Sentenza 26 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di rapina impropria, il requisito dell'immediatezza della violenza o della minaccia indicato nell'art. 628, comma 2, cod. pen. non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di "flagranza" o "quasi flagranza". (Fattispecie relativa ad illecito impossessamento, avvenuto in provincia di Firenze, di un'autovettura, guidata sino a Cassino, dove il conducente, autore del furto, fu costretto a fermarsi dalla polizia stradale per un illecito concernente la sua condotta di guida e usò resistenza ai pubblici ufficiali che gli avevano intimato l'alt; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, in ragione del numero delle ore trascorse fra i due episodi, escluso che nell'episodio ricorresse un'ipotesi di rapina impropria).
Commentario • 1
- 1. Rapina impropria aggravata: condanna per violenza post-sottrazione con arma impropria (Collegio - Di Petti presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2000, n. 12341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12341 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 26/10/2000
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. ALESSANDRO CONZATTI Consigliere N. 1981
Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MASSIMO ODDO Consigliere N. 7830/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AP AE, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, sezione III penale, in data 12 ottobre 1999. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 17 dicembre 1996, il Tribunale di Cassino dichiarò AP AE responsabile del delitto di rapina impropria di un'autovettura Volkswagen Golf e lo condannò - con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - alla pena di due anni di reclusione e di lire un milione di multa.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 ottobre 1999, respinse il gravame.
Ricorre per cassazione il difensore del prevenuto deducendo:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., in relazione all'articolo 546, comma 1, lettera e) dello stesso codice;
il ricorrente assume che i giudici della Corte di appello di Roma avrebbero omesso di motivare in ordine alla sussistenza del reato di furto dell'autovettura.
b) Mancanza della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., in relazione agli articoli 628, comma 2, C.P. e 382 c.p.p.; secondo il ricorrente, i giudici del secondo grado avrebbero del pari omesso di motivare in ordine alla sussistenza del requisito della quasi flagranza, in assenza del quale - nella fattispecie - non sussisterebbe il delitto di rapina impropria. c) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., in relazione agli articoli 628, comma 2, C.P. e 337 c.p.p.; ad avviso del ricorrente mancherebbe, nel caso concreto, il requisito della violenza, che è elemento costitutivo del reato di cui all'articolo 628 C.P.. d) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., in relazione agli articoli 546, comma 1, lettera e), dello stesso codice e 628, comma 2, C.P.; infine, secondo la tesi difensiva, non sarebbe vero che l'imputato avrebbe "tentato ripetuti speronamenti del veicolo antagonista, mettendo a repentaglio l'incolumità del sovrintendente Acciaroli e dell'agente Cozzolino che, onde arrestarne la marcia, all'uscita del casello autostradale di Cassino, si erano posti dinanzi all'autovettura".
Ciò posto, si osserva che le censure di cui alle lettere a), c) e d) sono inammissibili;
il ricorrente, infatti, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
È invece fondata la seconda censura, con cui il ricorrente ha dedotto l'insussistenza degli estremi del delitto di rapina impropria.
Ed infatti, l'articolo 628, comma 2, C.P. stabilisce che soggiace alla stessa pena prevista per la rapina, "chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità": dunque, il così detto requisito dell'immediatezza è un presupposto necessario per la sussistenza del reato di che trattasi.
Tale requisito, peraltro, non è stato interpretato dalla giurisprudenza in senso rigorosamente letterale e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione;
tuttavia, si è stabilito - nelle numerose pronunce relative a tale questione - che l'elemento dell'immediatezza deve essere posto sul piano oggettivo, in relazione al concetto di flagranza o quasi flagranza (Cass. pen., sez. II, 18 maggio 1990, Vilia, RV 186764; nello stesso senso, cfr. inoltre: RV 090622; RV 101692; RV 112362; RV 117649; RV 121992; RV 132422; RV 133312; RV 137314; RV 138122; RV 138260; RV 142618; RV 145303; RV 151318; RV 155828; RV 158074; RV 159486; RV 166194; RV 167289; RV 169691; RV 173382; RV 174979; RV 179348).
Ciò posto, si osserva che risulta dal provvedimento impugnato, dalla sentenza di primo grado ed addirittura dallo stesso capo di imputazione che l'AP si impossessò, nel comune di Scandicci, dell'autovettura Volkswagen Golf targata FI G97643, sottraendola a D'Ambrosi Emilia, e che con quel mezzo percorse l'Autostrada del Sole fino a Cassino, dove la polizia stradale gli intimò di fermarsi perché la sua velocità era superiore a quella consentita dal codice della strada;
e risulta, altresì, che tra il furto e l'incontro con la polizia - avvenuto del tutto casualmente e privo di qualsivoglia aggancio con il precedente reato - trascorsero alcune ore, del resto necessarie per percorrere le centinaia di chilometri che separano le due località su menzionate.
Dunque è evidente che nel caso concreto non sussisteva il requisito della quasi flagranza: pertanto, alla stregua della consolidata giurisprudenza prima citata, non sarebbe possibile unificare i due episodi criminosi - furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale - nell'unico reato di rapina impropria contestato all'AP. A quest'ultimo sono, invece, sicuramente attribuibili i due meno gravi delitti previsti dagli articoli 624, 625, e 337 c.p., dei quali si è reso responsabile;
sennonché, tali reati sono prescritti, atteso che all'imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti, grazie alle quali la pena da infliggere sia per il furto che per la resistenza è inferiore a cinque anni di reclusione;
con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è decorso il 12 dicembre 1997 (data dei commessi reati: 12 giugno 1990).
La sentenza impugnata deve, per tali ragioni, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio, qualificati i fatti come furto aggravato e resistenza, perché detti reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000