Articolo 19 della Legge 8 aprile 1952, n. 212
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 aprile 1952
Art. 19.
Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto-pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonche' le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, la assoggettare all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela di concerto con il Ministro per il tesoro, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130 , dal proprio personale il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da con tratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento Conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell' art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 .
Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attivita', con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente art. 18, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.
Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale e' ammesso a favore degli enti, istituti ed aziende suindicati - eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato - per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.
Al personale degli enti, istituti ed aziende predetti, si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 18.
Entrata in vigore il 13 aprile 1952
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