Sentenza 4 aprile 2000
Massime • 1
In relazione ad offese contenute in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie, ed ai fini della applicabilità della esimente prevista dall'art. 598 cod.pen., è sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori; rientrano pertanto nel campo di operatività della norma anche le offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari, purché esse concernano l'oggetto della causa, dal momento che la "ratio legis" è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa. (Fattispecie in cui l'imputato aveva offeso la reputazione di un magistrato onorario, affermando, in un ricorso di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto il rilascio di un immobile, che il predetto giudice era prevenuto in quanto infastidito dal fatto che altro magistrato aveva sospeso l'esecuzione ed anticipato l'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2000, n. 10087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10087 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 04/04/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIUNA FERRUA Consigliere N. 704
3. Dott. VITTORIO EBNER Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere N. 50019/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OL NA TA A MAZARA DEL VALLO IL 27.11.1939
avverso la sentenza IN DATA 14.10.1999 DELLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ebner
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. PALOMBARINI che ha concluso per l'a.c.r. Udito il difensore AVV. DACQUÌ DEL FORO DI CALTANISSETTA Svolgimento del processo
LO LI veniva citata al giudizio del Pretore di Caltanissetta per rispondere del reato di cui all'art. 595 primo e secondo comma CP, per avere comunicando con più persone, offeso la reputazione di AN SA - vice Pretore onorario presso la Pretura di Marsala, sez. Mazara del Vallo - affermando, in un ricorso di opposizione all'esecuzione (datato l9.9.1992 e depositato il 21.9.1992) di un provvedimento ex art. 700 cpc avente ad oggetto il rilascio di un immobile, che la suddetta dott. AN era stata prevenuta ed infastidita dal fatto che altro vice Pretore avesse sospeso l'esecuzione ed anticipato l'udienza: con l'aggravante di avere attribuito alla suddetta AN un fatto determinato. In Mazara del Vallo il 10.11.1992.
Con sentenza in data 8.4.1997 il Pretore mandava l'imputata assolta dal reato ascrittole perché non punibile ai sensi dell'art. 598 CP. La sentenza veniva impugnata anche agli effetti penali dalla costituita parte civile AN.
Con sentenza in data 14.10.1999 la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma di quella impugnata, affermava la penale responsabilità della LO e con le riconosciute attenuanti generiche, la condannava alla pena di L. 100.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, osservando a sostegno del proprio convincimento: che l'imputata non poteva comunque affermare che le decisioni del giudice erano dettate da risentimento e da prevenzione senza con ciò colpire la dignità e l'onore della professionista che svolgeva attività giurisdizionale in sostituzione del magistrato titolare;
che la causa di non punibilità di cui all'art. 598 CP non può mai essere invocata per offendere il giudice per le modalità, le ragioni e le circostanze in cui ha adottato provvedimenti giurisdizionali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la LO, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 598 e 51 CP, 24 Cost.; travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Poiché il complessivo termine prescrizionale (anni sette e mesi sei), decorrente dal 21.9.1992, alla data odierna è già maturato, si tratta di verificare - al fini e per gli effetti di cui all'art.129 CP - la applicabilità o meno nel caso di specie della dedotta esistenza di una causa di non punibilità.
Ritiene questa Corte che la risposta debba essere affermativa. Ed invero - premesso che anche secondo la costante interpretazione della Corte Costituzionale, la non punibilità delle offese di cui all'art. 598 CP trova fondamento nella libertà di discussione delle parti contendenti in giudizio: ciò sia nel caso di offesa strettamente necessaria sia nel caso di offesa non necessaria che tuttavia si inserisce nel sistema difensivo con carattere strumentale - va rilevato che le espressioni incriminate, indubbiamente lesive della reputazione della AN, magistrato onorario in servizio (offensività del resto sottolineata in entrambe le sentenze di merito), risultano contenute in atti giudiziari. Inoltre, seppur rappresentano una scomposta reazione alla conduzione del processo da parte della dott. AN, tali espressioni sono tutt'altro che estranee all'oggetto del contendere, in quanto l'opposizione all'esecuzione (atto giudiziario nel quale sono contenute le espressioni offensive) era stata proposta proprio avverso il provvedimento di rilascio dell'immobile emesso il 7.8.1992 dalla dott. AN al sensi dell'art. 700 cpc rilascio la cui esecuzione era stata peraltro sospesa da altro v.p.o. in data 24.8.1992 sospensione poi revocata dalla dott. AN con provvedimento dell'8.9.1992).
Ciò posto, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sez. V 13.6.1989 n. 5927 - c.c. 7.12.1988 - RV 181531) che ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art.598 CP occorre che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori, mentre non rileva che esse siano rivolte a persone diverse dalle parti o dai loro patrocinatori: con la conseguenza che rientrano nel campo di operatività della norma anche le eventuali offese dirette al giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari.
Tale orientamento - disatteso dal giudici di secondo grado - è da condividere: sia perché dal tenore letterale e logico della norma non è dato ricavare limiti particolari all'operatività della esimente, nel ricorrere dei relativi presupposti di fatto presi in considerazione dall'art. 598 CP;
sia avuto riguardo alla ratio legis, che è appunto quella di consentire la massima libertà nella esplicazione, del diritto di difesa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, e in applicazione del disposto dell'art. 129 cpp, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'imputata LO LI all'evidenza è persona non punibile ai sensi dell'art. 598 CP.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché l'imputata è persona non punibile ai sensi dell'art. 598 CP. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000