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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 797/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PA US, Presidente
GENTILE MARIA TERESA, Relatore
SCORTECCI ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3782/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170001767133000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170001767133000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7604/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 propone opposizione avverso la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, avente ad oggetto ritenute Irpef
2013 e IVA 2013, d'importo pari ad € 30.409,84, sottesa al pignoramento n. 094 84202500003830/001, che assume mai notificato e trasmesso a mezzo PEC il 30.4.2025.
Chiede annullarsi gli atti impugnati, illustrando i seguenti motivi di illegittimità: 1) Inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A. Violazione degli artt. 26, co. 2, d.p.r. 602/1973 e 60 ter d.p.r.
600/1973 e del combinato disposto degli artt., 4, co. 7, 14 e 15, d.p.r. 68/2005, 6 bis e 6 ter D.LGS n. 82/2005: assume invero che il pignoramento è stato spedito da un indirizzo di posta elettronica certificata che non corrisponde all'indirizzo primario (o al domicilio digitale) di posta elettronica certificata del Concessionario del Servizio di Riscossione presente nell'I.P.A. e che, in difetto di un'attività idonea “a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, il suddetto pignoramento deve ritenersi inesistente;
2) Violazione di Legge. Violazione del d.p.r. n. 602/1973 per omessa notifica della cartella esattoriale;
3) Omessa notifica degli avvisi di accertamento - difetto dei presupposti - insussistenza della prova della corretta formazione del ruolo esattoriale;
4) Decadenza- Violazione dell'art. 25 dpr 602/1973 sotto il profilo della inosservanza di tale termine perentorio decadenziale per la notifica della cartella esattoriale - Violazione dell'art. 3 dello
Statuto del Contribuente (L. 212/2000); 5) Intervenuta prescrizione del diritto di credito, delle sanzioni e degli interessi.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle controdeduzioni depositate, contesta la domanda, osservando che la notifica dell'atto impugnato è stata regolarmente eseguita dall'Agente della riscossione dall'indirizzo di posta elettronica certificata che è presente nel portale IPA a far data dal 01/09/2022 e che, comunque,
l'asserito vizio di notifica “da un lato sarebbe stato sanato con la sua impugnazione (ex art. 156 c.p.c.) e dall'altro non potrebbe costituire vizio di legittimità dell'atto a cui si riferisce la notifica”, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite, n. 19704/2015.
Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la notifica della cartella è regolarmente avvenuta in data 24.3.2017, sicchè eventuali vizi – compresa la prescrizione eventualmente già maturata a quella data - avrebbero dovuto essere rilevati con tempestiva impugnazione della cartella presupposta;
rileva infine l'infondatezza della eccezione di prescrizione, perché il termine decennale, ex art. 2946 c.c., è stato utilmente interrotto dalla notifica di ulteriori atti, analiticamente indicati, la cui mancata impugnazione preclude il rilievo di vizi, che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede.
Conclude per il rigetto e la condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. In ordine al primo motivo, inerente l'inesistenza dell'atto di pignoramento (pure allegato al ricorso) si osserva che, trattandosi di pignoramento ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, assoggettato ad un procedimento semplificato interamente stragiudiziale, la notificazione a mezzo pec da parte di Agenzia delle
Entrate Riscossione non è sottoposta alle regole che disciplinano la “Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, le quali solo prevedono che “La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, cui si riferisce l'ordinanza della S.C., citata dal ricorrente, n. 17346 del 27 giugno 2019).
In altri termini, per la notificazione in esame, non si applica l'art. 3 bis sopra citato, destinato alle notificazioni curate dai professionisti, ma le regole dettate dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 (secondo cui solo l'indirizzo del destinatario deve risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC)
e dal d.P.R. n. 68/2005 (tra le quali quella di cui all'art. 16, secondo cui “1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”).
Ciò posto, ai fini della validità della notifica di atto non giudiziario, quale quello in esame, deve ritenersi necessaria l'iscrizione nei Registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione, e non anche del mittente della stessa.
Le considerazioni che precedono sono confortate dall'orientamento della S.C., che qui si condivide, secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (in tal senso, v. da ultimo Cass. Sez. V, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
Nel caso che occupa - premesso che parte ricorrente non contesta di aver ricevuto gli atti, né contesta che essi siano stati consegnati e accettati al proprio indirizzo PEC, ma lamenta solo che l'indirizzo del mittente sarebbe inesistente nei pubblici registri - nessun pregiudizio sostanziale è stato lamentato con l'atto introduttivo e, d'altra parte, il concessionario ha dimostrato, mediante idonea produzione documentale, che l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente è presente nel portale IPA a far data dal 01/09/2022, sicchè la notifica deve considerarsi validamente eseguita.
