già dettati dal D.Lgs. 87/2024.
Tenuto conto di quanto disposto dal Dlgs n. 87/2024, attuativo della riforma fiscale, rientrano nella nozione di crediti inesistenti quelli per i quali:
“mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento”, oppure i cui citati requisiti “sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni artifici”.
Viene, quindi, superata la precedente definizione contenuta nell'articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997, secondo cui si consideravano inesistenti i crediti privi, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e non riscontrabili mediante i controlli automatizzati e formali (ossia “i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del
Dpr n. 600/1973, e all'articolo 54-bis del decreto Iva, Dpr n. 633/1972”). Come, quindi, evidenziato dall'atto di indirizzo, l'attuale definizione di credito inesistente “risulta così da un lato circoscritta, in modo più oggettivo, ai crediti carenti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati dalla normativa di riferimento e, dall'altro, ampliata a ricomprendere eventuali crediti inesistenti rilevati anche in occasione dei controlli automatici o formali della dichiarazione”.
Ciò detto, l'atto di indirizzo ai fini della nozione di credito inesistente chiarisce che:
i presupposti costitutivi del credito, indicati nelle norme di riferimento, la cui assenza determina l'inesistenza del credito “possono attenere tanto al soggetto che fruisce dell'agevolazione quanto all'oggetto dell'agevolazione stessa. Il credito potrebbe, in altri termini, rivelarsi inesistente perché fruito da un soggetto diverso da quello individuato dalla norma istitutiva del credito o per la mancata effettuazione dell'operazione a cui la norma ricollega la spettanza del credito o ancora per il mancato adempimento di specifici obblighi di fare o non fare previsti dalla disciplina quali elementi essenziali per la nascita del credito” per “normativa di riferimento” si intende “non solo la norma primaria istitutiva delle singole fattispecie di crediti d'imposta ma anche tutte le disposizioni recate da fonti secondarie (decreti ministeriali o regolamenti) espressamente richiamate dalla norma istitutiva del credito e che vanno a completare o specificare i presupposti costitutivi del credito d'imposta. In tali casi, i presupposti costitutivi, ancorché enunciati nella norma primaria istitutiva del credito, si completano solo con l'integrazione di elementi contenuti in altra fonte
(ad esempio, l'individuazione specifica della tipologia di spesa, demandata dalla norma primaria all'emanazione di un decreto ministeriale). Non rilevano, invece, ai fini della contestazione dell'inesistenza del credito, eventuali ulteriori fonti di dettaglio, come ad esempio manuali tecnici, che non siano oggetto di esplicito richiamo nella norma istitutiva o nelle fonti secondarie che ne completano la disciplina ovvero per i quali il rinvio sia operato solo genericamente” e non specificamente rientrano nei crediti “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni artifici” anche quelli generati artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24.
In pratica l'atto di indirizzo chiarisce che:
“rispetto al passato, nell'attuale definizione di crediti "inesistenti" è stato soppresso l'inciso “e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 4 all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”; inciso che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, sarebbe servito a delimitare, in qualità di "ulteriore elemento strutturale esterno alle singole previsioni di imposta" e di “elemento procedurale o percettivo di carattere obiettivo" le ipotesi configuranti "crediti inesistenti".
Da tanto sulla base dei principi sopra espressi, rilevato che nel caso specifico difettano i requisiti previsti dalla legge per il godimento del beneficio agevolativo, non può che rilevarsi che l'attuale fattispecie rientri nella nozione di “crediti inesistenti” per cui il quadro sanzionatorio applicato è legittimo ed anche tale eccezione va rigettata.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1500,00.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTE VINCENZO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1110/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO n. TF3CR2M00386 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: Chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto di recupero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Ricorrente_1 Società CO (CF P.IVA_1), nella persona della l.r.p. t. sig.ra Nominativo_1, difesa dall'avv.to Difensore_1, l'atto di recupero n. TF3CR2M00386/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le I di Napoli, notificato in data 19/12/2024, con cui veniva recuperato il
Credito di imposta da agevolazioni indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2020 riconosciuto, ai sensi dell'articolo 1 commi da 98 a 108 della Legge 208/2015 (investimenti per beni strumentali nei territori siti nel mezzogiorno) per cui (comma 98) “alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2023 (2), è attribuito un credito d'imposta…, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi” relativi agli investimenti per “macchinari, impianti ed attrezzature varie” (comma 99), acquistati nell'anno 2019 per un importo totale di euro 215.000,00 di cui quale credito di imposta compensato nell'anno 2020 di euro 116.326,00 (Codice tributo 6869).
