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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
IA MARIANO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2119/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Zafferana Etnea - Casa Comunale 95019 Zafferana Etnea CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27934 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.03.2025, Ricorrente_1 ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione,
- la raccomandata RKE n. 52757682986-6 (Doc.1),
- contenente l'Avviso documento n. 29337202500045892000,
- con il quale la stessa è stata avvisata della presa in carico da parte dell'Ente di riscossione dell'avviso di accertamento n.27934, asseritamente notificato da parte del Comune di Zafferana Etnea in data 12.12.2022.
Deduce: “… nella stessa data, con pec (Doc.2), la Prof.ssa Colombo ha richiesto al Comune di Zafferana
Etnea la copia dell'avviso di accertamento che le sarebbe stato notificato in data 12.12.2022, con la copia della relata di notifica integrale. Con pec del 28.3.2025 (Doc.3), il Comune di Zafferana Etnea tra trasmesso solo la copia della cartolina di ritorno del plico che avrebbe contenuto l'avviso notificato.
Pertanto, con pec del 29.3.2025 (Doc.4), la Prof.ssa Colombo ha reiterato la richiesta di copia dell'atto da impugnare davanti a Codesta Ecc.ma Corte di giustizia Tributaria di 1^ grado di Catania. Infatti, dalla copia della cartolina di ritorno trasmessa (Doc.5), si evince, in modo chiaro ed indiscutibile, che il plico giudiziario contenente l'avviso di accertamento è stato restituito al Comune mittente perché non ritirato dopo che la notifica era stata tentata e spedita all'indirizzo “Via A.Scammacca n.18 Catania”. Per completezza di disamina, si narra che la Prof.ssa Colombo, dal 2015 è residente a [...]in Indirizzo_1
come da certificazione che si allega (Doc.6). Poi, da ricerca effettuata presso il Comune, non risulta che, nella città di Catania, esista la via “A. Scammacca n.18”, bensì la via “Oliveto Scammacca” o la via
“Michele Scammacca”. Da quanto sopra, si evince che la notifica certamente non è stata né tentata, né effettuata con le modalità di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c.”.
Eccepisce, quindi, “la necessità di impugnare l'avviso di accertamento n.27934 che non è stato notificato alla concludente da parte del Comune di Zafferana Etnea in data 12.12.2022 (per come risulta dall'avviso di riscossione) e, conseguentemente, il presupposto giuridico per la minacciata azione di riscossione contenuta nell'avviso documento n. 29337202500045892000, notificato il 26.3.2025; accertamento che non è stato notificato, ma di cui si è avuta conoscenza solo in data 26.03.2025.
Infine, da atto che in data 4.04.2025, il Comune di Zafferana Etnea ha trasmesso a mezzo pec l'accertamento de quo relativo alla TARI 2017 (Doc.7)”.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
ADER ha eccepito, preliminarmente, l'inimpugnabilità del mero avviso di presa in carico.
L'avviso di presa in carico è un atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall'Agenzia delle entrate. Il D.L. n. 78 del 2010, art. 29 , convertito con modifiche dalla l. n. 122 del 2010 (e nuovamente emendato D.L. n. 98 del 2011 ), stabilisce che, al fine di semplificare la riscossione, è introdotto il c.d. Avviso di Accertamento Esecutivo (AV.E.), laddove l'avviso di presa in carico sostituisce solo in parte la cartella di pagamento, perchè l'atto impo-esattivo deve contenere all'origine anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica effettuata, a cura dell'Agenzia delle entrate. In caso di mancato pagamento, decorsi i termini dilatori previsti dalla normativa in questione,
l'Agenzia delle entrate affida il carico all'Agente della riscossione che lo comunica al debitore
Con sentenza del 19/07/2023 n. 21254 la Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5 ha ribadito i seguenti principi di diritto:
Ø possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti -pubblici o privati- modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
Ø non possono essere oggetto di ricorso di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale, ancorchè promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Ø tanto sulla premessa, rilevante nel caso a mano che, “in sintesi, un armonica lettura dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della tutela giudiziaria e di ragionevole durata del processo come distillati dalla Corte EDU, dagli organismi Euro unitari, alla luce dei principi costituzionali e dell'elaborazione processual civilistica conduce a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili da tempo non costituisca più numero chiuso, ma possa essere integrato secondo due direttrici: per un verso, consentendo il ricorso avverso tutti quegli atti di natura provvedimentale capaci di modificare unilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridiche soggettive del contribuente, sia sui profili sostanziali che processuali;
per un altro verso, consentendo (ed imponendo, a pena di decadenza),
l'impugnazione di quegli atti che non appartengano alla prima categoria, ma che costituiscano il primo atto notificato o comunque pienamente conosciuto o legalmente conoscibile dalla parte contribuente, successivo ad un atto impugnabile, ma non formalmente comunicato e che, quindi, si palesa tramite la comunicazione dell'atto successivo, non autonomamente lesivo. In tal caso, l'impugnazione del secondo atto, non lesivo, è funzionale ad attrarre alla cognizione anche l'atto lesivo, ma non (fino ad allora) conosciuto”.
