TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4563/2016 promossa da
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STEFANO BERGAMANTE e dall'avv. GIUSEPPE
LUCHETTI, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Via Duca D'Aosta n. 50; Pt_1
OPPONENTE contro
( , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SERGIO DE SANTIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Grottammare (AP) Piazza Carducci n. 5;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con decreto ingiuntivo n. 1317/2016 il Tribunale di Teramo aveva ingiunto ad di Parte_1 pagare, in favore dell'ing. , l'importo di € 7.663,35 Controparte_1
(settemilaseicentosessantatre,35), oltre IVA e CAP e spese di procedura;
la pretesa monitoria azionata dal professionista traeva origine dalla determina di affidamento incarico dell' del 21 settembre Pt_1 Tribunale di Teramo
2015, dal collaudo tecnico successivamente effettivamente eseguito e protocollato il 7 gennaio 2016, e dal parere sulla relativa parcella emesso il 28 luglio 2016 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ascoli Piceno.
Con atto di citazione notificato in data 22 novembre 2016, ha proposto opposizione avverso Pt_1 il ridetto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-in via principale nel merito, in accoglimento delle ragioni di opposizione di cui al presente atto, accertato e dichiarato preliminarmente l'inadempimento e/o l'inesatto/incompleto adempimento imputabile in via esclusiva all'Ing. in relazione all'incarico professionale Controparte_1 conferitogli dall'Ater accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto e per Pt_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n° 1317/2016 con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata sempre nel merito, in accoglimento delle ragioni di opposizione di cui al presente atto, accertato e dichiarato preliminarmente l'inadempimento e/o l'inesatto/incompleto adempimento imputabile in via esclusiva all'Ing. in rela-zione all'incarico Controparte_1 professionale conferitogli dall'Ater revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n° 1317/2016 e Pt_1 ridurre la pretesa dell'opposto alla misura che lo stesso dovrà necessariamente provare come dovuta nel suo effettivo ammontare e sempre tenendo conto della prevalenza del di lui inadempimento e/o inesatto/incompleto adempimento;
nel contempo, in accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96/I° comma c.p.c. articolata sub capitolo VIII presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'Ing. CP_1
e, per l'effetto, condannarlo a dare e pagare in favore dell'Ater ai sensi e per gli
[...] Pt_1 effetti di cui all'art. 96/I° comma c.p.c., la somma di € 4.835,00 dovuta a titolo di risarcimento del danno patito ovvero, sempre allo stesso titolo, in quella diversa ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa;
in ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”
I fatti posti a sostegno dell'opposizione proposta, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come segue:
- il 21 settembre 2015 con Determina Direttoriale n. Parte_1
304 era stato conferito “l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo”, all'Ing. , “per l'importo presunto di E 7.663,35 oltre al Controparte_1
Contributo integrativo previdenziale e IVA”;
- tuttavia, il professionista aveva eseguito solo in minima parte le prestazioni pattuite e non aveva eseguito il richiesto collaudo tecnico amministrativo, né aveva consegnato ad la documentazione prescritta Pt_1 dalla normativa di settore, anche perché l'opera oggetto di collaudo non era stata ultimata;
2 Tribunale di Teramo
- l'attività del professionista si era concentrata esclusivamente sul
4° SAL, mentre era stata omessa la verifica contabile, tecnica e progettuale delle opere realizzate nell'ambito del 1°, 2° e 3° SAL;
- il parere di congruità reso dal competente ordine professionale non aveva alcuna valenza probatoria nell'ambito del giudizio di opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 febbraio 2017, si è costituito in giudizio l'ing. , contestando in toto l'avversa ricostruzione dei fatti. CP_1
Ha dedotto, infatti, il professionista, di aver provveduto – come da contratto – alla consegna del
“Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera” che si era reso necessario per far fronte ai sopravvenuti contrasti in merito all'avvenuta esecuzione e quindi al correlato pagamento del IV SAL tra l'impresa appaltatrice e la stazione appaltante, nonché all'interno di quest'ultima fra i suoi diversi organi ed uffici coinvolti nella gestione dell'appalto.
