Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2011, n. 8912
CASS
Sentenza 4 febbraio 2011

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2011, n. 8912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8912
Data del deposito : 4 febbraio 2011

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