Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 7214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7214 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
07214-26
REPUBBLICA ITALIANA
In caso di diffusione dal presente provvedimento omettere le poralità gli altri dah hativ a nornia d52 d.lgs. 196/00udo: disposto dufficio a richiesta di parte
In nome del Popolo Italiano imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Ercole RI
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TA CI
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ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
-Presidente-
Sent. n. sez. 28/2026
CC - 13/01/2026
R.G.N. 38853/2025
- Relatore -
SENTENZA
UL CE nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA CI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Tribunale di Crotone che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a CE UL in relazione al reato di cui agli artt. 353-bis e 416-bis.1 cod. pen.
2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione UL, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 24,
co. 2, 111, comma 6 Cost., 125, comma 3, 274, comma 1, lett. c), 275, 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive, ha replicato i medesimi vizi dell'ordinanza appellata, basata su argomentazioni in parte congetturali e in parte smentite dalle produzioni documentali della difesa. Il giudice dell'appello cautelare ha illegittimamente obliterato il dato del tempo trascorso dai fatti, risalenti al maggio 2019, e dall'applicazione della misura cautelare intervenuta il 7/06/2023, che depone, quantomeno, per un affievolimento delle esigenze cautelari, anche in considerazione dell'unicità del fatto per il quale risulta attualmente in corso la misura, già revocata per scadenza dei termini di fase in relazione agli altri reati oggetto di contestazione. Ha poi desunto attualità e concretezza delle esigenze cautelari dalla sola gravità del reato, senza che risultino occasioni, prossime e favorevoli, di commissione del reato e senza tenere conto dei plurimi elementi addotti dalla difesa quali l'avanzato stato dell'istruttoria dibattimentale, la disarticolazione integrale della presunta associazione della quale UL sarebbe stato uno dei promotori e organizzatori, l'atteggiamento collaborativo dell'imputato che ha partecipato al dibattimento rendendo più volte dichiarazioni spontanee volte ad agevolare la ricostruzione dei fatti, la sua personalità tutt'altro che allarmante. Il Tribunale non ha, infine, tenuto conto dell'evoluzione in bonam partem del giudizio attualmente in corso, dal quale emerge un notevole ridimensionamento della vicenda oggetto di imputazione, documentato dai verbali prodotti dalla difesa e costituente indubbio elemento di novità rispetto al quadro cautelare originariamente scrutinato.
3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure prospettate sono tutte versate in fatto e finalizzate a sollecitare una rivalutazione dei dati segnalati rispetto ai quali il Tribunale dell'appello cautelare ha fornito risposte tutt'altro che manifestamente illogiche, esaminando tutti gli elementi addotti dal ricorrente quali elementi di novità ed
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escludendone, con argomentazioni immuni da censure, l'idoneità a modificare in melius il quadro cautelare.
3. Quanto al prospettato rilievo del decorso del tempo dalla commissione del reato e dall'esecuzione della misura cautelare, il Tribunale ha correttamente evidenziato come si tratti di elemento inidoneo, in difetto di ulteriori dati positivamente apprezzabili, ad incidere sull'attualità delle esigenze cautelari. Si tratta di affermazione in linea con quanto affermato da questa Corte che ha avuto modo di precisare che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999-01). L'ordinanza impugnata, escluso correttamente il rilievo del mero adempimento delle prescrizioni (Sez. 2, n. 21424 del 20/04/2011, Rv. 250253- 01), dà, poi, ampiamente conto dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili come fatti sopravvenuti idonei a determinare anche il solo affievolimento del rischio di recidiva.