L'opposto ha inoltre ipotizzato che il rifiuto dell' di corrispondergli i compensi dovuti era Pt_1 probabilmente da rinvenirsi nel fatto che le risultanze delle attività svolte non erano state gradite dall'azienda, essendo emerso che l'impresa appaltatrice aveva già eseguito un'entità di lavori tale da avere diritto alla riscossione del , che vi erano diverse diseconomie e disordini amministrativi Pt_2 nella gestione dell'appalto da parte dell' , e che erano stati chiaramente indicati dei Pt_1 provvedimenti necessari ed ineludibili.
L'ing. ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, accertata la genericità, la inconsistenza, la infondatezza dei motivi della opposizione e, quindi, la piena sussistenza del credito vantato dal professionista quale compenso pattuito per l'incarico dallo stesso diligentemente portato a termine, confermi detto provvedimento e, per l'effetto, rigettata l'opposizione, condanni la debitrice-ingiunta-opponente-attrice, , in persona del suo rappresentante legale pro- Pt_1 tempore, al pagamento, oltre a quanto portato dal decreto ingiuntivo più relativi oneri maturati e maturandi, delle spese del giudizio, aggravate equitativamente ex art. 96 c.p.c., mentre, nella sola recondita ipotesi del deprecato non accoglimento della richiesta suesposta, in via del tutto subordinata, si chiede la rideterminazione del dovuto al creditore-ingiungente-opposto-convenuto per tutta l'opera da questo compiuta in esecuzione all'incarico della debitrice-ingiunta-opponente-attrice, con condanna di questa al pagamento del relativo importo e delle spese del giudizio, per non aver la stessa corrisposto alcunché, dopo nove mesi d'attesa, al professionista impegnato”.
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza resa fuori udienza in data 4 aprile 2018, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'ing. , e ha concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; la CP_1 causa è stata istruita in via documentale nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il compenso spettante al professionista opposto sulla base della documentazione in atti.
3 Tribunale di Teramo
All'udienza del 29 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata, e come tale deve essere respinta, per le motivazioni di seguito illustrate.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica in ragione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
È pacifico pertanto che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
Svolte tali premesse di carattere generale, deve osservarsi, con specifico riguardo alla materia contrattuale, che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al rapporto negoziale dedotto in giudizio, consistente in un contratto d'opera professionale;
a tal proposito, si osserva che “il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. […].”
(Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 4/2/2000).
4 Tribunale di Teramo
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cfr. Cass. civ. n.
3016 del 10/2/2006 e n. 1244 del 4/2/2000, tra le altre).
Volgendo al caso di specie, non sembra possano avanzarsi dubbi in merito all'avvenuto conferimento di un incarico professionale all'opposto ing. : la circostanza è stata CP_1 adeguatamente documentata sin dalla fase monitoria, e non è stata neanche contestata dalla azienda opponente, che – invece – lamenta la mancata o comunque la non completa esecuzione della prestazione per cui il professionista richiede il compenso. È parimenti incontestato che l'azienda opponente non abbia corrisposto alcun compenso all'ingegnere per l'attività espletata, giustificando il mancato pagamento con il preteso inadempimento dell'ing. . CP_1
Ebbene, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista. Tale principio costituisce espressione delle regole, già richiamate, che governano il riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., in virtù del quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso, Cass. ord., 19.11.2018, n. 29812).
È alla luce di tali principi, pertanto, che deve essere affrontata e risolta la vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale.
non nega, invero, che l'ing. abbia eseguito delle prestazioni Parte_1 CP_1 professionali in suo favore;
lamenta, piuttosto, l'incompletezza del suo operato;
il professionista, invece, ritiene di aver svolto correttamente e interamente l'incarico affidatogli, in tesi consistente nella redazione del “collaudo in corso d'opera”, depositato in giudizio sin dalla fase monitoria (doc. 3 del fascicolo di parte opposta).