Orbene nel caso di specie è lo stesso ricorrente che da atto in ricorso che “… si narra, infine, che in data
4.04.2025, il Comune di Zafferana Etnea ha trasmesso a mezzo pec l'accertamento de quo relativo alla
TARI 2017 (Doc.7)”, notificato da parte del Comune di Zafferana Etnea in data 12.12.2022, ovvero in data coeva al ricorso, dovendosi quindi ritenere il ricorso ammissibile. Lo stesso risulta fondato rilevandosi la fondatezza della censura relativa a quanto rappresentato in parte espositiva: “… nella stessa data, con pec (Doc.2), la Prof.ssa Colombo ha richiesto al Comune di
Zafferana Etnea la copia dell'avviso di accertamento che le sarebbe stato notificato in data 12.12.2022, con la copia della relata di notifica integrale. Con pec del 28.3.2025 (Doc.3), il Comune di Zafferana
Etnea tra trasmesso solo la copia della cartolina di ritorno del plico che avrebbe contenuto l'avviso notificato. Pertanto, con pec del 29.3.2025 (Doc.4), la Prof.ssa Colombo ha reiterato la richiesta di copia dell'atto da impugnare davanti a Codesta Ecc.ma Corte di giustizia Tributaria di 1^ grado di Catania.
Infatti, dalla copia della cartolina di ritorno trasmessa (Doc.5), si evince, in modo chiaro ed indiscutibile, che il plico giudiziario contenente l'avviso di accertamento è stato restituito al Comune mittente perché non ritirato dopo che la notifica era stata tentata e spedita all'indirizzo “Via A.Scammacca n.18 Catania”.
Per completezza di disamina, si narra che la Prof.ssa Colombo, dal 2015 è residente a [...]in
Indirizzo_1 come da certificazione che si allega (Doc.6). Poi, da ricerca effettuata presso il Comune, non risulta che, nella città di Catania, esista la via “A. Scammacca n.18”, bensì la via “Oliveto Scammacca” o la via “Michele Scammacca”. Da quanto sopra, si evince che la notifica certamente non è stata né tentata, né effettuata con le modalità di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c.”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto, • accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
• condanna la resistente al pagamento di euro 150, 00, oltre iva e cpa come per lege in favore della ricorrente. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 22.12.2025. Il Giudice monocratico Mariano Sciacca
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
IA MARIANO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2119/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Zafferana Etnea - Casa Comunale 95019 Zafferana Etnea CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27934 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.03.2025, Ricorrente_1 ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione,
- la raccomandata RKE n. 52757682986-6 (Doc.1),
- contenente l'Avviso documento n. 29337202500045892000,
- con il quale la stessa è stata avvisata della presa in carico da parte dell'Ente di riscossione dell'avviso di accertamento n.27934, asseritamente notificato da parte del Comune di Zafferana Etnea in data 12.12.2022.
Deduce: “… nella stessa data, con pec (Doc.2), la Prof.ssa Colombo ha richiesto al Comune di Zafferana
Etnea la copia dell'avviso di accertamento che le sarebbe stato notificato in data 12.12.2022, con la copia della relata di notifica integrale. Con pec del 28.3.2025 (Doc.3), il Comune di Zafferana Etnea tra trasmesso solo la copia della cartolina di ritorno del plico che avrebbe contenuto l'avviso notificato.
Pertanto, con pec del 29.3.2025 (Doc.4), la Prof.ssa Colombo ha reiterato la richiesta di copia dell'atto da impugnare davanti a Codesta Ecc.ma Corte di giustizia Tributaria di 1^ grado di Catania. Infatti, dalla copia della cartolina di ritorno trasmessa (Doc.5), si evince, in modo chiaro ed indiscutibile, che il plico giudiziario contenente l'avviso di accertamento è stato restituito al Comune mittente perché non ritirato dopo che la notifica era stata tentata e spedita all'indirizzo “Via A.Scammacca n.18 Catania”. Per completezza di disamina, si narra che la Prof.ssa Colombo, dal 2015 è residente a [...]in Indirizzo_1
come da certificazione che si allega (Doc.6). Poi, da ricerca effettuata presso il Comune, non risulta che, nella città di Catania, esista la via “A. Scammacca n.18”, bensì la via “Oliveto Scammacca” o la via
“Michele Scammacca”. Da quanto sopra, si evince che la notifica certamente non è stata né tentata, né effettuata con le modalità di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c.”.
Eccepisce, quindi, “la necessità di impugnare l'avviso di accertamento n.27934 che non è stato notificato alla concludente da parte del Comune di Zafferana Etnea in data 12.12.2022 (per come risulta dall'avviso di riscossione) e, conseguentemente, il presupposto giuridico per la minacciata azione di riscossione contenuta nell'avviso documento n. 29337202500045892000, notificato il 26.3.2025; accertamento che non è stato notificato, ma di cui si è avuta conoscenza solo in data 26.03.2025.
