Art. 18.
I comproprietari di un edificio destinato a teatro, a favore dei quali sia avvenuta la espropriazione delle altre quote di condominio, ovvero dei palchi, acquistano sui beni espropriati diritti proporzionali alla loro quota di comproprieta' dell'edificio.
I comproprietari di un edificio destinato a teatro, a favore dei quali sia avvenuta la espropriazione delle altre quote di condominio, ovvero dei palchi, acquistano sui beni espropriati diritti proporzionali alla loro quota di comproprieta' dell'edificio.