La controversia trae origine, invero, da una incertezza nella interpretazione della stessa determina n. 304 del 21 settembre 2015, con cui l'azienda ha conferito l'incarico all'ing. . CP_1
Nello specifico, l'azienda ritiene che l'incarico conferito al professionista, nominato in corso d'opera, consistesse nella redazione del “collaudo tecnico amministrativo”, ossia del collaudo finale e verifica di conformità, attività che presuppone necessariamente l'ultimazione del lavori: per tale via l'azienda, muovendo dal presupposto che nel caso di specie i lavori non erano stati ultimati (circostanza invero pacifica), contesta la pretesa del professionista di conseguire l'intero compenso indicato nel contratto, per complessivi € 7.663,35, importo di cui al decreto ingiuntivo opposto. Evidentemente
5 Tribunale di Teramo
l'azienda opponente, nell'avvalorare le proprie ragioni, fa leva sull'oggetto della determina, che reca la dicitura “collaudo tecnico amministrativo”.
L'ing. , invece, pur nella consapevolezza di non aver reso il collaudo finale, stante CP_1
l'incompletezza dei lavori, ritiene di aver portato a compimento l'incarico conferitogli, consistente nella sola redazione di una relazione necessariamente parziale, che egli stesso denomina “collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera”: in altre parole, l'ingegnere ritiene che il suo incarico fosse circoscritto alla verifica parziale delle opere sino a quel momento realizzate dalla impresa appaltatrice,
e che pertanto il compenso di € 7.663,35, azionato in via monitoria, fosse riferito esclusivamente a quel tipo di attività, e non anche al collaudo finale (cfr. pagina 4 comparsa conclusionale: “Il Dirigente, tenendo presenti i gravi danni all'interesse pubblico che il fermo stava causando, esprimeva all'Ing.
[...]
, come tecnico terzo, la necessità di una relazione dettagliata che facesse chiarezza CP_1 sull'importo delle opere realizzate e verificasse il rispetto del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, in modo da poter adottare i provvedimenti conseguenti per far ripartire i lavori”).
È di solare evidenza, a questo punto, che la contrapposizione sorta tra le odierne parti in contesa trovi fondamento in un differente significato attribuito alla determina 304/2015, che rappresenta la fonte negoziale da cui trae origine la domanda monitoria azionata dal professionista, e che, invero, non appare cristallina nei suoi contenuti, e si presta a interpretazioni fuorvianti, perché omette di indicare con precisione l'oggetto della prestazione professionale affidata all'ing. , di guisa che la CP_1 questione problematica della vicenda attiene alla verifica di quale fosse l'intendimento delle parti in sede di conferimento dell'incarico: in altre parole, occorre appurare se l'ing. dovesse CP_1 occuparsi (anche) del collaudo finale o meno.
Occorre pertanto addivenire ad una corretta interpretazione del testo della determina, ricostruendone il significato attraverso il senso letterale delle parole in esso contenute nonché mediante la lettura complessiva del documento, senza dimenticare, infine, l'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta dell'atto e allo scopo pratico perseguito.
Orbene, alla luce di siffatti principi, deve, dunque, ritenersi che la determina n. 304/2015 si riferisca alla necessità di acquisire una relazione sullo stato dei lavori al momento della nomina: nella stessa determina si legge, infatti, “l'offerta per la prestazione professionale per la redazione del Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera presentata dall'ing. […]”; nella stessa CP_1 determina, quindi, pur impropriamente, si parla di “collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera”, che sembra alludere, per l'appunto, ad una verifica parziale dei lavori sino a quel momento svolti dall'impresa appaltatrice.