L'atto di recupero scaturisce dagli investimenti effettuati dalla ricorrente nell'anno 2019 relativi (così come desumibile dalle fatture esibite, dalla documentazione e dal dossier investimenti depositato agli atti del procedimento) in sistemi di videosorveglianza, in vestiario tecnico e brandizzato, in impianti di condizionamento ed in apparecchiature informatiche destinati, in base alla documentazione e richiesta avanzata dall'azienda “dedita principalmente all'erogazione di servizi di sicurezza privata, specializzata in servizi di sicurezza, controllo e prevenzione sia a tutela delle persone che a tutela del patrimonio”, ad
“ampliare la capacità produttiva aziendale”.
Dichiara la società che a decorrere dal periodo d'imposta 2017 era stato programmato e avviato un piano strutturato d'investimenti in impianti e attrezzature in grado di consolidare ed espandere la su presenza;
il progetto mirava, in particolare, a potenziare impianti e operatività delle unità operative temporanee e a favorire la transizione digitale dei suoi processi produttivi, mediante l'uso di metodologie e tecnologie innovative per “ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente” consistenti in “apparecchiature elettroniche nonché sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori”.
L'Agenzia delle Entrate con il suddetto atto di recupero disconosceva sostanzialmente l'esistenza dei su indicati presupposti per il godimento del beneficio agevolativo considerando che l'investimento previsto dal comma 99 della richiamata Legge 208/2015 agevola gli investimenti in macchinari, attrezzature ed impianti destinati all'ampliamento della capacità produttiva di un'unità operativa esistente e/o alla creazione di una nuova unità produttiva, laddove dall'esame della domanda agevolativa, dalla documentazione esibita dall'azienda in sede di invito n.I00786/2024 in invito n. 19/11/2024 risultava che:
-per le apparecchiature di sorveglianza (costituenti la parte più rilevante dell'investimento per euro
215.000,00) non vi era l'incremento della capacità produttiva dell'unità operativa esistente in quanto tali attrezzature erano destinate, così come dichiarato dalla medesima ricorrente ad unità produttive temporanee e non era alcuna prova del dichiarato incremento della qualità dei servizi offerti presso ciascuna di esse;
-le divise brandizzate non rientravano esse in nessuna delle categorie agevolabili previste dalla legge;
-gli altri acquisti (caldaia, condizionatore e apparecchiature informatiche) non rientravano in nessun programma di investimento trattandosi di acquisti effettuati per valori minimi in un lungo arco temporale e configurandosi come semplice sostituzione di beni preesistenti e deteriorati.
Contesta la ricorrente l'illegittimità dei motivi di recupero su rilevati ed eccepisce:
1)il decorso del termine decadenziale quinquennale trattandosi di credito “non spettante” e non di credito
“inesistente”;
2)la configurazione del medesimo credito quale credito “non spettante” e non “inesistente” per la mancanza dei presupposti di legge in quanto l'inesistenza del presupposto costitutivo non deve essere riscontrato attraverso semplici controlli automatizzati e/o formali;
3)il difetto del contraddittorio endoprocedimentale poiché l'atto accertativo non era stato preceduto dall'invio del c.d. “schema d'atto” (ex art.