1.2. Anche gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato sia la notifica della cartella di pagamento presupposta, intervenuta mediante consegna di PEC all'indirizzo del destinatario
(Email_4) il 24/03/2017, sia di ulteriori atti interruttivi, (intimazioni n. 09420199006774937000, notificata in data 26/06/2019, n. 09420229000463418000 in data 01/03/2022 e n. 09420239001880031000 in data 13/04/2023; comunicazioni preventive di ipoteca n. 09476202000000062000, notificata in data
14/01/2020, n. 09476202300000343000 in data 06/07/2023, n. 09476202400001339000 in data 11/04/2024; pignoramenti presso terzi n. 09484202300001800001 e n. 09484202300001801001 notificati il 19/07/2023), tutti riferiti alla medesima cartella di pagamento presupposta all'intimazione oggi impugnata: precisamente, tutte le suddette notificazioni sono validamente avvenute a mezzo PEC, come dimostrato dalla produzione documentale, curata dal concessionario in formato eml.
Pertanto, essendo provata la regolare notifica e la mancata impugnazione dei successivi atti interruttivi, ed in particolare delle intimazioni di pagamento, emesse ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 602/73, e dei pignoramenti presso terzi sopra meglio indicati, deve escludersi la possibilità di far valere nel presente giudizio qualsiasi vizio - come la decadenza, la prescrizione, o l'omessa notifica degli atti presupposti - che avrebbe potuto essere dedotto con la tempestiva opposizione agli atti sopra indicati (con riferimento alle intimazioni, cfr., in motivazione, Cass., Sez. V, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, secondo la quale “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…; si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736)”.
Peraltro, le medesime considerazioni la S.C. ha applicato anche in relazione a cartelle di pagamento per le quali manchi la prova della regolare notificazione, sostenendo che “l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta” (v. sempre la motivazione della citata Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, che rinvia anche a Cass., Sez. Un., 18 febbraio
2014, n. 3773).
Ritiene la Corte di dover dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale sopra illustrato: pertanto, dal momento che il pignoramento è stato preceduto dalla rituale notifica delle intimazioni sopra citate, riferite alla cartella presupposta oggetto del presente giudizio, eventuali censure relative a vizi antecedenti avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio d'impugnazione di quegli atti e non nella presente sede, che riguarda unicamente motivi che non potevano essere dedotti prima.
La domanda va quindi rigettata.
2. Attesa la soccombenza, la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Non ricorrono i presupposti per la chiesta condanna per lite temeraria, atteso che, con l'impugnazione frazionata dei diversi atti sottesi al medesimo pignoramento, la parte assume il rischio di plurime condanne alle spese, circostanza che esclude la sussistenza di dolo o mala fede nell'agire.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa: rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese della controparte costituita in giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Reggio
Calabria, 12 dicembre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente Maria Teresa Gentile Giuseppe Campagna
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PA US, Presidente
GENTILE MARIA TERESA, Relatore
SCORTECCI ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3782/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170001767133000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170001767133000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7604/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 propone opposizione avverso la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, avente ad oggetto ritenute Irpef
2013 e IVA 2013, d'importo pari ad € 30.409,84, sottesa al pignoramento n. 094 84202500003830/001, che assume mai notificato e trasmesso a mezzo PEC il 30.4.2025.
Chiede annullarsi gli atti impugnati, illustrando i seguenti motivi di illegittimità: 1) Inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A. Violazione degli artt. 26, co. 2, d.p.r. 602/1973 e 60 ter d.p.r.
600/1973 e del combinato disposto degli artt., 4, co. 7, 14 e 15, d.p.r. 68/2005, 6 bis e 6 ter D.LGS n. 82/2005: assume invero che il pignoramento è stato spedito da un indirizzo di posta elettronica certificata che non corrisponde all'indirizzo primario (o al domicilio digitale) di posta elettronica certificata del Concessionario del Servizio di Riscossione presente nell'I.P.A. e che, in difetto di un'attività idonea “a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, il suddetto pignoramento deve ritenersi inesistente;
2) Violazione di Legge. Violazione del d.p.r. n. 602/1973 per omessa notifica della cartella esattoriale;
3) Omessa notifica degli avvisi di accertamento - difetto dei presupposti - insussistenza della prova della corretta formazione del ruolo esattoriale;
4) Decadenza- Violazione dell'art. 25 dpr 602/1973 sotto il profilo della inosservanza di tale termine perentorio decadenziale per la notifica della cartella esattoriale - Violazione dell'art. 3 dello
Statuto del Contribuente (L. 212/2000); 5) Intervenuta prescrizione del diritto di credito, delle sanzioni e degli interessi.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle controdeduzioni depositate, contesta la domanda, osservando che la notifica dell'atto impugnato è stata regolarmente eseguita dall'Agente della riscossione dall'indirizzo di posta elettronica certificata che è presente nel portale IPA a far data dal 01/09/2022 e che, comunque,
l'asserito vizio di notifica “da un lato sarebbe stato sanato con la sua impugnazione (ex art. 156 c.p.c.) e dall'altro non potrebbe costituire vizio di legittimità dell'atto a cui si riferisce la notifica”, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite, n. 19704/2015.
Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la notifica della cartella è regolarmente avvenuta in data 24.3.2017, sicchè eventuali vizi – compresa la prescrizione eventualmente già maturata a quella data - avrebbero dovuto essere rilevati con tempestiva impugnazione della cartella presupposta;
rileva infine l'infondatezza della eccezione di prescrizione, perché il termine decennale, ex art. 2946 c.c., è stato utilmente interrotto dalla notifica di ulteriori atti, analiticamente indicati, la cui mancata impugnazione preclude il rilievo di vizi, che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede.
Conclude per il rigetto e la condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. In ordine al primo motivo, inerente l'inesistenza dell'atto di pignoramento (pure allegato al ricorso) si osserva che, trattandosi di pignoramento ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, assoggettato ad un procedimento semplificato interamente stragiudiziale, la notificazione a mezzo pec da parte di Agenzia delle
Entrate Riscossione non è sottoposta alle regole che disciplinano la “Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, le quali solo prevedono che “La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, cui si riferisce l'ordinanza della S.C., citata dal ricorrente, n. 17346 del 27 giugno 2019).
In altri termini, per la notificazione in esame, non si applica l'art. 3 bis sopra citato, destinato alle notificazioni curate dai professionisti, ma le regole dettate dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 (secondo cui solo l'indirizzo del destinatario deve risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC)
e dal d.P.R. n. 68/2005 (tra le quali quella di cui all'art. 16, secondo cui “1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”).
Ciò posto, ai fini della validità della notifica di atto non giudiziario, quale quello in esame, deve ritenersi necessaria l'iscrizione nei Registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione, e non anche del mittente della stessa.
Le considerazioni che precedono sono confortate dall'orientamento della S.C., che qui si condivide, secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (in tal senso, v. da ultimo Cass. Sez. V, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
Nel caso che occupa - premesso che parte ricorrente non contesta di aver ricevuto gli atti, né contesta che essi siano stati consegnati e accettati al proprio indirizzo PEC, ma lamenta solo che l'indirizzo del mittente sarebbe inesistente nei pubblici registri - nessun pregiudizio sostanziale è stato lamentato con l'atto introduttivo e, d'altra parte, il concessionario ha dimostrato, mediante idonea produzione documentale, che l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente è presente nel portale IPA a far data dal 01/09/2022, sicchè la notifica deve considerarsi validamente eseguita.
1.2. Anche gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato sia la notifica della cartella di pagamento presupposta, intervenuta mediante consegna di PEC all'indirizzo del destinatario
(Email_4) il 24/03/2017, sia di ulteriori atti interruttivi, (intimazioni n. 09420199006774937000, notificata in data 26/06/2019, n. 09420229000463418000 in data 01/03/2022 e n. 09420239001880031000 in data 13/04/2023; comunicazioni preventive di ipoteca n. 09476202000000062000, notificata in data
14/01/2020, n. 09476202300000343000 in data 06/07/2023, n. 09476202400001339000 in data 11/04/2024; pignoramenti presso terzi n. 09484202300001800001 e n. 09484202300001801001 notificati il 19/07/2023), tutti riferiti alla medesima cartella di pagamento presupposta all'intimazione oggi impugnata: precisamente, tutte le suddette notificazioni sono validamente avvenute a mezzo PEC, come dimostrato dalla produzione documentale, curata dal concessionario in formato eml.
Pertanto, essendo provata la regolare notifica e la mancata impugnazione dei successivi atti interruttivi, ed in particolare delle intimazioni di pagamento, emesse ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 602/73, e dei pignoramenti presso terzi sopra meglio indicati, deve escludersi la possibilità di far valere nel presente giudizio qualsiasi vizio - come la decadenza, la prescrizione, o l'omessa notifica degli atti presupposti - che avrebbe potuto essere dedotto con la tempestiva opposizione agli atti sopra indicati (con riferimento alle intimazioni, cfr., in motivazione, Cass., Sez. V, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, secondo la quale “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…; si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736)”.
Peraltro, le medesime considerazioni la S.C. ha applicato anche in relazione a cartelle di pagamento per le quali manchi la prova della regolare notificazione, sostenendo che “l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta” (v. sempre la motivazione della citata Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, che rinvia anche a Cass., Sez. Un., 18 febbraio
2014, n. 3773).
Ritiene la Corte di dover dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale sopra illustrato: pertanto, dal momento che il pignoramento è stato preceduto dalla rituale notifica delle intimazioni sopra citate, riferite alla cartella presupposta oggetto del presente giudizio, eventuali censure relative a vizi antecedenti avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio d'impugnazione di quegli atti e non nella presente sede, che riguarda unicamente motivi che non potevano essere dedotti prima.
La domanda va quindi rigettata.
2. Attesa la soccombenza, la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Non ricorrono i presupposti per la chiesta condanna per lite temeraria, atteso che, con l'impugnazione frazionata dei diversi atti sottesi al medesimo pignoramento, la parte assume il rischio di plurime condanne alle spese, circostanza che esclude la sussistenza di dolo o mala fede nell'agire.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa: rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese della controparte costituita in giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Reggio
Calabria, 12 dicembre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente Maria Teresa Gentile Giuseppe Campagna