Anche nel documento del 5 febbraio 2016 (prot. n. 836 - doc. 26 del fascicolo di parte opponente), il RUP ricorda come fosse stato conferito “incarico per il collaudo tecnico amministrativo in corso
d'opera” e che “le operazioni di collaudo hanno lo scopo di verificare e certificare durante l'esecuzione dei lavori, che le opere siano eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni stabilite e
6 Tribunale di Teramo
contrattualmente pattuite”; parimenti, nella comunicazione del 19 aprile 2016 (doc. 27 del fascicolo di parte opponente) si fa espressamente riferimento, nell'oggetto, al “Collaudo in corso d'opera”, e nella nota del 18 ottobre 2016 (prot. n. 8714 – doc. n. 23 del fascicolo di parte opponente) il RUP nel comunicare che era “intervenuta la rescissione del contratto in danno dell'appaltatore” e sebbene insistendo che a suo dire si trattasse di “verbale di visita in corso d'opera” deduceva che lo stesso “è stato redatto per quanto riguarda la quantificazione dei lavori realizzati ai fini del raggiungimento del
SAL, per una rapida ripresa dei lavori”.
Del resto, in una più ampia ottica funzionale di valorizzazione del complessivo contesto in cui si incardina il rapporto negoziale oggetto di causa, deve osservarsi come l'azienda stessa riferisce, nell'atto di citazione in opposizione, che la necessità di conferire incarico all'ing. era CP_1 sorta in conseguenza di alcuni contrasti sopravvenuti tra la stazione appaltante e la società appaltatrice dei lavori oggetto di collaudo, che avevano poi condotto alla risoluzione del contratto di appalto, sicché si era reso necessario nominare un professionista per la redazione del collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera: la stessa azienda opponente evidenzia, nell'atto introduttivo, per giunta spendendo copiose argomentazioni al riguardo, come – nel caso di specie – a causa di un andamento anomalo dei lavori appaltati, si era resa imprescindibile una attività di verifica delle opere non ultimate, ossia in corso d'opera.
La figura del collaudo in corso d'opera, d'altronde, è prevista dalla legge ed è espressamente menzionata nell'art. 221 del D.P.R. 207/2010, richiamato nella determina di conferimento dell'incarico.
Da ultimo, anche il competente Consiglio dell'Ordine e il CTU nominato, chiamato a quantificare il valore in termini monetari dell'operato del professionista opposto, hanno ritenuto congruo il compenso così come richiesto dall'ing. in sede monitoria. CP_1
Quanto all'ordinanza del 4 aprile 2018, resa dal precedente giudice istruttore, con cui era stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e a più riprese richiamata dalla difesa dell'azienda negli scritti conclusivi a sostegno delle proprie ragioni, deve affermarsene l'irrilevanza e il carattere non vincolante, posto che le valutazioni sommarie proprie di quella fase devono necessariamente cedere il passo alle risultanze della compiuta istruttoria processuale successivamente svolta.
Allo stesso modo, l'ordinanza del 20 gennaio 2020, con cui si è ribadito il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., rappresenta null'altro che il risultato di una delibazione sommaria degli atti di causa, a maggior ragione ove si consideri che sulla richiesta si era già pronunciato il precedente titolare della causa, con ordinanza che, com'è noto, non è impugnabile proprio perché ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa.
7 Tribunale di Teramo
In definitiva, pertanto, deve essere rigettata l'opposizione proposta da e deve essere Pt_1 integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposto; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Parimenti, le spese di ctu devono essere poste a carico dell'opponente.
Deve, invece, essere rigettata la domanda dell'ing. di condanna nei confronti CP_1 dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova Pt_1 in tal senso fornita dalla parte interessata - nel comportamento processuale dell'opponente, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4563/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da
[...]