6-bis della Legge 212/2000);
4)l'errata interpretazione dell'art. 1 c. 98/108 della Legge 208/2015 e la mancata considerazione della tipologia dell'attività aziendale e del settore di riferimento per cui i beni su indicati oggetto dell'investimento erano destinati al “miglioramento qualitativo dei servizi”, “all'ampliamento della gamma dei servizi offerti”,
“all'innovazione tecnologica ed organizzativa” per cui concorrevano i suddetti beni all'aumento della capacità produttiva aziendale rientrando, pertanto, pienamente nei presupposti previsti dalla richiamata Legge
208/2015;
5)la violazione del principio di buona fede e l'errata applicazione del quadro sanzionatorio con l'applicazione delle sanzioni previste per i crediti “non spettanti” nella misura del 30% laddove l'Ufficio impositore ha applicato le sanzioni nella misura del 100% previsti per i crediti “inesistenti”;
6)il difetto di motivazione dell'atto di recupero.
Con ulteriori motivi aggiunti parte ricorrente insisteva sulle doglianze espresse provvedendo, altresì, al deposito dei contratti di guardiania e sorveglianza presso i condomini in cui la società svolgeva la propria attività al fine della dimostrazione del contestato aumento della capacità produttiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che, richiamando integralmente l'atto di recupero ed i motivi ivi dettagliati, insiste sull'illegittimità del credito di imposta per l'inesistenza dei presupposti agevolativi previsti dalla Legge 208/2015 vista:
- la difformità fra la richiesta agevolativa ed il progetto di investimento così come presentato all'Agenzia delle
Entrate e l'effettivo investimento realizzato privo dei requisiti previsti dalla Legge 208/2015 e non corrispondente a quanto dichiarato;
- la conformità ed esattezza del quadro sanzionatorio applicato trattandosi di violazione commesse nell'anno
2020 ed antecedenti alle successive modifiche normative introdotte;
- la tempestività dell'atto di recupero;
- la non necessarietà del contraddittorio endoprocedimentale;
- la genericità ed erroneità della contestazione relativa al difetto di motivazione dell'atto di recupero.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 12 gennaio 2026 ove è stata trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
'E preliminarmente necessario, al fine della definizione della fattispecie, richiamare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.34/2016 che ha regolamentato il credito d'imposta previsto dalla Legge 208/2015 stabilendo quanto segue:
il comma 99 della Legge 208/2015 prevede che "sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio", risultano, pertanto, agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).
Si ritiene di escludere dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali".
Quanto ai requisiti dei beni agevolabili, il riferimento del comma 98 ai "beni strumentali" comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta.
I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.
Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
Ancora, sempre preliminarmente, è necessario richiamare la risposta all'interpello n. 485/2023 con cui l'Agenzia delle Entrate illustra la qualificazione del cantiere temporaneo come “struttura produttiva” o “mera diramazione” rilevando come: “Sul punto, la circolare n. 34/E del 2016 chiarisce che, sulla base dell'art. 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015, il bene viene qualificato come ''agevolabile'' quando rispetti il requisito della 'strumentalità'' (i.e. sia di uso durevole e impiegato all'interno del processo produttivo dell'impresa),
''novità'' e di ''autonomia'' della struttura produttiva di riferimento. In relazione a quest'ultimo requisito, viene precisato che i beni oggetto dell'investimento, oltre a rispettare i requisiti di ''novità'' e ''strumentalità'', debbano essere destinati a strutture produttive ''autonome''. Tale autonomia viene identificata in ''autonomo ramo di azienda'' ovvero ''autonoma diramazione territoriale''. Nel primo caso, l'“autonomo ramo d'azienda'' è rappresentato da un insieme di beni, materiali, immateriali e risorse umane, dotato di autonomia decisionale come centro di costo, ed idoneo a svolgere un'attività in grado di produrre un output sul mercato. L'''autonoma diramazione territoriale'', invece, è rappresentata da una linea di produzione che abbia un'autonoma linea organizzativa, anch'essa individuata in un centro autonomo di imputazione dei costi che non sia parte integrante del processo produttivo dell'unità collocata nello stesso territorio
