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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice ARGENIO GIULIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1181/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 10 82100 Benevento BN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 017777202400003208000 IRPEF-ALTRO proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201634/2023 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 19/01/2026
§ - I Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 01777202400003208000, notificatogli il 22.7.2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 56.005,64 sulla scorta di precedente avviso di accertamento n. TFM010201634/2023. Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto mai alcuna notifica dell'avviso di accertamento n. TFM010201634/2023, dal quale si è generato l'atto impositivo impugnato in questo giudizio. Ed ha chiesto:
“che codesta On.le Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, per i motivi di merito illustrati, dedotti e provati, voglia dichiarare la nullità dello:
- AVVISO DI PRESA IN CARICO documento n. 017777202400003208000 notificato da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 22.07.2024;
- AVVISO DI ACCERTAMENTO NUMERO n. TFM010201634/2023 emesso dalla Agenzia delle Entrate, atto presupposto all'avviso impugnato. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
… disporre, se del caso in via d'urgenza con proprio decreto, la sospensione dell'impugnato provvedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.”.
L'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Benevento ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto:
“a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”. Con ordinanza resa all'udienza del 13.2.2025, la CGT ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento.
All'udienza del 15.1.2026 il procedimento è stato assegnato in decisione.
§ - II
Ricorrente_1 ha dedotto, a sostegno dell'impugnazione, di non aver mai ricevuto notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento n. TFM010201634/2023) all'avviso di presa in carico n. 01777202400003208000. Ha sostenuto che la mancata e/o irregolare notificazione dell'avviso di n. TFM010201634/2023, determina la mancanza del titolo per l'esercizio della pretesa erariale determinando anche le nullità delle successive attività da parte dell'Agente della Riscossione. Ha ricordato che la norma in materia di notificazione stabilisce, tra l'altro, che gli atti debbano essere notificati al diretto interessato o agli altri soggetti indicati nella norma, nel Comune della propria residenza anagrafica ovvero in quello ove si trova il proprio ufficio o sede dell'impresa, se esistenti (art. 137 e segg. c.p.c. e art. 60 d.p.r. 600/73).
Il motivo merita reiezione. L'avviso di presa in carico n. 01777202400003208000 rinviene dal precedente avviso di accertamento n. TFM010201634/2023, relativo ad omessa dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2019. Ricorrente_1 ha lamentato che l'atto prodromico (avviso di accertamento n. TFM010201634/2023) non gli è mai stato notificato, ma la circostanza è smentita dalla documentazione prodotta dall'Agenzia resistente, dalla quale si rileva, invece, che la notifica è stata regolarmente eseguita a mezzo raccomandata a.r. inoltrata l'11.12.2023, non consegnata per temporanea assenza del destinatario, cui ha fatto seguito il deposito presso l'ufficio postale, in data 12.12.2023, con spedizione della raccomandata a.r. (c.a.d.) n. 669033533994, e la successiva restituzione del plico al mittente (in data 23.12.2023), per effetto del mancato ritiro dell'atto entro il termine di giacenza di 10 giorni. L'atto prodromico, pertanto, è stato ritualmente notificato ed il contribuente ha omesso di impugnarlo, sicchè il credito tributario è divenuto definitivo. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'avviso di presa in carico n. 01777202400003208000 dev'essere confermato.
§ - III
Le spese di liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), valutati tutti i criteri di cui all'art. 4 comma 1 ed in riferimento al valore del tributo al netto di interessi e sanzioni, come prevede l'art. 12 comma 2 d.lgs. 546/1992, pari ad € 56.005,64 (tabella 23 – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), compresa la fase cautelare di cui all'art. 47 d.lgs. 546/1992, espletata all'udienza del 13.2.2025, con applicazione della decurtazione del 20% in ragione della difesa dell'Agenzia affidata ad un proprio funzionario (art. 15 comma 2 sexies d.lgs. 546/1992), il tutto in favore dell'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov di Benevento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 4.200,00 per onorario, oltre oneri accessori di legge e rimborso spese generali al 15%, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Benevento.
