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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
UR ON, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 60/2021 depositato il 20/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 312/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 24/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301T201914 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301T201914 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301T201914 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio e spese compensate
Appellato: estinzione del giudizio e spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 312/2020 la CTP di Cagliari ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1 (C. F: CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento PF TW301T201914/2017 (anno imposta 2011). L'Appellante eccepisce l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, con riguardo alla eccepita illegittimità e inammissibilità del metodo accertativo di tipo sintetico applicato dall'Ufficio, la carenza di motivazione l'errata valutazione delle prove.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'Ufficio appellatoo, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, le Parti, di comune accordo, chiedono che la Corte adita Voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs.
546/92, come da Accordo conciliativo versato agli atti di causa, ex artt. 48 D.Lgs 546/1992.
La causa è tenuta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni delle Parti, depositate agli atti di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere, estinto il giudizio e compensate le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
UR ON, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 60/2021 depositato il 20/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 312/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 24/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301T201914 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301T201914 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301T201914 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio e spese compensate
Appellato: estinzione del giudizio e spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 312/2020 la CTP di Cagliari ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1 (C. F: CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento PF TW301T201914/2017 (anno imposta 2011). L'Appellante eccepisce l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, con riguardo alla eccepita illegittimità e inammissibilità del metodo accertativo di tipo sintetico applicato dall'Ufficio, la carenza di motivazione l'errata valutazione delle prove.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'Ufficio appellatoo, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, le Parti, di comune accordo, chiedono che la Corte adita Voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs.
546/92, come da Accordo conciliativo versato agli atti di causa, ex artt. 48 D.Lgs 546/1992.
La causa è tenuta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni delle Parti, depositate agli atti di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere, estinto il giudizio e compensate le spese.