Sentenza 4 febbraio 2011
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2011, n. 8912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8912 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 04/02/2011
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 241
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 1918/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
K.B. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza in data 28-10-08 della Corte di Appello di Venezia, sezione 2 penale;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità de) ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. K.B. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, ha ridotto la pena a lui inflitta a mesi sei di reclusione ed Euro seicento di multa, confermando nel resto.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, sostenendo che non sarebbero stati dimostrati ne' lo stato di bisogno del beneficiario nè la possibilità da parte sua di far fronte agli obblighi impostigli. In particolare, il K. sottolinea che ai bisogni dell'alimentando aveva provveduto altro coobbligato, che conseguentemente non sarebbero venuti a mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza e che egli all'epoca versava in assai precarie condizioni di salute con pericolo di vita.
2 .-. Il ricorso è infondato, in quanto basato su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla sostanziale conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In particolare, i Giudici di merito hanno sottolineato: che era stato dimostrato che l'imputato non aveva mai versato il contributo per il mantenimento del figlio minore, stabilito a suo carico dal Tribunale di Verona;
che il minore era stato mantenuto solo grazie ai guadagni conseguiti dal fratello maggiore e dalla madre, che svolgeva saltuariamente attività di pulizie domestiche;
che, nonostante le serie condizioni di salute del prevenuto, non era risultata alcuna prova che egli avesse sofferto di una condizione fisica tale da impedirgli lo svolgimento di una attività lavorativa o l'adempimento dei suoi doveri di genitore;
che era stato dimostrato che il K. nel periodo incriminato aveva goduto di una disponibilità economica che gli avrebbe comunque permesso di contribuire alle esigenze del figlio, avendo egli corrisposto la somma in contanti di L. 105 milioni per l'acquisto per sè di un appartamento;
che la mancata corresponsione di qualunque contributo per il figlio si inquadrava nell'atteggiamento di generale disinteresse da lui tenuto nei confronti del minore.
Si tratta di argomentazioni che, oltre ad essere del tutto logiche e pienamente rispondenti a e risultanze processuali, costituiscono applicazione di consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia. Questa Corte ha, infatti, chiarito che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno di un minore il quale, appunto perché tale, non è in grado di procacciarsi un reddito proprio, è un dato di fatto incontrovertibile per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere per ovviarvi. Ne consegue che il genitore, il quale non adempie a tale obbligo, commette il reato di cui all'art. 570 c.p. specialmente quando, separato dalla moglie, non ha chiesto la modifica del provvedimento giurisdizionale che imponga di versare all'altro coniuge la somma per contribuire al mantenimento dei figli a quest'ultima affidati. Quando la condotta violatrice dell'art. 570 c.p., si esplichi nell'omettere, da parte di un genitore, la prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili, il reato sussiste anche quando l'altro genitore provveda in via sussidiaria ai bisogni della prole (Sez. 6, Sentenza n. 5525 del 21/03/1996, Rv. 204875, Pulga;
Sez. 6, Sentenza n. 10216 del 23/04/1998, Rv. 211573, Perri). 3 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011