CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18025 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ER AE nato a Giugliano in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese;
lette le memorie difensive e di replica del difensore avvocato Francesco Nacca che ha insistito per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in data 4 marzo 2024, con la quale AE D'ER è stata condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, per il delitto di cui all'articolo 10 del d.lgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di amministratrice unica della società "Cash and Carry San Francesco srl", occultato o comunque distrutto i documenti di cui era obbligatoria la conservazione, in modo Penale Sent. Sez. 3 Num. 18025 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 18/02/2026 da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto per gli anni 2011, 2012 e 2014. 2. AE D'ER, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Francesco Nacca, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad un unico, articolato, motivo, col quale si denuncia, ai sensi dell'ad 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. n. 74 del 2000. 2.1. Si deduce la violazione del disposto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, in quanto la condotta alternativa sanzionata, di distruzione o occultamento della documentazione contabile, non può sostanziarsi, come avvenuto nel caso in esame, in un mero comportamento omissivo, atteso che si è dato rilievo all'esito negativo quanto all'esibizione della documentazione fiscale relativamente al mancato rinvenimento di alcune pagine o postille scritte nella documentazione comunque fornita, senza peraltro indicare in cosa sia consistita la prova della condotta di occultamento e/o distrazione attribuita alla ricorrente. 2.2. Oltretutto, al fine di motivare la sussistenza del dolo specifico, è stata valorizzata la circostanza che alcuni fogli mancanti erano stati successivamente consegnati, tuttavia colmi di irregolarità, mentre, a pagina 3 della sentenza, si afferma che i libri contabili erano stati certamente istituiti ed esibiti, eccetto alcuni fogli mancanti, per cui non possono essere considerati distrutti, ma neppure si argomenta specificamente in merito al loro deliberato occultamento. I 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'inammissibilità del ricorso evidenziandone la complessiva genericità in quanto, a fronte di una sentenza che argomenta in maniera logica e coerente saldandosi con quella del giudice di primo grado, la doglianza scende nel merito proponendo un'interpretazione alternativa dei fatti. 4. Il ricorrente, con memoria tempestivamente depositata, ha replicato che non si domanda a questa Corte una alternativa lettura del compendio probatorio, bensì si censura la sussunzione del fatto nella previsione di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, sia sotto il profilo dell'error in iudicando che quale vizio di manifesta illogicità della motivazione, e ciò, sia con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo, necessariamente commissivo, risultando in caso contrario integrato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 9 del d.lgs n. 471 del 1997, che in relazione all'elemento soggettivo del dolo specifico, affermato dalla Corte in virtù di un'argomentazione viziata a monte;
giacché, in difetto di prova dell'elemento oggettivo, viene logicamente meno anche il presupposto per affermare il dolo, i 2 fogli mancanti essendo, al più, indicativi di una gestione contabile caotica e irregolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità estrinseca e perché presentato fuori dai casi consentiti. 2. L'articolato motivo sottoposto alla Corte è generico per aspecificità estrinseca in quanto non si confronta col contenuto della sentenza impugnata e di quella del giudice di primo grado, cui la prima espressamente rinvia. 2.1. Osserva questa Corte, che la fattispecie in contestazione, di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, oltre all'ipotesi alternativa dell'occultamento ovvero della distruzione, sanziona l'ulteriore alternativa che l'una o l'altra abbiano interessato tutte oppure anche solo parte delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ipotesi in fatto ritenuta dai giudici di merito. L'impugnazione sottoposta a questa Corte, invece, volutamente aggira e non considera l'eventualità di una sottrazione o distruzione parziale, ipotizzando una violazione di legge o quantomeno una illogicità della motivazione proprio nella misura in cui, da una parte, i giudici di merito affermano che i documenti contabili certamente esistevano, anche perché sono stati rinvenuti e consegnati, e, dall'altra, che vi è stata ad opera dell'imputata una condotta (eventualmente anche realizzata per il tramite di una terza persona cui era stata delegata la gestione delle scritture) di sottrazione e distruzione di alcune parti, di alcuni fogli, di significativo rilievo: trattandosi, come evidenziato dalla Corte di merito e più dettagliatamente dal giudice di primo grado, principalmente dei fogli di chiusura del libro giornale, degli anni 2011, 2012 e 2014 (si vedano in tal senso le pagine 6 e 9 della sentenza del Tribunale e, in sintesi, la pagina 4 della sentenza della Corte di merito). Sottrazione