Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2018, n. 1313
CASS
Sentenza 5 luglio 2018

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In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. (Fattispecie in tema di peculato continuato in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.323 bis cod. pen., al contempo censurando il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. fondato sulla valutazione dell'importo complessivo delle somme percepite dall'imputato, senza tener conto del modesto valore di ciascun fatto appropriativo).

Commentario1

  • 1Art. 323 c.p. Abuso di ufficio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2018, n. 1313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1313
Data del deposito : 5 luglio 2018

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