CASS
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2023, n. 49634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49634 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. TI EL, nato a [...] il [...] 2. ZZ LE, nata a [...] il 1irsettembre 197:3 avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 21 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
Letta la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 49634 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 11/10/2023 1. Con il decreto descritto in epigrafe la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Roma ai danni di EL TI sul presupposto della pericolosità sociale del suddetto, ritenuta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011. Confisca caduta su diverse utilità, ritenute quantomeno nella disponibilità indiretta del proposto, tra le quali l'intero capitale sociale di diverse società, il patrimonio immobiliare di tali compagini, una imbarcazione, diverse autovetture. 2. Propongono ricorso il proposto, con due autonomi atti, il primo a firma dell'avvocato Carlo Taormina e il secondo sottoscritto dall'avvocato Giuliano Migliorati;
nell'interesse di LE ZZ, in qualità di terza interessata, parimenti attinta dalla confisca contrastata, propone impugnazione l'avvocato CO ER AT. 3. Con il ricorso sottoscritto dall'avvocato Carlo Taormina nell'interesse del proposto si deducono tre diversi motivi. 3.1. Le doglianze proposte per prima e per seconda replicano analoghi motivi di appello prospettati avverso il decreto di applicazione della misura e lamentano per un verso l'illegittimità della misura perché caduta su beni acquistati dal ricorrente in costanza di condotte delittuose, ritenute sintomatiche della relativa pericolosità generica, all'epoca non considerate dalla legge ai fini della possibile adozione della confisca di prevenzione, in forza di quanto previsto dall'art 14 della legge n. 55 del 1990; per altro verso, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera c)„ 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24 comma 2, 25, comma 2 e 42 Cost. nonchè all'art. 4 Cedu per difetto di tipicità della previsione che legittima la confisca sul presupposto delle ipotesi di pericolosità generiche e per la irragionevolezza della scelta legislativa di mettere sullo stesso piano siffatto presupposto soggettivo e quelli espressione di pericolosità qualificata, estranei ai deficit di determinatezza propri della pericolosità generica, senza peraltro neppure imporre un pregresso accertamento penale dei delitti valorizzati al fine quale strumento utile a meglio definire in termini di necessaria tipizzazione il presupposto soggettivo fondante, in siffatti casi, la misura adottata. 3.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge per la disposta confisca in mancanza del requisito soggettivo che la legittima e comunque senza rispettare il canone della correlazione temporale tra fatti sintomatici della detta pericolosità e momenti di acquisto delle diverse utilità ablate. Ciò in quanto il ricorrente sarebbe stato attinto dalla misura sul semplice presupposto della serialità dell'evasione fiscale rassegnata dalle condotte allo stesso ascritte in assenza della puntuale individuazione di specifici delitti con matrice lucro-genetica, realizzati in termini di abitualità. Tanto perché, per i fatti apprezzati a sostegno della misura, 2 nel primo giudizio promosso nei suoi confronti, il proposto non avrebbe riportato condanna, essendo stata resa al più una mera declaratoria di non doversi procedere per estinzione in ragione della sopravvenuta prescrizione limitatamente ad alcuni dei reati coperti dalle imputazioni;
in altro processo, avrebbe patteggiato la pena;
