Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 62
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento presupposto sia stata regolarmente eseguita a mezzo raccomandata A/R, con deposito presso l'ufficio postale e successiva restituzione per mancato ritiro. Pertanto, l'atto presupposto è ritualmente notificato e il credito tributario è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha accertato la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto, rendendo il credito tributario definitivo.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione

    L'istanza di sospensione è stata respinta con ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 62
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo