Sentenza 23 aprile 2014
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito; pertanto essa è illegittima qualora riguardi un reato perseguibile a querela della quale non sia previamente accertata la sussistenza, considerato che l'accertamento della procedibilità dell'azione precede anche quella relativa all'imputabilità del minore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2014, n. 24696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24696 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 23/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 580
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 6935/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.D. N. IL (SI) ;
avverso la sentenza n. 297/2013 TRIB. MINORENNI di L'AQUILA, del 25/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Carmine Stabile, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 novembre 2013, il G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.D. , in relazione al delitto di lesioni personali volontarie in danno di C.L. , perché lo stesso non era imputabile all'epoca dei fatti, in ragione dell'età infraquattordicenne.
2. Con ricorso sottoscritto dal difensore, avv. Luca Tirabassi, i genitori esercenti la potestà sull'imputato minore censurano il provvedimento del Tribunale di L'Aquila, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B e C, in relazione all'art. 582 c.p., comma 2, art. 120 c.p., commi 1 e 2 e art. 336 cod. proc. pen., deducendo l'improcedibilità del reato, risultante dall'informativa dell'ispettore del commissariato di Sulmona del 22 febbraio 2013, in considerazione del tipo di contestazione (lesioni lievissime). I ricorrenti sottolineano il proprio interesse all'impugnazione, poiché la pronuncia di proscioglimento per difetto di imputabilità, a differenza di quella per difetto di querela, è iscrivibile nel casellario giudiziario, sicché l'annullamento della decisione è in grado di eliminare tale pregiudizio.
3.2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 606, lett. E, poiché la motivazione della decisione non affronta in alcun modo il profilo della procedibilità del reato e, per altro verso, parla di una "notizia di reato circostanziata attribuibile all'indagato", pur in assenza di un valido atto di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Secondo la giurisprudenza prevalente e più recente di questa Sezione, la sentenza di non luogo a procedere, D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 26, per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito (Sez. 5, n. 18052 del 17/01/2012, B., Rv. 253758; Sez. 5, n. 40550 del 23/09/2008, J., Rv. 241722; Sez. 5, n. 42507 del 04/11/2008, S., Rv. 241935). Secondo un orientamento minoritario, invece (Sez. 5, n. 49863 del 25/11/2009, Maggini, Rv. 245815), la previsione di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26 va coordinata con quella dell'art. 97 cod. pen., che stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale, che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne;
di conseguenza si riteneva che al giudice non fosse consentito un preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire.
1.2 Il Collegio ha ritenuto di aderire al primo orientamento, ritenendolo l'unico in grado di garantire la compatibilità della norma dettata per il processo a carico di imputati minorenni con il disposto dell'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso.
1.3 In tale linea interpretativa, l'accertamento della procedibilità dell'azione precede anche quella relativa all'imputabilità del minore, poiché nel sistema processuale le misure cautelari personali presuppongono la sussistenza della condizione di procedibilità rappresentata dalla querela, restando quelle misure inibite anche nelle ipotesi in cui la condizione di procedibilità possa ancora intervenire. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che tra le cause di non punibilità la cui emergenza (in termini di certezza e non di mera possibilità) importa l'inapplicabilità delle misure cautelari, giusto il disposto dell'art. 273 c.p.p., comma 2, rientra anche il difetto di una condizione di procedibilità, come è dato argomentare anche da quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 1, che, nello stabilire l'obbligo della immediata declaratoria di determinate "cause di non punibilità", ha riguardo anche alla mancanza di una condizione di procedibilità (Sez. 4, n. 42022 del 06/11/2006, Carta, Rv. 235677); sul piano interpretativo va anche considerato il disposto dell'art. 381 c.p.p., comma 3, che consente l'arresto soltanto se la querela venga proposta, anche con dichiarazione orale, resa agli agenti operanti ed impone l'immediata liberazione, se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela.
2. Nel caso di specie, dal capo di imputazione indicato nella sentenza e dagli altri atti a disposizione di questa Corte non si evince se il reato contestato all'imputato fosse procedibile d'ufficio oppure a querela di parte, poiché è indicata semplicemente la violazione dell'art. 582 cod. pen. e non è precisata la durata della malattia derivante dalle lesioni personali;
d'altra parte non è stata rinvenuta l'informativa dell'ispettore del commissariato di Sulmona del 22 febbraio 2013, indicata in ricorso a sostegno della improcedibilità del reato.
Di conseguenza la sentenza va annullata, con rinvio al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, per nuovo esame sul punto.
3. Poiché il ricorrente è minorenne, deve farsi luogo al cd. "oscuramento" dei dati identificativi dello stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al G.I.P. del Tribunale per i minorenni di L'Aquila per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014