Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OL SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 489/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con atto di citazione notificato il 23.11.1995 la LE srl conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia l'Amministrazione finanziaria dello Stato per sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società oltre la rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento al saldo. Riteneva la società attrice che la norma statale istitutiva di tale tassa fosse in contrasto con la direttiva CEE 17.7.69 e con quanto deciso dalla Corte di Giustizia europea. Resisteva l'Amministrazione finanziaria dello Stato che andava di contrario avviso. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, operando il ricalcolo della tassa de qua nella parte relativa al costo del servizio di pubblicità commerciale, e condannava, pertanto, l'Amministrazione resistente al pagamento della minor somma di L. 23.771.000, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
compensava, inoltre, le spese del giudizio.
La Corte di appello di Venezia rigettava l'appello della parte soccombente, confermando l'impugnata sentenza e compensando le spese di giudizio.
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria dello Stato, invocando lo ius superveniens ed articolando due motivi. Non risulta costituita la LE srl.
DIRITTO
L'Amministrazione deduce l'operatività dello ius superveniens, essendo, nelle more del giudizio entrata in vigore la legge n. 448 del 1998, che, nell'art. 11, stabilisce che per gli anni 1985-1992 la tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo di qualsiasi società è fissata in L. 500.000 e che per gli stessi anni è dovuta, per l'iscrizione di altri atti sociali, una tassa variabile secondo il tipo di società in misura forfettaria annuale;
dispone, inoltre, nel terzo comma che gli interessi sulle somme da rimborsare sono dovuti al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore (1^.1.1999) e, quindi, al tasso del 2,50% con decorrenza dalla domanda di rimborso. Richiede, pertanto, che dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata, siano detratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta con il contenimento degli interessi del 5,50% (recte: 2.50%) dalla data della domanda di rimborso. In particolare deduce che, nella specie, la somma residua che sarebbe tuttora dovuta dalla società contribuente ammonterebbe a L.
3.700.000 di cui L. 500.000 per l'iscrizione e L.
3.200.000 quale tassa per gli altri atti per anni otto.
In via preliminare questa Corte osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato in data 18 marzo 1999 e depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 7 aprile 1999; che, peraltro, dalla nota di deposito del ricorso si evince che l'Avvocatura generale dello Stato si è riservata di depositare la copia autentica della sentenza impugnata;
che la predetta copia è stata depositata in cancelleria il successivo 23 aprile 1999, come risulta dalla relativa nota di deposito.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2^, n. 2, cod. proc. civ.. Infatti - posto che la copia autentica della sentenza impugnata è stata depositata il 23 aprile 1999, e cioè oltre il ventesimo giorno dalla notificazione del ricorso (18 marzo 1999), scadente il 7 aprile 1999 - costituisce, ormai, "diritto vivente", a seguito di pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 11932 del 25 novembre 1998), risolutiva di precedente, specifica difformità di decisioni delle sezioni semplici, quello, secondo cui l'art. 369 cod.proc.civ. - il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per Cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi - non osta l'effettuazione di quel deposito separatamente, ex art. 372 cod. proc. civ., che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso, e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso, purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia, della sentenza stessa o l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio (v. tra le più recenti, cass.civ. n. 14240 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004