Infine, da atto che in data 4.04.2025, il Comune di Zafferana Etnea ha trasmesso a mezzo pec l'accertamento de quo relativo alla TARI 2017 (Doc.7)”.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
ADER ha eccepito, preliminarmente, l'inimpugnabilità del mero avviso di presa in carico.
L'avviso di presa in carico è un atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall'Agenzia delle entrate. Il D.L. n. 78 del 2010, art. 29 , convertito con modifiche dalla l. n. 122 del 2010 (e nuovamente emendato D.L. n. 98 del 2011 ), stabilisce che, al fine di semplificare la riscossione, è introdotto il c.d. Avviso di Accertamento Esecutivo (AV.E.), laddove l'avviso di presa in carico sostituisce solo in parte la cartella di pagamento, perchè l'atto impo-esattivo deve contenere all'origine anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica effettuata, a cura dell'Agenzia delle entrate. In caso di mancato pagamento, decorsi i termini dilatori previsti dalla normativa in questione,
l'Agenzia delle entrate affida il carico all'Agente della riscossione che lo comunica al debitore
Con sentenza del 19/07/2023 n. 21254 la Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5 ha ribadito i seguenti principi di diritto:
Ø possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti -pubblici o privati- modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
Ø non possono essere oggetto di ricorso di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale, ancorchè promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Ø tanto sulla premessa, rilevante nel caso a mano che, “in sintesi, un armonica lettura dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della tutela giudiziaria e di ragionevole durata del processo come distillati dalla Corte EDU, dagli organismi Euro unitari, alla luce dei principi costituzionali e dell'elaborazione processual civilistica conduce a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili da tempo non costituisca più numero chiuso, ma possa essere integrato secondo due direttrici: per un verso, consentendo il ricorso avverso tutti quegli atti di natura provvedimentale capaci di modificare unilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridiche soggettive del contribuente, sia sui profili sostanziali che processuali;
per un altro verso, consentendo (ed imponendo, a pena di decadenza),
l'impugnazione di quegli atti che non appartengano alla prima categoria, ma che costituiscano il primo atto notificato o comunque pienamente conosciuto o legalmente conoscibile dalla parte contribuente, successivo ad un atto impugnabile, ma non formalmente comunicato e che, quindi, si palesa tramite la comunicazione dell'atto successivo, non autonomamente lesivo. In tal caso, l'impugnazione del secondo atto, non lesivo, è funzionale ad attrarre alla cognizione anche l'atto lesivo, ma non (fino ad allora) conosciuto”.
Orbene nel caso di specie è lo stesso ricorrente che da atto in ricorso che “… si narra, infine, che in data
4.04.2025, il Comune di Zafferana Etnea ha trasmesso a mezzo pec l'accertamento de quo relativo alla
TARI 2017 (Doc.7)”, notificato da parte del Comune di Zafferana Etnea in data 12.12.2022, ovvero in data coeva al ricorso, dovendosi quindi ritenere il ricorso ammissibile. Lo stesso risulta fondato rilevandosi la fondatezza della censura relativa a quanto rappresentato in parte espositiva: “… nella stessa data, con pec (Doc.2), la Prof.ssa Colombo ha richiesto al Comune di
Zafferana Etnea la copia dell'avviso di accertamento che le sarebbe stato notificato in data 12.12.2022, con la copia della relata di notifica integrale. Con pec del 28.3.2025 (Doc.3), il Comune di Zafferana
Etnea tra trasmesso solo la copia della cartolina di ritorno del plico che avrebbe contenuto l'avviso notificato. Pertanto, con pec del 29.3.2025 (Doc.4), la Prof.ssa Colombo ha reiterato la richiesta di copia dell'atto da impugnare davanti a Codesta Ecc.ma Corte di giustizia Tributaria di 1^ grado di Catania.
Infatti, dalla copia della cartolina di ritorno trasmessa (Doc.5), si evince, in modo chiaro ed indiscutibile, che il plico giudiziario contenente l'avviso di accertamento è stato restituito al Comune mittente perché non ritirato dopo che la notifica era stata tentata e spedita all'indirizzo “Via A.Scammacca n.18 Catania”.
Per completezza di disamina, si narra che la Prof.ssa Colombo, dal 2015 è residente a [...]in
Indirizzo_1 come da certificazione che si allega (Doc.6). Poi, da ricerca effettuata presso il Comune, non risulta che, nella città di Catania, esista la via “A. Scammacca n.18”, bensì la via “Oliveto Scammacca” o la via “Michele Scammacca”. Da quanto sopra, si evince che la notifica certamente non è stata né tentata, né effettuata con le modalità di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c.”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto, • accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
• condanna la resistente al pagamento di euro 150, 00, oltre iva e cpa come per lege in favore della ricorrente. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 22.12.2025. Il Giudice monocratico Mariano Sciacca