; Parte_1
2) per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1317/2016;
3) CONDANNA l'opponente
[...]
alla rifusione delle spese Parte_1 processuali sostenute dall'ing. , che si liquidano in € 5.077,00 CP_1 oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge;
4) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'ing. . CP_1
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 9 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4563/2016 promossa da
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STEFANO BERGAMANTE e dall'avv. GIUSEPPE
LUCHETTI, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Via Duca D'Aosta n. 50; Pt_1
OPPONENTE contro
( , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SERGIO DE SANTIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Grottammare (AP) Piazza Carducci n. 5;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con decreto ingiuntivo n. 1317/2016 il Tribunale di Teramo aveva ingiunto ad di Parte_1 pagare, in favore dell'ing. , l'importo di € 7.663,35 Controparte_1
(settemilaseicentosessantatre,35), oltre IVA e CAP e spese di procedura;
la pretesa monitoria azionata dal professionista traeva origine dalla determina di affidamento incarico dell' del 21 settembre Pt_1 Tribunale di Teramo
2015, dal collaudo tecnico successivamente effettivamente eseguito e protocollato il 7 gennaio 2016, e dal parere sulla relativa parcella emesso il 28 luglio 2016 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ascoli Piceno.
Con atto di citazione notificato in data 22 novembre 2016, ha proposto opposizione avverso Pt_1 il ridetto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-in via principale nel merito, in accoglimento delle ragioni di opposizione di cui al presente atto, accertato e dichiarato preliminarmente l'inadempimento e/o l'inesatto/incompleto adempimento imputabile in via esclusiva all'Ing. in relazione all'incarico professionale Controparte_1 conferitogli dall'Ater accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto e per Pt_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n° 1317/2016 con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata sempre nel merito, in accoglimento delle ragioni di opposizione di cui al presente atto, accertato e dichiarato preliminarmente l'inadempimento e/o l'inesatto/incompleto adempimento imputabile in via esclusiva all'Ing. in rela-zione all'incarico Controparte_1 professionale conferitogli dall'Ater revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n° 1317/2016 e Pt_1 ridurre la pretesa dell'opposto alla misura che lo stesso dovrà necessariamente provare come dovuta nel suo effettivo ammontare e sempre tenendo conto della prevalenza del di lui inadempimento e/o inesatto/incompleto adempimento;
nel contempo, in accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96/I° comma c.p.c. articolata sub capitolo VIII presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'Ing. CP_1
e, per l'effetto, condannarlo a dare e pagare in favore dell'Ater ai sensi e per gli
[...] Pt_1 effetti di cui all'art. 96/I° comma c.p.c., la somma di € 4.835,00 dovuta a titolo di risarcimento del danno patito ovvero, sempre allo stesso titolo, in quella diversa ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa;
in ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”
I fatti posti a sostegno dell'opposizione proposta, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come segue:
- il 21 settembre 2015 con Determina Direttoriale n. Parte_1
304 era stato conferito “l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo”, all'Ing. , “per l'importo presunto di E 7.663,35 oltre al Controparte_1
Contributo integrativo previdenziale e IVA”;
- tuttavia, il professionista aveva eseguito solo in minima parte le prestazioni pattuite e non aveva eseguito il richiesto collaudo tecnico amministrativo, né aveva consegnato ad la documentazione prescritta Pt_1 dalla normativa di settore, anche perché l'opera oggetto di collaudo non era stata ultimata;
2 Tribunale di Teramo
- l'attività del professionista si era concentrata esclusivamente sul
4° SAL, mentre era stata omessa la verifica contabile, tecnica e progettuale delle opere realizzate nell'ambito del 1°, 2° e 3° SAL;
- il parere di congruità reso dal competente ordine professionale non aveva alcuna valenza probatoria nell'ambito del giudizio di opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 febbraio 2017, si è costituito in giudizio l'ing. , contestando in toto l'avversa ricostruzione dei fatti. CP_1
Ha dedotto, infatti, il professionista, di aver provveduto – come da contratto – alla consegna del
“Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera” che si era reso necessario per far fronte ai sopravvenuti contrasti in merito all'avvenuta esecuzione e quindi al correlato pagamento del IV SAL tra l'impresa appaltatrice e la stazione appaltante, nonché all'interno di quest'ultima fra i suoi diversi organi ed uffici coinvolti nella gestione dell'appalto.
