Sentenza 5 luglio 2018
Massime • 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. (Fattispecie in tema di peculato continuato in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.323 bis cod. pen., al contempo censurando il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. fondato sulla valutazione dell'importo complessivo delle somme percepite dall'imputato, senza tener conto del modesto valore di ciascun fatto appropriativo).
Commentario • 1
- 1. Art. 323 c.p. Abuso di ufficiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2018, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2018 |
Testo completo
0 1313-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.1301 Anna Petruzzellis U.P. 05/07/2018 Gaetano De Amicis R.G.N. 14199/2018 Antonio Costantini Maria Sabina Vigna Pietro Silvestri Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA AU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 06/10/2016 dalla Corte di Appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.; udito il difensore, avv. Cecilia Turco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui IA AU è stato condannato, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, し alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di peculato. A IA è contestato, quale pubblico ufficiale o comunque di incaricato di pubblico servizio, nella veste di impiegato dell'Ufficio tecnico del genio civile addetto alla verifica della conformità della singola pratica alla normativa sulla imposta di bollo, di essersi appropriato di marche da bollo, di cui aveva la disponibilità: 1) del valore る 1 unitario di 14,62 euro, per un valore complessivo pari ad euro 994,16 (capo b); per un valore complessivo di 1.242,70 euro (capo d).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando tre motivi di ricorso.
2.1. Con i primi due si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen.
2.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen.; la Corte di appello avrebbe negato la circostanza attenuante sulla base di una valutazione globale del danno cagionato, laddove, invece, in presenza, come nella specie, di un reato continuato l'entità del danno dovrebbe essere verificata con riguardo al singolo fatto reato e non rispetto alla globalità dei fatti unificati per continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo di ricorso.
2. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe viziata per avere fatto la Corte di appello, al fine di escludere la configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen., esclusivo riferimento alla condotta ed alla gravità del danno senza tenere conto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali secondo cui, invece, si dovrebbe tenere conto delle modalità della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento, cioè del fatto - nella sua globalità-, considerati tutti i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; la Corte non avrebbe considerato una serie di indici che pure in sede di appello erano stati indicati, soprattutto in relazione all'intensità del dolo. Si era infatti evidenziato, da una parte, come le condotte dell'imputato dovessero essere inserite in un contesto ambientale più ampio e, in tale contesto, che esse esprimessero meno disvalore rispetto a quelle di altro coimputato, autore di appropriazioni compiute in un arco di tempo quasi doppio, e, dall'altra, che il IA avesse agito in ragione di una prassi trovata nell'ufficio, quando vi fu collocato nel 2010, e della incertezza normativa;
ciò, si sostiene, avrebbe indotto l'imputato a sentirsi autorizzato o tollerato nella sua condotta. г 3. Si tratta di un assunto non condivisibile. Secondo un consolidato indirizzo della Corte di cassazione, che il Collegio condivide, in tema di delitti contro la Pubblica amministrazione, la circostanza attenuante speciale 2 2 prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (sez. 6, n.14825 del 26/02/2014, Di Marzio, Rv, 259501; Sez. 6, n. 7919 del 22/02/2012, Cinardo, Rv. 252432). In particolare, il giudice, nel caso di reato continuato, nel concedere l'attenuante speciale prevista dall'art. 323 bis cod. proc. pen., è tenuto a valutare la vicenda nel suo complesso e non solo con riferimento all'entità della violazione più grave, autonomamente considerata. (Sez. 6, n. 30821 del 18/04/2013, Moretto, in cui la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante in un caso di appropriazione multipla e continuata, da parte del comandante dei vigili urbani, dei proventi delle infrazioni stradali). La Corte di appello, pur nell'ambito di una motivazione non articolata, ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, evidenziando, al fine di negare la circostanza in questione, la sistematicità delle condotte - che, obiettivamente, non possono essere valutate in maniera scissa ed atomistica rispetto al contesto di diffusa illegalità in cui sono state compiute - e il lungo lasso temporale in cui le stesse si sono verificate. A confutazione degli assunti difensivi, si è evidenziata, con motivazione congrua, l'irrilevanza giuridica della circostanza che anche altri soggetti all'interno di quell'ufficio si fossero appropriati delle marche da bollo e, soprattutto, dell'argomentazione & secondo cui il fatto attribuito all'imputato dovrebbe essere considerato di particolare tenuità in ragione di una supposta prassi giustificativa ed una sorta di tolleranza generalizzata. Ne discende l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 4. È invece fondato il terzo motivo, relativo al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen, negato dalla Corte di merito, in presenza di un reato continuato, in ragione del valore complessivo delle marche da bollo, oggetto di peculato. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni affermato che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato. (Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, 2 Soardi, Rv. 262975 in cui, in tema di peculato continuato, la Corte ha censurato la sentenza che aveva negato il riconoscimento dell'attenuante sulla base della considerazione dell'importo complessivo delle somme percepite in relazione a ciascun 3 fatto appropriativo;
nello stesso senso, più recentemente, Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270). Dunque, al ricorrente deve essere riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., e, di conseguenza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio sul punto e la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione deve essere rideterminata in anni uno mesi due e giorni venti di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in anni uno mesi due e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018. Il Consigliere estensore Presidente Pietro Silvestri Anna Petruzzellis Prusisch Т егло Ни DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 GEN 2019 IL FUNZIONARIO GAUDIZIARIO Piera Esposito 4