'E da ricordare, inoltre, in tema di agevolazioni, come più volte affermato (Cassazione sentenza 11587/2021) che chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (v. Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017), mentre l'Amministrazione finanziaria che accerti operazioni ritenute imponibili legittimamente nega tali benefici, senza dover provare l'omesso svolgimento di qualsiasi attività lecita, gravando sul contribuente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare, in caso di contestazione, i fatti costitutivi dell'agevolazione invocata (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18930 del
24/09/2015). Sulla base di tali elementi preliminarmente evidenziati in relazione al caso qui in esame non può che essere constatato, in relazione al merito del ricorso ed all'eccezione principale ad esso relativa avente ad oggetto l'esistenza dei requisiti per il godimento del beneficio agevolativo, quanto segue:
-in riferimento all'aumento della capacità produttiva le tesi difensive appaiono poste in maniera del tutto generica, senza alcun assolvimento dell'onere probatorio posta ad esclusivo carico della parte ricorrente e per di più risultando difforme la domanda così come compilata e presentata rispetto alle modalità dell'investimento, nello specifico le dichiarazioni effettuate nel c.d. dossier investimenti e nella domanda agevolativa risultano diverse rispetto alle effettive modalità dell'investimento;
-risulta indubbiamente confliggente, infatti, la domanda agevolativa presentata in cui si dichiara testualmente un incremento della capacità produttiva dell'unità operativa unica esistente rispetto alla reale natura dell'investimento in cui si attesta un ampliamento della gamma dei servizi offerti presso unità temporanee in cui verrebbe esercitato il servizio di guardiania;
-non risulta in tal senso assolto, a prescindere dalla su indicata difformità iniziale fra dichiarazione iniziale ed investimento effettuato, ad alcun elemento probatorio dell'effettivo dichiarato aumento dei servizi svolti: per quanto riguarda, infatti, l'investimento più corposo costituito dall'impianto di videosorveglianza viene dichiarato in ricorso che tali impianti risultano installati presso unità operative temporanee (vengono depositati dei contratti di guardiania/sorveglianza privi di data certa), dall'esame della documentazione depositata in sede di memorie aggiunte costituite da alcuni contratti non proporzionati all'investimento effettuato solo in tre di essi (Condominio Indirizzo_1, Indirizzo_2, Vico delle Fiorentine a Chiaia) vi è l'indicazione dell'installazione in comodato gratuito di un impianto di videosorveglianza e/o dell'espletamento di tale servizio, sugli altri non vi è alcuna indicazione dell'esistenza di tale sorveglianza e la sua configurazione come di un servizio offerto stabilmente e continuativamente dalla ricorrente e, quindi, la dimostrazione dell'incremento della capacità dei servizi offerti;
-è carente e, quindi, manchevole, oltreché insufficiente la prova del c.d. ampliamento dei servizi offerti, dell'effettiva innovazione realizzata
-per di più si dichiara in difformità di quanto dichiarato nel programma di investimento iniziale un incremento della qualità dei servizi offerti ancorché delocalizzati presso unità che in richiamo della su indicata risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 485/2023 non possono certamente assurgere alla fattispecie di autonome unità produttive in quanto prive (poiché non dimostrato) di un'autonoma organizzazione;
-non vi è prova che i suddetti impianti abbiano determinato un aumento della gamma dei servizi offerti ed un ampliamento della capacità produttiva;
-non vi è prova tranne che per i soli tre su indicati condomini che essi non siano stati rivenduti ai condomini presso cui sono stati teoricamente installati (nella maggior parte dei contratti depositati non vi è alcuna previsione dell'esistenza di un servizio di videosorveglianza);
