Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
La tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del D.Lgs 23 novembre 1988 n. 509 e dell'art. 3 terzo comma della legge 29 dicembre 1990 n. 407, trova applicazione per stabilire l'incidenza delle infermità sulla capacità lavorativa nel settore della invalidità civile e delle relative prestazioni assistenziali, ma non ha efficacia vincolante nella diversa materia delle prestazioni previdenziali erogate dall'Inps, con l'impossibilità, pertanto , di una applicazione automatica , in tale materia, delle percentuali di invalidità indicate in detta tabella.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/1999, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA SA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADA PERFETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1821/96 del Tribunale di LECCE, depositata il 20/8/96 r.g.n. 14/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/2/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 novembre 1994 il Pretore di Lecce condannava l'INPS a pagare alla signora OS FE la pensione di inabilità dal 1 luglio 1993, così accogliendo, anche se con decorrenza successiva, la domanda proposta dall'assicurata con ricorso depositato il 19 giugno 1990.
L'appello dell'INPS veniva rigettato dal Tribunale di Lecce con sentenza del 12 maggio / 20 agosto 1996. Riteneva il giudice di secondo grado che i rilievi mossi dall'istituto previdenziale in ordine al negato carattere inabilitante delle affezioni e alle valutazioni della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado erano destituiti di fondamento, in quanto la signora FE era risultata affetta da carcinoma infiltrante, non solo dell'utero, asportato, ma anche della vagina;
e che la gravissima "lesione carcinomatosa" comportava il 100% di invalidità, come previsto dalla tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre l'INPS, formulando un unico articolato motivo.
L'assicurato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1984 n. 222, nonché omesso esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte e, comunque, rilevabili di ufficio (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.).
Ricordato che in primo grado erano state espletate due consulenze tecniche di ufficio, dai risultati contrastanti, il ricorrente lamenta che il tribunale non ha preso in considerazione le critiche alla decisione presa dal Pretore sulla base della seconda consulenza, non valutando che l'intervento chirurgico aveva migliorato le condizioni dell'assicurata, che non era stata ritenuta necessaria una terapia antiblastica, che lo stesso CTU aveva contraddittoriamente dato atto del miglioramento e tuttavia ritenuto la totale inabilità, che il cancro, nonostante la severità della diagnosi, non comporta necessariamente un giudizio di inabilità;
deduce che il Tribunale, oltre ad ignorare i rilievi sopra esposti, ha aderito ad una delle due consulenze, con formule di stile, supportando la propria scelta con il riferimento alle tabelle ministeriali per l'invalidità civile, che non hanno effetto decisivo nella materia delle prestazioni previdenziali gestite dall'INPS. Aggiunge che il Tribunale ha ignorato la censura, mossa alla sentenza pretorile, con la quale si lamentava che il primo giudice non si era limitato a dichiarare il diritto della signora FE alla pensione, ma aveva condannato l'Istituto al pagamento della prestazione, prescindendo dall'accertamento della condizione di erogabilità costituita dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Il ricorso è fondato.
Nell'atto di appello l'INPS, riconoscendo il diritto dell'assicurata alla minore prestazione costituita dall'assegno di invalidità, con la decorrenza indicata dal CTU, aveva da un lato contestato la sussistenza della totale inabilità (assumendo che l'intervento chirurgico aveva praticamente portato alla guarigione della patologia neoplastica) e, dall'altro, aveva criticato la decisione del Pretore, che, anziché limitarsi ad una pronuncia dichiarativa del diritto, aveva condannato esso Istituto al pagamento della prestazione senza il preventivo accertamento delle condizioni di erogabilità previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge n.222 del 1984. Il Tribunale ha disatteso le critiche dell'istituto appellante, relative al dedotto carattere non invalidante delle malattie riscontrate, richiamandosi semplicemente alla gravità della diagnosi (carcinoma infiltrante, che avrebbe interessato, oltre l'utero asportato, anche la vagina) e alla valutazione espressa nella tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992 (dove, alla voce n. 9325, le neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica, sono valutate con il 100% di invalidità). Va però rilevato che le tabelle citate, emanate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, valgono per l'invalidità civile e non sono vincolanti nella diversa materia della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità erogati dall'INPS. Ne consegue che il giudice di appello avrebbe dovuto, in relazione alle censure dell'istituto, dare conto della incapacità lavorativa in concreto determinata dalla malattia e non limitarsi a fare automatica applicazione di un dato tabellare estraneo alla materia. Fondata è anche la censura, mossa alla sentenza di secondo grado, di aver ignorato il motivo di appello con il quale si lamentava che il Pretore, anziché limitarsi a dichiarare il diritto dell'assicurata alla (contestata) pensione di inabilità, ha condannato al pagamento della prestazione senza l'accertamento delle condizioni di erogabilità della stessa.
L'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 statuisce che la concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Questa Corte, superando un precedente orientamento che ravvisava nei citati requisiti degli elementi costitutivi del diritto a pensione (Cass., 16 febbraio 1988 n. 1653; 18 aprile 1990 n. 3186;
3 marzo 1992 n. 2582), ha ritenuto che si tratti, invece, di condizioni di erogabilità del beneficio, precisando che il giudice del merito non può comunque prescindere dal loro accertamento allorquando non si limiti a dichiarare il diritto alla pensione di inabilità ma pronunci la condanna al pagamento della prestazione, senza subordinare il pagamento alla sussistenza dei requisiti (così Cass. S.U., 14 luglio 1993 n. 7783; Sez. lav., 5 maggio 1995 n. 4883). Il Pretore aveva in effetti condannato l'INPS al pagamento della pensione di inabilità dal 1 luglio 1993 senza nulla precisare in ordine ai citati requisiti;
e la doglianza dell'Istituto appariva puntuale, anche in considerazione della attività (contadina) della signora FE, come riportata nella anamnesi lavorativa raccolta dal consulente tecnico di ufficio.
Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si indica nel Tribunale di Brindisi, che si atterrà ai seguenti principi di diritto.
"La tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del disposto dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 e dell'art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, trova applicazione per stabilire l'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa nel settore della c.d.
invalidità civile e delle relative prestazioni assistenziali, ma non ha efficacia vincolante nella diversa materia delle prestazioni previdenziali erogate dall'INPS, con l'impossibilità, pertanto, di una applicazione automatica, in tale materia, delle percentuali di invalidità in tale tabella indicate.
Il requisito della cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1984 n. 222, non integra elemento costitutivo del diritto alla pensione di inabilità ma condizione di erogabilità della prestazione.
Ne consegue che può essere pronunciata sentenza dichiarativa del diritto a pensione senza l'accertamento di tale condizione, subordinandone, esplicitamente o implicitamente, l'effettiva erogazione all'accertamento da parte dell'Istituto previdenziale, unitamente all'altra condizione di erogabilità costituita dalla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione, mentre non si può prescindere da una siffata verifica in caso di condanna al pagamento della prestazione". Al giudice di rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Brindisi.