e/o distruzione deliberata e non già frutto di negligente omissione, considerato che è stata evidenziata, come ben chiarito dal Tribunale, la mancanza di continuità nella numerazione delle pagine del libro giornale, corrispondente alla chiusura dei vari periodi mensili, eventualità incompatibile, sia per il dato del salto nella numerazione che per la ripetitività dell'evento, con una condotta, meramente omissiva, superficiale o negligente. Di conseguenza è esclusa in radice qualsiasi violazione del disposto normativo quanto alla configurabilità della fattispecie sotto un profilo oggettivo quanto soggettivo (del vero sostanzialmente incontestato è il fine di evasione, sul quale comunque vi è ampia motivazione, in alcun modo confutata, alla pagina 4, secondo capoverso, della sentenza della Corte d'appello), risultando acclarata la 3 sussistenza di una condotta, quella di occultamento-distruzione parziale, certamente contemplata, come già detto, dalla previsione di legge contestata (circa la rilevanza penale di condotte di occultamento o distruzione sia totale che parziale, purché sorrette dal fine di evasione, si vedano, da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 11469 del 07/03/2025, Rv. 287669 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 40317 del 23/09/2021, Rv. 282340 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 45950 del 20/06/2017, Rv. 271794 - 01); altresì è escluso qualsiasi correlato vizio motivazionale, non rinvenendosi alcuna illogicità nel ragionamento sviluppato dai giudici di merito, che, sulla base di valutazioni coerenti e logiche, hanno ritenuto comprovata una condotta di deliberato occultamento/distruzione parziale di alcune pagine rilevanti delle scritture contabili, in specie del libro giornale, con conseguente inconfigurabilità, inoltre, di ogni ipotesi collegabile all'illecito amministrativo dell'omessa tenuta della contabilità. 2.2. Il ricorrente, del resto, oppone, al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità. Eccede, invero, dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità è, infatti, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione insindacabile e, pertanto, intangibile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni esposte rispetto al fine che le hanno determinate;
3) la non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo dell'atto impugnato o da altri atti del processo, se specificamente indicati nei motivi di gravame (v. Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, [...], Rv. 194203 - 01). Ne consegue che il motivo, oltre ad essere generico, è stato proposto fuori dai casi consentiti ed è, quindi, inammissibile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 febbraio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese;
lette le memorie difensive e di replica del difensore avvocato Francesco Nacca che ha insistito per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in data 4 marzo 2024, con la quale AE D'ER è stata condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, per il delitto di cui all'articolo 10 del d.lgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di amministratrice unica della società "Cash and Carry San Francesco srl", occultato o comunque distrutto i documenti di cui era obbligatoria la conservazione, in modo Penale Sent. Sez. 3 Num. 18025 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 18/02/2026 da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto per gli anni 2011, 2012 e 2014. 2. AE D'ER, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Francesco Nacca, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad un unico, articolato, motivo, col quale si denuncia, ai sensi dell'ad 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. n. 74 del 2000. 2.1. Si deduce la violazione del disposto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, in quanto la condotta alternativa sanzionata, di distruzione o occultamento della documentazione contabile, non può sostanziarsi, come avvenuto nel caso in esame, in un mero comportamento omissivo, atteso che si è dato rilievo all'esito negativo quanto all'esibizione della documentazione fiscale relativamente al mancato rinvenimento di alcune pagine o postille scritte nella documentazione comunque fornita, senza peraltro indicare in cosa sia consistita la prova della condotta di occultamento e/o distrazione attribuita alla ricorrente. 2.2. Oltretutto, al fine di motivare la sussistenza del dolo specifico, è stata valorizzata la circostanza che alcuni fogli mancanti erano stati successivamente consegnati, tuttavia colmi di irregolarità, mentre, a pagina 3 della sentenza, si afferma che i libri contabili erano stati certamente istituiti ed esibiti, eccetto alcuni fogli mancanti, per cui non possono essere considerati distrutti, ma neppure si argomenta specificamente in merito al loro deliberato occultamento. I 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'inammissibilità del ricorso evidenziandone la complessiva genericità in quanto, a fronte di una sentenza che argomenta in maniera logica e coerente saldandosi con quella del giudice di primo grado, la doglianza scende nel merito proponendo un'interpretazione alternativa dei fatti. 4. Il ricorrente, con memoria tempestivamente depositata, ha replicato che non si domanda a questa Corte una alternativa lettura del compendio probatorio, bensì si censura la sussunzione del fatto nella previsione di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, sia sotto il profilo dell'error in iudicando che quale vizio di manifesta illogicità della motivazione, e ciò, sia con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo, necessariamente commissivo, risultando in caso contrario integrato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 9 del d.lgs n. 471 del 1997, che in relazione all'elemento soggettivo del dolo specifico, affermato dalla Corte in virtù di un'argomentazione viziata a monte;