per altri fatti ancora, al momento di esercizio dell'azione di prevenzione, il relativo iter processuale era ancora in fase di indagini preliminari. Non potendosi valorizzare i fatti coperti dalla assoluzione resa nel primo processo, le condotte da apprezzare quali effettivi sintomi della pericolosità sociale del proposto sarebbero tutte successive al 2010; e rispetto a siffatti contegni, la valutazione resa dalla Corte del merito non sarebbe stata resa attenendosi alle indicazioni interpretative ricavabili dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, con riguardo alla abitualità dei relativi contegni delittuosi e alla consistenza dei proventi illeciti ricavati, tali da influenzare decisamente e dunque sostenere il regime di vita del proposto. Al contempo, la Corte del merito avrebbe trascurato la consistenza dei ricavi lecitamente prodotti dall'attività imprenditoriale del TI, destinata a rendere non decisiva l'evasione fiscale rassegnata dal provvedimento (non in grado di superare il 10% del volume di affari prodotto dal relativo circuito imprenditoriale). 4. Con il ricorso a firma dell'avvocato Migliorati, si deducono diverse violazioni di legge e difetti integrali di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale ascritta al TI, alla relativa perimetrazione temporale e alla puntuale correlazione temporale tra gli acquisti dei beni ablati e i fatti ritenuti sintomatici della riscontrata pericolosità sociale. Il ricorrente sarebbe stato ritenuto socialmente pericoloso solo in ragione del suo stato di evasore fiscale senza riscontrare la abituale realizzazione di fatti delittuosi né precisare l'ammontare della evasione che si ascrive al ricorrente o la incidenza che la stessa avrebbe assunto sul tenore di vita dello stesso. Sarebbe poi stato del tutto trascurato il dato, offerto dalla consulenza di parte allegata dalla difesa, destinata a fotografare la marcata marginalità dell'evasione accertata (in misura di 3.219.782,27 euro) rispetto al volume d'affari delle società assertivamente gestite dal TI nel periodo considerato dall'accusa ( per circa 40.000.000 di euro) e del valore del patrimonio acquisito in conseguenza del sequestro poi confermato dalla confisca (limitando il riferimento alle quote delle compagini sequestrate, determinato in misura di 4.851.694). Aspetti, questi, ad avviso della difesa, evidentemente indicativi della modestissima incidenza della formazione illecita del patrimonio riferito al TI rispetto alle fonti legittime di patrimonializzazione legate alla sua attività imprenditoriale. 3 Per altro verso, la difesa sostiene che sarebbero state trascurate le deduzioni difensive dirette ad evidenziare la distonia temporale tra i beni ablati e il periodo di espressione della pericolosità sociale. In particolare sarebbe stata pretermessa la valutazione dei dati offerti dalla consulenza di parte con la quale si evidenziava la liceità e comunque la distanza temporale dai fatti espressione della pericolosità sociale delle acquisizioni dei beni intestati alla società AD Maiora srl, a sua volta acquistati dalla Immobil Mec srl, tutte società riferibili alla famiglia TI in epoche evidentemente antecedenti ai fatti ritenuti giustificativi della confisca, considerata l'assoluzione del TI nel primo processo che ebbe a riguardarlo. Infine, si contesta il giudizio reso dalla Corte del merito nel ritenere il proposto non legittimato a contraddire rispetto a beni allo stesso attribuiti malgrado la diversa intestazione formale delle relative utilità laddove tale ultimo aspetto non sia stato contestato allo stesso. 5. Nell'interesse di LE ZZ, terza interessata, si contesta in primo luogo il difetto di motivazione quanto alla natura fittizia e non reale dell'intestazione alla ricorrente delle quote di capitale delle società alla stessa confiscate, perché ritenute nella disponibilità indiretta del proposto. Il tutto sulla base di dati inidonei al fine perché, con riguardo alla capacità reddituale della ricorrente diretta a sostenere l'acquisto delle quote ablate, nulla sarebbe stato evidenziato dalla Corte in risposta alle sollecitazioni difensive spiegate con l'appello, che ne smentivano l'assunto; sia perchè gli altri elementi valorizzati ( in particolare l'asserita perdurante assenza della ricorrente dai locali commerciali delle società in questione), non erano in grado di sostenere logicamente la relativa conclusione. Si denunzia, ancora, violazione del diritto di difesa, per non aver ritenuto non legittimati la terza interessata a contraddire sulla