L'opposto ha inoltre ipotizzato che il rifiuto dell' di corrispondergli i compensi dovuti era Pt_1 probabilmente da rinvenirsi nel fatto che le risultanze delle attività svolte non erano state gradite dall'azienda, essendo emerso che l'impresa appaltatrice aveva già eseguito un'entità di lavori tale da avere diritto alla riscossione del , che vi erano diverse diseconomie e disordini amministrativi Pt_2 nella gestione dell'appalto da parte dell' , e che erano stati chiaramente indicati dei Pt_1 provvedimenti necessari ed ineludibili.
L'ing. ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, accertata la genericità, la inconsistenza, la infondatezza dei motivi della opposizione e, quindi, la piena sussistenza del credito vantato dal professionista quale compenso pattuito per l'incarico dallo stesso diligentemente portato a termine, confermi detto provvedimento e, per l'effetto, rigettata l'opposizione, condanni la debitrice-ingiunta-opponente-attrice, , in persona del suo rappresentante legale pro- Pt_1 tempore, al pagamento, oltre a quanto portato dal decreto ingiuntivo più relativi oneri maturati e maturandi, delle spese del giudizio, aggravate equitativamente ex art. 96 c.p.c., mentre, nella sola recondita ipotesi del deprecato non accoglimento della richiesta suesposta, in via del tutto subordinata, si chiede la rideterminazione del dovuto al creditore-ingiungente-opposto-convenuto per tutta l'opera da questo compiuta in esecuzione all'incarico della debitrice-ingiunta-opponente-attrice, con condanna di questa al pagamento del relativo importo e delle spese del giudizio, per non aver la stessa corrisposto alcunché, dopo nove mesi d'attesa, al professionista impegnato”.
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza resa fuori udienza in data 4 aprile 2018, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'ing. , e ha concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; la CP_1 causa è stata istruita in via documentale nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il compenso spettante al professionista opposto sulla base della documentazione in atti.
3 Tribunale di Teramo
All'udienza del 29 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata, e come tale deve essere respinta, per le motivazioni di seguito illustrate.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica in ragione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
È pacifico pertanto che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
Svolte tali premesse di carattere generale, deve osservarsi, con specifico riguardo alla materia contrattuale, che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al rapporto negoziale dedotto in giudizio, consistente in un contratto d'opera professionale;
a tal proposito, si osserva che “il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. […].”
(Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 4/2/2000).
4 Tribunale di Teramo
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cfr. Cass. civ. n.
3016 del 10/2/2006 e n. 1244 del 4/2/2000, tra le altre).
Volgendo al caso di specie, non sembra possano avanzarsi dubbi in merito all'avvenuto conferimento di un incarico professionale all'opposto ing. : la circostanza è stata CP_1 adeguatamente documentata sin dalla fase monitoria, e non è stata neanche contestata dalla azienda opponente, che – invece – lamenta la mancata o comunque la non completa esecuzione della prestazione per cui il professionista richiede il compenso. È parimenti incontestato che l'azienda opponente non abbia corrisposto alcun compenso all'ingegnere per l'attività espletata, giustificando il mancato pagamento con il preteso inadempimento dell'ing. . CP_1
Ebbene, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista. Tale principio costituisce espressione delle regole, già richiamate, che governano il riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., in virtù del quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso, Cass. ord., 19.11.2018, n. 29812).
È alla luce di tali principi, pertanto, che deve essere affrontata e risolta la vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale.
non nega, invero, che l'ing. abbia eseguito delle prestazioni Parte_1 CP_1 professionali in suo favore;
lamenta, piuttosto, l'incompletezza del suo operato;
il professionista, invece, ritiene di aver svolto correttamente e interamente l'incarico affidatogli, in tesi consistente nella redazione del “collaudo in corso d'opera”, depositato in giudizio sin dalla fase monitoria (doc. 3 del fascicolo di parte opposta).