Così deciso in Benevento, in data 15 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice ARGENIO GIULIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1181/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 10 82100 Benevento BN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 017777202400003208000 IRPEF-ALTRO proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201634/2023 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 19/01/2026
§ - I Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 01777202400003208000, notificatogli il 22.7.2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 56.005,64 sulla scorta di precedente avviso di accertamento n. TFM010201634/2023. Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto mai alcuna notifica dell'avviso di accertamento n. TFM010201634/2023, dal quale si è generato l'atto impositivo impugnato in questo giudizio. Ed ha chiesto:
“che codesta On.le Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, per i motivi di merito illustrati, dedotti e provati, voglia dichiarare la nullità dello:
- AVVISO DI PRESA IN CARICO documento n. 017777202400003208000 notificato da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 22.07.2024;
- AVVISO DI ACCERTAMENTO NUMERO n. TFM010201634/2023 emesso dalla Agenzia delle Entrate, atto presupposto all'avviso impugnato. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
… disporre, se del caso in via d'urgenza con proprio decreto, la sospensione dell'impugnato provvedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.”.
L'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Benevento ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto:
“a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”. Con ordinanza resa all'udienza del 13.2.2025, la CGT ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento.
All'udienza del 15.1.2026 il procedimento è stato assegnato in decisione.
§ - II
Ricorrente_1 ha dedotto, a sostegno dell'impugnazione, di non aver mai ricevuto notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento n. TFM010201634/2023) all'avviso di presa in carico n. 01777202400003208000. Ha sostenuto che la mancata e/o irregolare notificazione dell'avviso di n. TFM010201634/2023, determina la mancanza del titolo per l'esercizio della pretesa erariale determinando anche le nullità delle successive attività da parte dell'Agente della Riscossione. Ha ricordato che la norma in materia di notificazione stabilisce, tra l'altro, che gli atti debbano essere notificati al diretto interessato o agli altri soggetti indicati nella norma, nel Comune della propria residenza anagrafica ovvero in quello ove si trova il proprio ufficio o sede dell'impresa, se esistenti (art. 137 e segg. c.p.c. e art. 60 d.p.r. 600/73).
Il motivo merita reiezione. L'avviso di presa in carico n. 01777202400003208000 rinviene dal precedente avviso di accertamento n. TFM010201634/2023, relativo ad omessa dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2019. Ricorrente_1 ha lamentato che l'atto prodromico (avviso di accertamento n. TFM010201634/2023) non gli è mai stato notificato, ma la circostanza è smentita dalla documentazione prodotta dall'Agenzia resistente, dalla quale si rileva, invece, che la notifica è stata regolarmente eseguita a mezzo raccomandata a.r. inoltrata l'11.12.2023, non consegnata per temporanea assenza del destinatario, cui ha fatto seguito il deposito presso l'ufficio postale, in data 12.12.2023, con spedizione della raccomandata a.r. (c.a.d.) n. 669033533994, e la successiva restituzione del plico al mittente (in data 23.12.2023), per effetto del mancato ritiro dell'atto entro il termine di giacenza di 10 giorni. L'atto prodromico, pertanto, è stato ritualmente notificato ed il contribuente ha omesso di impugnarlo, sicchè il credito tributario è divenuto definitivo. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'avviso di presa in carico n. 01777202400003208000 dev'essere confermato.
§ - III
Le spese di liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), valutati tutti i criteri di cui all'art. 4 comma 1 ed in riferimento al valore del tributo al netto di interessi e sanzioni, come prevede l'art. 12 comma 2 d.lgs. 546/1992, pari ad € 56.005,64 (tabella 23 – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), compresa la fase cautelare di cui all'art. 47 d.lgs. 546/1992, espletata all'udienza del 13.2.2025, con applicazione della decurtazione del 20% in ragione della difesa dell'Agenzia affidata ad un proprio funzionario (art. 15 comma 2 sexies d.lgs. 546/1992), il tutto in favore dell'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov di Benevento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 4.200,00 per onorario, oltre oneri accessori di legge e rimborso spese generali al 15%, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Benevento.
Così deciso in Benevento, in data 15 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)