pericolosità sociale del proposto e al contempo quest'ultimo a spiegare difese sulla formazione lecita dei capitali investiti a sostegno delle utilità riferite alla terza interessata. Ancora, si adduce l'inadeguatezza degli elementi valorizzati a sostegno del giudizio di sproporzione tra le utilità confiscate e le disponibilità finanziarie del proposto, non avendo l'accusa mai validamente comprovato il portato della evasione fiscale ascritta al TI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi autonomamente interposti nell'interesse del proposto e della terza interessata sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito. 2. Va subito precisato che anche in appello, nell'interesse di EL TI, furono proposti due gravami diversi, uno sottoscritto dall'avvocato Taormina, l'altro dall'avvocato Migliorati. 4 Relativamente a quest'ultimo, tuttavia, come messo in evidenza nel decreto gravato (si veda pag. 15, sub lettera C), la Corte di appello ha stralciato la relativa impugnazione, definendola "de plano", in termini di ritenuta inammissibilità, per la riscontrata intempestività del ricorso (decreto del 15 marzo 2023). Decisione questa che non risulta impugnata (il ricorso di legittimità proposto dal riferito difensore non affronta in alcun modo il tema); e che in ragione di tanto finisce per pregiudicare la possibilità di recuperare, sotto il versante della asserita violazione di legge per l'integrale assenza di motivazione, rilievi che facciano leva sul contenuto dei motivi di appello esclusivamente prospettati da quel gravame (laddove non sovrapponibili a quelli proposti dall'avvocato Taormina), dei quali si denunzia ora la pretermissione da parte del medesimo difensore (che ebbe a sottoscrivere il gravame dichiarato inammissibile). 3. Ciò premesso, sono manifestamente infondati i primi due motivi proposti dal ricorso sottoscritto dall'avvocato Taormina nell'interesse di EL TI. Si tratta di doglianze - la seconda delle quali veicolata prospettando l'illegittimità costituzionale della base legale fondante il presupposto soggettivo della misura reale applicata ai danni del ricorrente- che vedono un presupposto comune nella ritenuta riconducibilità della confisca di prevenzione al genere delle sanzioni penali. Lettura interpretativa, questa, oggi definitivamente smentita dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 24 del 2019, che la difesa mostra di conoscere approfonditamente, senza tutta condividerne il portato), alla luce di indicazioni tratte dalla giurisprudenza di legittimità ( per tutte la sentenza delle sezioni unite n. 4880 del 24/6/2014, Spinelli) e convenzionale, che da tempo risulta attestata su posizioni diverse da quella rivendicata dal ricorso ( al fine basta rifarsi alle indicazioni valorizzate nella citata sentenza della Corte Costituzionale). 3.1. Ne consegue, in primo luogo, la inconferenza della tesi difensiva diretta a contrastare la confisca adottata in relazione ai contegni del proposto, sintomatici della relativa pericolosità generica, che ebbero a manifestarsi prima della entrata in vigore del d.l. n.92 del 23.5.2008 ( il quale, abrogando l'art. 14 della legge n.55 del 1990, ha determinato la riespansione della disciplina preesistente che legittimava l'ablazione anche per le ipotesi di pericolosità generica, come affermato dalla sentenza delle sezioni unite n. 13426 del 26 marzo 2010, Cagnazzo). Per le confische di prevenzione, infatti, trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 236, comma 2, e 230, prima parte, cod. pen. così da consentire di attingere beni acquistati in costanza di condotte delittuose che risultino suscettibili di essere valorizzate in chiave di pericolosità sociale generica alla data di applicazione della misura, aspetto nel caso incontrovertibile. 5 3.2. In secondo luogo, emerge la manifesta infondatezza della paventata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera b), 4, lettera c), 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 (in relazione agli artt. 3, 24 comma 2, 25 comma 2 e 42 della Costituzione nonché dell'art 4 Ceciu), prospettata dal secondo motivo di ricorso. E ciò per più concorrenti ragioni. In particolare, perché la difesa, sempre muovendo dalla concezione sanzionatoria delle misure reali di prevenzione, rinnova profili di criticità in relazione al deficit di tipicità delle ipotesi di pericolosità generica previste dalla lettera 9 dell'art. 1 del codice antimafia, tutti affrontati e disattesi dalla Corte Costituzionale (con la citata sentenza n. 24 del 2019), con argomentazioni che questo Collegio condivide integralmente;
