Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 797
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza notifica atto di pignoramento per indirizzo PEC mittente non accreditato

    La Corte ha ritenuto che per le notifiche effettuate dall'Agente della Riscossione non si applichi la normativa sui professionisti (art. 3 bis L. 53/1994) ma le regole specifiche del DPR 602/1973 e DPR 68/2005. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'estraneità dell'indirizzo mittente al registro INI-PEC non inficia la notifica se non vi sono pregiudizi sostanziali alla difesa. Nel caso di specie, il ricorrente non ha lamentato pregiudizi e l'Agente della Riscossione ha dimostrato l'iscrizione dell'indirizzo mittente nel portale IPA.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo, avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione dimostrato la regolare notifica della cartella di pagamento in data 24/03/2017 a mezzo PEC e la notifica di successivi atti interruttivi (intimazioni e pignoramenti) che, se non impugnati, precludono la deduzione di vizi antecedenti.

  • Rigettato
    Omessa notifica avvisi di accertamento e difetto presupposti formazione ruolo

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo, in quanto la mancata impugnazione dei successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento e pignoramenti) ha determinato la cristallizzazione della pretesa, precludendo la deduzione di vizi antecedenti.

  • Rigettato
    Decadenza per notifica cartella oltre termine

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo, poiché la notifica della cartella è avvenuta in data 24/03/2017 e la mancata impugnazione dei successivi atti interruttivi (intimazioni e pignoramenti) ha precluso la deduzione di vizi antecedenti, inclusa la decadenza.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di credito

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo, poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato la notifica di ulteriori atti interruttivi (intimazioni e pignoramenti) che hanno interrotto il termine di prescrizione. La mancata impugnazione di tali atti ha precluso la deduzione di vizi antecedenti, inclusa la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 797
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 797
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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