giacché, in difetto di prova dell'elemento oggettivo, viene logicamente meno anche il presupposto per affermare il dolo, i 2 fogli mancanti essendo, al più, indicativi di una gestione contabile caotica e irregolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità estrinseca e perché presentato fuori dai casi consentiti. 2. L'articolato motivo sottoposto alla Corte è generico per aspecificità estrinseca in quanto non si confronta col contenuto della sentenza impugnata e di quella del giudice di primo grado, cui la prima espressamente rinvia. 2.1. Osserva questa Corte, che la fattispecie in contestazione, di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, oltre all'ipotesi alternativa dell'occultamento ovvero della distruzione, sanziona l'ulteriore alternativa che l'una o l'altra abbiano interessato tutte oppure anche solo parte delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ipotesi in fatto ritenuta dai giudici di merito. L'impugnazione sottoposta a questa Corte, invece, volutamente aggira e non considera l'eventualità di una sottrazione o distruzione parziale, ipotizzando una violazione di legge o quantomeno una illogicità della motivazione proprio nella misura in cui, da una parte, i giudici di merito affermano che i documenti contabili certamente esistevano, anche perché sono stati rinvenuti e consegnati, e, dall'altra, che vi è stata ad opera dell'imputata una condotta (eventualmente anche realizzata per il tramite di una terza persona cui era stata delegata la gestione delle scritture) di sottrazione e distruzione di alcune parti, di alcuni fogli, di significativo rilievo: trattandosi, come evidenziato dalla Corte di merito e più dettagliatamente dal giudice di primo grado, principalmente dei fogli di chiusura del libro giornale, degli anni 2011, 2012 e 2014 (si vedano in tal senso le pagine 6 e 9 della sentenza del Tribunale e, in sintesi, la pagina 4 della sentenza della Corte di merito). Sottrazione e/o distruzione deliberata e non già frutto di negligente omissione, considerato che è stata evidenziata, come ben chiarito dal Tribunale, la mancanza di continuità nella numerazione delle pagine del libro giornale, corrispondente alla chiusura dei vari periodi mensili, eventualità incompatibile, sia per il dato del salto nella numerazione che per la ripetitività dell'evento, con una condotta, meramente omissiva, superficiale o negligente. Di conseguenza è esclusa in radice qualsiasi violazione del disposto normativo quanto alla configurabilità della fattispecie sotto un profilo oggettivo quanto soggettivo (del vero sostanzialmente incontestato è il fine di evasione, sul quale comunque vi è ampia motivazione, in alcun modo confutata, alla pagina 4, secondo capoverso, della sentenza della Corte d'appello), risultando acclarata la 3 sussistenza di una condotta, quella di occultamento-distruzione parziale, certamente contemplata, come già detto, dalla previsione di legge contestata (circa la rilevanza penale di condotte di occultamento o distruzione sia totale che parziale, purché sorrette dal fine di evasione, si vedano, da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 11469 del 07/03/2025, Rv. 287669 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 40317 del 23/09/2021, Rv. 282340 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 45950 del 20/06/2017, Rv. 271794 - 01); altresì è escluso qualsiasi correlato vizio motivazionale, non rinvenendosi alcuna illogicità nel ragionamento sviluppato dai giudici di merito, che, sulla base di valutazioni coerenti e logiche, hanno ritenuto comprovata una condotta di deliberato occultamento/distruzione parziale di alcune pagine rilevanti delle scritture contabili, in specie del libro giornale, con conseguente inconfigurabilità, inoltre, di ogni ipotesi collegabile all'illecito amministrativo dell'omessa tenuta della contabilità. 2.2. Il ricorrente, del resto, oppone, al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità. Eccede, invero, dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità è, infatti, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione insindacabile e, pertanto, intangibile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni esposte rispetto al fine che le hanno determinate;
3) la non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo dell'atto impugnato o da altri atti del processo, se specificamente indicati nei motivi di gravame (v. Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, [...], Rv. 194203 - 01). Ne consegue che il motivo, oltre ad essere generico, è stato proposto fuori dai casi consentiti ed è, quindi, inammissibile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 febbraio 2026.