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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1536/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601341 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601341 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601341 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 734/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti ed insiste per l'ammissione della prova testimoniale
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come atto depositato veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso a carico della Ricorrente_1 s.r.l. esercente l'attività di “Trasporto di merci su strada , ricompresa tra i soggetti da sottoporre a controllo nell'anno 2023, poiché
è emerso che per l'anno d'imposta 2021, essa aveva usufruito di forniture da parte di soggetti, che risultano non aver presentato dichiarazioni ai fini II.DD., IRAP ed IVA, oltre ad aver rilevato notevoli incongruenze dai dati presenti nelle c.d. “fatture elettroniche”. Al fine di verificare la regolarità delle fatture passive della ricorrente, e quindi, riscontrare la corretta contabilizzazione/deducibilità dei costi, l'Ufficio esaminava la documentazione prodotta ed avvalendosi del c.d. “Strumento per analisi fatture elettroniche” riscontrava che le operazioni passive contabilizzate dalla ricorrente nei confronti in particolare della società “Società_1” per l'anno d'imposta 2021 ammontavano ad
€ 59.418, oltre l'IVA di € 13.072 erano riferite ad operazioni giudicate “non inerenti. La società “Società_1” per l'anno 2021, secondo la prospettazione dell'Ufficio, dal canto suo oltre a non aver prodotto alcuna dichiarazione dei redditi, da un punto di vista funzionale risultava assumere il ruolo di società “filtro”, al fine di emettere fatture inesistenti o “gonfiate” nei confronti dei propri clienti poiché risultava priva di organizzazione aziendale;
non risulta avere presentate dichiarazioni dei redditi come premesso e non risultano essere stati predisposti e trasmessi i bilanci d'esercizio al registro delle imprese, né risultano versamenti relativi al personale dipendente;
inoltre non risultano versamenti di imposta per l'anno 2021. Per tutto quanto esposto, si ritiene che sussistano gli elementi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere le operazioni intrattenute con la società “
Società_1”, quanto meno “non inerenti”.
Si costituiva l'ufficio che chiedeva respingersi tutte le eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo l'Ufficio nelle risultanze emerse nell'ambito del controllo sostanziale la ricorrente si era limitata a produrre il solo preventivo dei lavori da effettuare, non esibendo alcun documento fiscale ed ogni altra documentazione riguardante le presunte prestazioni commissionate per poter determinare e riscontrare l'entità, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.
Parte ricorrente Ricorrente_1 srl esibiva invero contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio già in sede di controllo tutto ciò che le era stato richiesto con il questionario inviando venti PEC. Con la prima delle 20 pec ha consegnato le fatture ricevute dalla Società_1 srl con i relativi pagamenti bancari. Si allegavano anche le pec nr. 18 e 19 a mezzo delle quali si trasmetteva il partitario e lo stralcio del libro giornale con le registrazioni contabili delle suddette fatture.
Inoltre veniva allegata ulteriore documentazione parimenti non esaminata dall'ente accertatore da cui risultava come la Società_1 avesse invero capacità tecnica e strutturale per effettuare i lavori commissionati e fatturati come risulta dalle relazioni commerciali intrattenute con altri operatori nei confronti dei quali emetteva regolare fattura laddove per tali committenti non venivano evidenziate problematiche di alcun tipo di natura fiscale .
Pertanto diversamente per quanto riportato nell'atto impugnato allo stato non risultano elementi di gravità tali da poter presumere fondatamente la non inerenza delle spese con riferimento a costi correttamente deducibili in quanto inerenti all'attività d'impresa della società ricorrente.
Per quanto sopra esposto, la Commissione, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1536/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601341 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601341 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601341 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 734/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti ed insiste per l'ammissione della prova testimoniale
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come atto depositato veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso a carico della Ricorrente_1 s.r.l. esercente l'attività di “Trasporto di merci su strada , ricompresa tra i soggetti da sottoporre a controllo nell'anno 2023, poiché
è emerso che per l'anno d'imposta 2021, essa aveva usufruito di forniture da parte di soggetti, che risultano non aver presentato dichiarazioni ai fini II.DD., IRAP ed IVA, oltre ad aver rilevato notevoli incongruenze dai dati presenti nelle c.d. “fatture elettroniche”. Al fine di verificare la regolarità delle fatture passive della ricorrente, e quindi, riscontrare la corretta contabilizzazione/deducibilità dei costi, l'Ufficio esaminava la documentazione prodotta ed avvalendosi del c.d. “Strumento per analisi fatture elettroniche” riscontrava che le operazioni passive contabilizzate dalla ricorrente nei confronti in particolare della società “Società_1” per l'anno d'imposta 2021 ammontavano ad
€ 59.418, oltre l'IVA di € 13.072 erano riferite ad operazioni giudicate “non inerenti. La società “Società_1” per l'anno 2021, secondo la prospettazione dell'Ufficio, dal canto suo oltre a non aver prodotto alcuna dichiarazione dei redditi, da un punto di vista funzionale risultava assumere il ruolo di società “filtro”, al fine di emettere fatture inesistenti o “gonfiate” nei confronti dei propri clienti poiché risultava priva di organizzazione aziendale;
non risulta avere presentate dichiarazioni dei redditi come premesso e non risultano essere stati predisposti e trasmessi i bilanci d'esercizio al registro delle imprese, né risultano versamenti relativi al personale dipendente;
inoltre non risultano versamenti di imposta per l'anno 2021. Per tutto quanto esposto, si ritiene che sussistano gli elementi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere le operazioni intrattenute con la società “
Società_1”, quanto meno “non inerenti”.
Si costituiva l'ufficio che chiedeva respingersi tutte le eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo l'Ufficio nelle risultanze emerse nell'ambito del controllo sostanziale la ricorrente si era limitata a produrre il solo preventivo dei lavori da effettuare, non esibendo alcun documento fiscale ed ogni altra documentazione riguardante le presunte prestazioni commissionate per poter determinare e riscontrare l'entità, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.
Parte ricorrente Ricorrente_1 srl esibiva invero contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio già in sede di controllo tutto ciò che le era stato richiesto con il questionario inviando venti PEC. Con la prima delle 20 pec ha consegnato le fatture ricevute dalla Società_1 srl con i relativi pagamenti bancari. Si allegavano anche le pec nr. 18 e 19 a mezzo delle quali si trasmetteva il partitario e lo stralcio del libro giornale con le registrazioni contabili delle suddette fatture.
Inoltre veniva allegata ulteriore documentazione parimenti non esaminata dall'ente accertatore da cui risultava come la Società_1 avesse invero capacità tecnica e strutturale per effettuare i lavori commissionati e fatturati come risulta dalle relazioni commerciali intrattenute con altri operatori nei confronti dei quali emetteva regolare fattura laddove per tali committenti non venivano evidenziate problematiche di alcun tipo di natura fiscale .
Pertanto diversamente per quanto riportato nell'atto impugnato allo stato non risultano elementi di gravità tali da poter presumere fondatamente la non inerenza delle spese con riferimento a costi correttamente deducibili in quanto inerenti all'attività d'impresa della società ricorrente.
Per quanto sopra esposto, la Commissione, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate