Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18025
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Sentenza 20 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità estrinseca, in quanto non si è confrontato con il contenuto delle sentenze impugnate e di quella di primo grado. La Corte ha ritenuto provata la condotta di occultamento/distruzione parziale di documenti contabili, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, escludendo la configurabilità di un illecito amministrativo. È stato altresì escluso qualsiasi vizio motivazionale, data la coerenza e logicità del ragionamento dei giudici di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18025
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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