-non vi è alcuna prova del presupposto ed affermato aumento della capacità produttiva mediante l'ampliamento dei servizi offerti nulla prevedendo in tal senso i contratti di servizi depositati;
-e, peraltro, deve essere ricordato che le richiamate unità operative costituite dai singoli condomini presso cui viene presuntivamente dichiarato l'incremento dei servizi offerti non rientrano certamente nelle previsioni legislative di cui alla Legge 208/2015 non assurgendo in applicazione dei principi già evidenziati nella risposta all'interpello n. 483/2023 ad autonome unità operative non essendo dotate in alcun modo di un'autonoma linea organizzativa;
-ancora è da evidenziare che le divise brandizzate non rientrano nella previsione legislativa di cui alla Legge 208/2015 non entrando certamente nella previsione legislativa di macchinari, impianti od attrezzature;
-per gli altri acquisti la parte ricorrente non ha dato prova che essi abbiano i requisiti di “novità” previsti dalla richiamata Legge 208/20156 poiché sia la tipologia degli acquisti che l'arco temporale in cui essi sono stati effettuati fanno presumere che trattasi di una sostituzione delle attrezzature già esistenti in loco ed a fronte di tale presunzione non viene fornito alcun elemento contrario;
Da tanto sulla base di tali elementi non si può che confermare quanto già contestato dall'Agenzia delle
Entrate e confermare, in rigetto dell'eccezione proposta da parte ricorrente, l'inesistenza dei presupposti di legge per il godimento del beneficio agevolativo, l'investimento effettuato e le modalità con cui esso è stato realizzato, tenuto per di più conto della difformità fra le dichiarazioni rese in sede di domanda autorizzativa il suddetto investimento, non rientrano in alcun modo nel dettato legislativo della Legge 208/2015.
Passando ad esaminare l'eccezione relativa al decorso del termine decadenziale quinquennale non può che essere rilevato che essa è infondata.
Ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 13/2024, è confermato la preesistente disciplina per cui la notifica dell'atto di recupero per crediti “non spettanti”, deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo, a pena di decadenza. Mentre per i crediti “inesistenti”, il termine di decadenza è fissato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
L'atto di recupero risulta notificato il 19/12/2024, la compensazione dei crediti risulta effettuato nell'arco temporale dell'anno 2020 per cui essa andava indicata nella dichiarazione dei redditi/2021, indi tale termine nel caso di specie decorreva al 31/12/2026.
Non può essere accolta l'eccezione relativa al difetto del contraddittorio procedimentale costituita dal mancato invio del c.d. schema d'atto (art. 6 bis c. 1 Legge 212/2000).
Deve essere, infatti, richiamato l'art. 7 bis del DL 39/2024 che testualmente prevede al comma 1,
“ Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.”
Rientrando, pertanto, il suddetto atto di recupero nella suddetta previsione legislativa tale doglianza deve essere rigettata anche alla luce dell'invito n. I00786/2024 con cui la parte ha già instaurato un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.
Né può essere accolta l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto di recupero.
Preliminarmente deve essere, infatti, considerato che essa è posta in maniera del tutto inconferente con la fattispecie in oggetto.
Le eccezioni poste in sede di ricorso sono relative all'art. 3 del DL 145/2013, esso ha per oggetto le attività di ricerca e sviluppo, il richiamo normativo effettuato non ha alcuna attinenza con il caso in oggetto e le obiezioni poste sono tutte relative ai crediti agevolativi aventi ad oggetto le suddette attività di ricerca e sviluppo.
Nel caso specifico si verte in materia di investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature nei territori del mezzogiorno d'Italia e la giurisprudenza richiamata, le contestazioni mosse non hanno alcun collegamento con la suddetta tipologia di investimenti. Ciò preliminarmente evidenziato deve essere rilevato che l'atto di recupero è in ogni correttamente motivato indicando le ragioni del recupero a guisa tale da permettere a parte ricorrente di esercitare il proprio diritto alla difesa per cui, prescindendo, dalle inconferenti obiezioni poste, tale eccezione è infondata.