e perché emargina asseriti profili di irragionevolezza della equiparazione effettuale tra pericolosità generica e pericolosità qualificata in funzione del presupposto soggettivo che legittima l'adozione della confisca, che non hanno ragion d'essere proprio per la infondatezza, a monte, dell'assunto che informa e colora la censura difensiva, attesa la già evidenziata assenza di profili di indeterminatezza da ascrivere alle categorie delittuose (per quel qui interessa) riconducibili all'area coperta dall'art. 1, lettera b), del detto codice. 4. Sono parimenti inammissibili le doglianze prospettate dai due ricorsi proposti nell'interesse di EL TI, diretti a contestare la ritenuta sussistenza dei costituti, anche soggettivi, diretti a legittimare la confisca adottata. 4.1. La congiunta lettura dei conformi provvedimenti resi nei due gradi di merito descrive il proposto quale imprenditore attivo nel mercato delle autovetture che reinvestiva gli utili derivanti da tale attività in diverse società, anche immobiliari (in particolare in quelle titolari del patrimonio confiscato), tutte ritenute riconducibili al predetto. L'intero percorso imprenditoriale del ricorrente risulta immediatamente attraversato, in termini di continuità sistematica, dalla realizzazione di composite manovre elusive del fisco di matrice delittuosa, destinate ad implementare, in termini di rilevante marginalità, le relative capacità lucrative, reinvestite, di volta in volta, nelle diverse intraprese imprenditoriali, puntualmente messe in luce dai giudici del merito. 4.2. Sulla matrice delittuosa (e non di mera elusione fiscale) delle condotte valorizzate a sostegno della ritenuta pericolosità non emergono dubbi di sorta. TI risulta coinvolto in diversi procedimenti che coprono l'intero arco temporale della riferita pericolosità sociale (dal 2006 in poi). Se è vero che nel primo procedimento penale nel quale è stato coinvolto (n. 2645/06 iscritto dalla Procura di Viterbo), è rimasto assolto dall'imputazione associativa, è altrettanto 6 incontrovertibile che per taluni reati (operazioni per fatture inesistenti), confermato il fatto, vi è stata declaratorila di non doversi procedere per prescrizione. Questo ha consentito ai giudici del merito (si veda in particolare il decreto di primo grado dalla pagina 18) la puntuale indicazione di emergenze in fatto destinate a supportare il giudizio di pericolosità siccome cristallizzate dalle prove acquisite in quel processo, anche in relazione alle capacità concretamente lucrative correlate alle dette condotte (pagina 21). Il proposto è stato poi attinto da successive iniziative processuali che hanno dato concreta continuità al percorso criminale fotografato dal primo giudizio in ragione della riscontrata analogia di fondo delle relative condotte, seppur realizzate per il tramite di strategie illecite differenziate. Ci si riferisce ai diversi delitti, sempre di matrice fiscale, relativi a condotte realizzate tra il 2009 e il 2013 (rispetto ai quali il ricorrente è stato sottoposto a misura cautelare e risulta attualmente tratto a giudizio), puntualizzate, nelle relative emergenze in fatto, dai giudici del merito (per quel che riguarda il decreto di appello, dalla pag. 5); ed a quelle di matrice associativa (finalizzata ad una serie indeterminata di delitti in materia di evasione delle imposte dirette e sul valore aggiunto) e ai relativi reati fine (per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti) commessi tra il 2015 e il 2016, rispetto ai quali il ricorrente ha subito una condanna in primo grado (ad anni 5 e mesi quattro di reclusione), poi ridotta in appello (a seguito di concordato ex art 599 bis cod. proc. pen.), con conseguente definitività del relativo accertamento in fatto (per la dichiara inammissibilità del ricorso di legittimità), puntualmente scrutinato, all'esito delle relative emergenze istruttorie, dai giudici della prevenzione (si veda, per l'appello, da pag. 9). 