4. Quanto allo stato avanzato dell'istruttoria dibattimentale, con la conseguente cristallizzazione delle condotte contestate, il Tribunale correttamente ne ha rimarcato l'irrilevanza ai fini dell'apprezzamento dell'attualità del pericolo di reiterazione, unica esigenza cautelare posta a base della misura, laddove l'inquinamento delle prove non è stata mai rappresentato nelle precedenti decisioni cautelari. Il giudice dell'appello cautelare si sofferma anche sul prospettato ridimensionamento delle contestazioni all'esito dell'istruttoria svolta, sottolineando la genericità dell'assunto, in quanto basato su "limitatissimi passaggi istruttori", e smentendo comunque, con apprezzamento non censurabile, l'idoneità dei riportati stralci di deposizioni testimoniali a ridimensionare la portata dell'ipotesi accusatoria, fondata su un più vasto compendio probatorio, in particolare su intercettazioni che documentano il ruolo di UL quale determinatore delle condotte di turbativa finalizzate alla esternalizzazione del servizi connessi all'organizzazione della Fiera Mariana di Capo Colonna alla Rosa Fiere s.r.l. oggetto di imputazione al capo 7), e che hanno fondato la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.
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5. Ugualmente immune da censure è l'affermata irrilevanza della sopravvenuta revoca della misura cautelare nei confronti di altri sodali. Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello in forza del quale in tema di revoca o modifica della misura cautelare il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato, può costituire fatto nuovo sopravvenuto del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Rv. 285141-01). Si è, infatti, precisato che il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca della misura cautelare deve essere costituito da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti ma non valutate precedentemente e non può consistere nella mera decisione cautelare favorevole assunta nei confronti di un coindagato (Sez. 2, Sentenza n. 54298 del 16/09/2016, Rv. 268634-01), richiedendosi, invece, la sussistenza di elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato od imputato e risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati o coimputati (Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Rv. 238763-01). Il Tribunale si è, peraltro, fatto carico di rimarcare la peculiarità della posizione di UL, unico tra i politici coinvolti per il quale era stata riconosciuta, e confermata in sede di riesame, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sottolineando altresì come il correo Del Poggetto, principale concorrente di UL nel reato di cui al capo 7), e già ritenuto (con sentenza Sez. 6, n. 10634 del 15/02/2024 intervenuta nella fase cautelare) principale regista della vicenda unitamente all'odierno ricorrente, sia stato medio tempore condannato a dodici anni di reclusione per la vicenda in esame.
6. Adeguata e logica risulta, poi, la motivazione quanto agli ulteriori elementi prospettati dall'appellante, quali l'età del prevenuto, l'assenza di pregiudizi penali e l'intervenuta riabilitazione per una delle condanne riportate, che, lungi dall'integrare concreti dati di novità costituiscono solo argomenti volti ad ottenere una rivalutazione del quadro cautelare, preclusa invece dai plurimi dati particolarmente significativi di segno contrario. Specifico rilievo viene attribuito alla gravità dei fatti contestati e alla personalità estremamente negativa di UL, che ha strumentalizzato l'azione della pubblica amministrazione per scopi esulanti da finalità pubbliche, esercitando la propria influenza anche al fine di garantire il supporto della criminalità
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FUNZIONARIO GIUDIZIARI OS GL LE
IL
23 FEB 2026
organizzata di tipo mafioso per la candidatura della figlia, ciò che priva di rilievo anche la prospettata disarticolazione dell'associazione oggetto di contestazione come anche la sopravvenuta cessazione, per decorso dei termini di fase, della misura già applicata per gli ulteriori reati contestati, che rimane dato del tutto neutro.
7. Ugualmente immuni da censure sono le argomentazioni con le quali il Tribunale nega rilievo sia alla patologia (diabete mellito) da cui UL risulta affetto, trattandosi di stato morboso compatibile con la custodia domestica anche alla luce dei plurimi permessi concessi per l'effettuazione dei controlli medici, sia alla notorietà della vicenda sul piano mediatico, elemento del tutto recessivo a fronte della dimostrata pervicacia criminosa dell'odierno ricorrente e dell'assenza di elementi idonei a far emergere l'effettivo ed irreversibile allontanamento dall'ambiente criminale in cui sono maturate le condotte illecite.
8. Il ricorso, in definitiva, lungi dal dimostrare i vizi evocati, indugia nell'illustrare elementi di fatto, a suo dire trascurati dal giudice dell'appello cautelare, funzionali ad una nuova valutazione di merito quanto a sussistenza, attualità e pregnanza delle esigenze cautelari, preclusa al giudice di legittimità.
9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01/2026
Il Consigliere estensore Roberte treci
Il Presidente Ercole RI
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
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