In relazione al quadro sanzionatorio applicato ed alla differenza fra “crediti inesistenti” e “non spettanti” deve essere rilevato quanto segue.
Con l'atto di indirizzo n. 18 del 1 luglio 2025 il Ministero delle Finanze è intervenuto in materia di differenziazione fra in “crediti inesistenti” e “non spettanti” fornendo chiarimenti in merito all'applicazione dei principi già dettati dal D.Lgs. 87/2024.
Tenuto conto di quanto disposto dal Dlgs n. 87/2024, attuativo della riforma fiscale, rientrano nella nozione di crediti inesistenti quelli per i quali:
“mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento”, oppure i cui citati requisiti “sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni artifici”.
Viene, quindi, superata la precedente definizione contenuta nell'articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997, secondo cui si consideravano inesistenti i crediti privi, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e non riscontrabili mediante i controlli automatizzati e formali (ossia “i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del
Dpr n. 600/1973, e all'articolo 54-bis del decreto Iva, Dpr n. 633/1972”). Come, quindi, evidenziato dall'atto di indirizzo, l'attuale definizione di credito inesistente “risulta così da un lato circoscritta, in modo più oggettivo, ai crediti carenti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati dalla normativa di riferimento e, dall'altro, ampliata a ricomprendere eventuali crediti inesistenti rilevati anche in occasione dei controlli automatici o formali della dichiarazione”.
Ciò detto, l'atto di indirizzo ai fini della nozione di credito inesistente chiarisce che:
i presupposti costitutivi del credito, indicati nelle norme di riferimento, la cui assenza determina l'inesistenza del credito “possono attenere tanto al soggetto che fruisce dell'agevolazione quanto all'oggetto dell'agevolazione stessa. Il credito potrebbe, in altri termini, rivelarsi inesistente perché fruito da un soggetto diverso da quello individuato dalla norma istitutiva del credito o per la mancata effettuazione dell'operazione a cui la norma ricollega la spettanza del credito o ancora per il mancato adempimento di specifici obblighi di fare o non fare previsti dalla disciplina quali elementi essenziali per la nascita del credito” per “normativa di riferimento” si intende “non solo la norma primaria istitutiva delle singole fattispecie di crediti d'imposta ma anche tutte le disposizioni recate da fonti secondarie (decreti ministeriali o regolamenti) espressamente richiamate dalla norma istitutiva del credito e che vanno a completare o specificare i presupposti costitutivi del credito d'imposta. In tali casi, i presupposti costitutivi, ancorché enunciati nella norma primaria istitutiva del credito, si completano solo con l'integrazione di elementi contenuti in altra fonte
(ad esempio, l'individuazione specifica della tipologia di spesa, demandata dalla norma primaria all'emanazione di un decreto ministeriale). Non rilevano, invece, ai fini della contestazione dell'inesistenza del credito, eventuali ulteriori fonti di dettaglio, come ad esempio manuali tecnici, che non siano oggetto di esplicito richiamo nella norma istitutiva o nelle fonti secondarie che ne completano la disciplina ovvero per i quali il rinvio sia operato solo genericamente” e non specificamente rientrano nei crediti “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni artifici” anche quelli generati artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24.
In pratica l'atto di indirizzo chiarisce che:
“rispetto al passato, nell'attuale definizione di crediti "inesistenti" è stato soppresso l'inciso “e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 4 all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”; inciso che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, sarebbe servito a delimitare, in qualità di "ulteriore elemento strutturale esterno alle singole previsioni di imposta" e di “elemento procedurale o percettivo di carattere obiettivo" le ipotesi configuranti "crediti inesistenti".
Da tanto sulla base dei principi sopra espressi, rilevato che nel caso specifico difettano i requisiti previsti dalla legge per il godimento del beneficio agevolativo, non può che rilevarsi che l'attuale fattispecie rientri nella nozione di “crediti inesistenti” per cui il quadro sanzionatorio applicato è legittimo ed anche tale eccezione va rigettata.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1500,00.