La controversia trae origine, invero, da una incertezza nella interpretazione della stessa determina n. 304 del 21 settembre 2015, con cui l'azienda ha conferito l'incarico all'ing. . CP_1
Nello specifico, l'azienda ritiene che l'incarico conferito al professionista, nominato in corso d'opera, consistesse nella redazione del “collaudo tecnico amministrativo”, ossia del collaudo finale e verifica di conformità, attività che presuppone necessariamente l'ultimazione del lavori: per tale via l'azienda, muovendo dal presupposto che nel caso di specie i lavori non erano stati ultimati (circostanza invero pacifica), contesta la pretesa del professionista di conseguire l'intero compenso indicato nel contratto, per complessivi € 7.663,35, importo di cui al decreto ingiuntivo opposto. Evidentemente
5 Tribunale di Teramo
l'azienda opponente, nell'avvalorare le proprie ragioni, fa leva sull'oggetto della determina, che reca la dicitura “collaudo tecnico amministrativo”.
L'ing. , invece, pur nella consapevolezza di non aver reso il collaudo finale, stante CP_1
l'incompletezza dei lavori, ritiene di aver portato a compimento l'incarico conferitogli, consistente nella sola redazione di una relazione necessariamente parziale, che egli stesso denomina “collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera”: in altre parole, l'ingegnere ritiene che il suo incarico fosse circoscritto alla verifica parziale delle opere sino a quel momento realizzate dalla impresa appaltatrice,
e che pertanto il compenso di € 7.663,35, azionato in via monitoria, fosse riferito esclusivamente a quel tipo di attività, e non anche al collaudo finale (cfr. pagina 4 comparsa conclusionale: “Il Dirigente, tenendo presenti i gravi danni all'interesse pubblico che il fermo stava causando, esprimeva all'Ing.
[...]
, come tecnico terzo, la necessità di una relazione dettagliata che facesse chiarezza CP_1 sull'importo delle opere realizzate e verificasse il rispetto del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, in modo da poter adottare i provvedimenti conseguenti per far ripartire i lavori”).
È di solare evidenza, a questo punto, che la contrapposizione sorta tra le odierne parti in contesa trovi fondamento in un differente significato attribuito alla determina 304/2015, che rappresenta la fonte negoziale da cui trae origine la domanda monitoria azionata dal professionista, e che, invero, non appare cristallina nei suoi contenuti, e si presta a interpretazioni fuorvianti, perché omette di indicare con precisione l'oggetto della prestazione professionale affidata all'ing. , di guisa che la CP_1 questione problematica della vicenda attiene alla verifica di quale fosse l'intendimento delle parti in sede di conferimento dell'incarico: in altre parole, occorre appurare se l'ing. dovesse CP_1 occuparsi (anche) del collaudo finale o meno.
Occorre pertanto addivenire ad una corretta interpretazione del testo della determina, ricostruendone il significato attraverso il senso letterale delle parole in esso contenute nonché mediante la lettura complessiva del documento, senza dimenticare, infine, l'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta dell'atto e allo scopo pratico perseguito.
Orbene, alla luce di siffatti principi, deve, dunque, ritenersi che la determina n. 304/2015 si riferisca alla necessità di acquisire una relazione sullo stato dei lavori al momento della nomina: nella stessa determina si legge, infatti, “l'offerta per la prestazione professionale per la redazione del Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera presentata dall'ing. […]”; nella stessa CP_1 determina, quindi, pur impropriamente, si parla di “collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera”, che sembra alludere, per l'appunto, ad una verifica parziale dei lavori sino a quel momento svolti dall'impresa appaltatrice.
