Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2000, n. 12341
CASS
Sentenza 26 ottobre 2000

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Massime1

In tema di rapina impropria, il requisito dell'immediatezza della violenza o della minaccia indicato nell'art. 628, comma 2, cod. pen. non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di "flagranza" o "quasi flagranza". (Fattispecie relativa ad illecito impossessamento, avvenuto in provincia di Firenze, di un'autovettura, guidata sino a Cassino, dove il conducente, autore del furto, fu costretto a fermarsi dalla polizia stradale per un illecito concernente la sua condotta di guida e usò resistenza ai pubblici ufficiali che gli avevano intimato l'alt; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, in ragione del numero delle ore trascorse fra i due episodi, escluso che nell'episodio ricorresse un'ipotesi di rapina impropria).

Commentario1

  • 1Rapina impropria aggravata: condanna per violenza post-sottrazione con arma impropria (Collegio - Di Petti presidente)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2000, n. 12341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12341
Data del deposito : 26 ottobre 2000

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