Anche nel documento del 5 febbraio 2016 (prot. n. 836 - doc. 26 del fascicolo di parte opponente), il RUP ricorda come fosse stato conferito “incarico per il collaudo tecnico amministrativo in corso
d'opera” e che “le operazioni di collaudo hanno lo scopo di verificare e certificare durante l'esecuzione dei lavori, che le opere siano eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni stabilite e
6 Tribunale di Teramo
contrattualmente pattuite”; parimenti, nella comunicazione del 19 aprile 2016 (doc. 27 del fascicolo di parte opponente) si fa espressamente riferimento, nell'oggetto, al “Collaudo in corso d'opera”, e nella nota del 18 ottobre 2016 (prot. n. 8714 – doc. n. 23 del fascicolo di parte opponente) il RUP nel comunicare che era “intervenuta la rescissione del contratto in danno dell'appaltatore” e sebbene insistendo che a suo dire si trattasse di “verbale di visita in corso d'opera” deduceva che lo stesso “è stato redatto per quanto riguarda la quantificazione dei lavori realizzati ai fini del raggiungimento del
SAL, per una rapida ripresa dei lavori”.
Del resto, in una più ampia ottica funzionale di valorizzazione del complessivo contesto in cui si incardina il rapporto negoziale oggetto di causa, deve osservarsi come l'azienda stessa riferisce, nell'atto di citazione in opposizione, che la necessità di conferire incarico all'ing. era CP_1 sorta in conseguenza di alcuni contrasti sopravvenuti tra la stazione appaltante e la società appaltatrice dei lavori oggetto di collaudo, che avevano poi condotto alla risoluzione del contratto di appalto, sicché si era reso necessario nominare un professionista per la redazione del collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera: la stessa azienda opponente evidenzia, nell'atto introduttivo, per giunta spendendo copiose argomentazioni al riguardo, come – nel caso di specie – a causa di un andamento anomalo dei lavori appaltati, si era resa imprescindibile una attività di verifica delle opere non ultimate, ossia in corso d'opera.
La figura del collaudo in corso d'opera, d'altronde, è prevista dalla legge ed è espressamente menzionata nell'art. 221 del D.P.R. 207/2010, richiamato nella determina di conferimento dell'incarico.
Da ultimo, anche il competente Consiglio dell'Ordine e il CTU nominato, chiamato a quantificare il valore in termini monetari dell'operato del professionista opposto, hanno ritenuto congruo il compenso così come richiesto dall'ing. in sede monitoria. CP_1
Quanto all'ordinanza del 4 aprile 2018, resa dal precedente giudice istruttore, con cui era stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e a più riprese richiamata dalla difesa dell'azienda negli scritti conclusivi a sostegno delle proprie ragioni, deve affermarsene l'irrilevanza e il carattere non vincolante, posto che le valutazioni sommarie proprie di quella fase devono necessariamente cedere il passo alle risultanze della compiuta istruttoria processuale successivamente svolta.
Allo stesso modo, l'ordinanza del 20 gennaio 2020, con cui si è ribadito il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., rappresenta null'altro che il risultato di una delibazione sommaria degli atti di causa, a maggior ragione ove si consideri che sulla richiesta si era già pronunciato il precedente titolare della causa, con ordinanza che, com'è noto, non è impugnabile proprio perché ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa.
7 Tribunale di Teramo
In definitiva, pertanto, deve essere rigettata l'opposizione proposta da e deve essere Pt_1 integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposto; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Parimenti, le spese di ctu devono essere poste a carico dell'opponente.
Deve, invece, essere rigettata la domanda dell'ing. di condanna nei confronti CP_1 dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova Pt_1 in tal senso fornita dalla parte interessata - nel comportamento processuale dell'opponente, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4563/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da
[...]
; Parte_1
2) per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1317/2016;
3) CONDANNA l'opponente
[...]
alla rifusione delle spese Parte_1 processuali sostenute dall'ing. , che si liquidano in € 5.077,00 CP_1 oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge;
4) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'ing. . CP_1
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 9 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
8