4.3. Da siffatto quadro fattuale, puntualmente ancorato ad emergenze processuali correttamente valorizzate (anche con riguardo alle imputazioni estinte per prescrizione in sede penale), è emerso il sistematico utilizzo delle compagini sociali - di volta in volta coinvolte nelle diverse iniziative illecite- quale schermo strumentale alla realizzazione di contegni illeciti di natura fiscale tutti riconducibili alla persona del proposto secondo strategie di volta in volta diversificate ma sempre piegate alla indebita sottrazione di risorse al fisco e al sistematico reinvestimento delle stesse nelle iniziative imprenditoriali di volta in volta puntualmente segnalate dai giudici del merito. Non sorgono dubbi, dunque, in relazione alla più che argomentata abituale dedizione del ricorrente alla esecuzione di condotte delittuose foriere di altrettanti ingenti margini di lucro all'evidenza illeciti, realizzate lungo un arco temporale affatto circoscritto, in termini tali da influenzare il sistema di vita e la realtà imprenditoriale riferibili al TI;
margini di guadagno illecito, la cui incidenza, 7 del resto, è resa inequivoca dal tenore delle stesse difese (che ammettono una conseguenzialità illecita superiore altre milioni di euro di imposte evase). 4.4. Né può ritenersi in discussione l'aspetto relativo al reinvestimento, nelle diverse iniziative imprenditoriali di volta in volta interessate dai programmi criminali del ricorrente, degli utili indebitamente tratti dalla pregressa azione delittuosa. Va infatti rimarcato come la decisione di primo grado, con considerazioni ribadite in appello, in termini di stringente analiticità, abbia ripercorso le relative iniziative imprenditoriali del TI interessate dalle relative condotte illecite, rimarcando le manovre realizzate a monte nel ricavare i proventi illeciti e quelle poste in essere a valle nel fare confluire gli stessi nelle iniziative imprenditoriali di suo interesse e nelle immobilizzazioni attinte dalla iniziativa di prevenzione. Considerazione, questa, che rende manifestamente inconferente il riferimento, congiuntamente operato dai due ricorsi proposti nell'interesse di EL TI, alla sproporzione corrente tra i proventi illeciti complessivamente riscontrati e il giro di affari complessivo delle relative aziende, valutato staticamente alla fine del periodo coperto dell'indagine; o, ancora, al complessivo valore dei beni confiscati. Ciò che rileva, piuttosto, è l'incidenza offerta dall'introduzione di tali flussi illeciti all'interno delle relative dinamiche commerciali avvinte all'egida criminale, laddove gli stessi abbiano assunto una incidenza tale - come sostenuto nella specie dall'accusa, con prospettazione puntualmente confermata dai giudici del merito e non adeguatamente contrastata dai ricorsi- da inquinare il relativo percorso produttivo così da non consentire, ex post, di distinguere tra momenti di formazione lecita o illecita del relativo, complessivo, risultato imprenditoriale (peraltro valorizzato in modo inconferente dalla difesa, facendo leva sul volume di affari prodotto nel tempo dalle imprese del ricorrente, all'evidenza inadeguato). 4.5. Né, ancora, i ricorsi mettono adeguatamente in crisi le valutazioni rese sul piano della correlazione temporale tra momenti di espressione della pericolosità sociale e le acquisizioni delle utilità confiscate, attesa la genericità delle relative deduzioni che si limitano ad affermazioni aprioristiche ma non forniscono puntuali indicazioni, pretermesse dai giudici del merito, utili per affermare la lamentata distonia trai due poli della verifica in questione. 4.6. Del resto, e infine, incontroversa la pericolosità sociale riferibile al proposto nonché la riconducibilità delle acquisizioni confisc:ati al periodo di espressione della stessa, le ulteriori censure esposte dalle difese, legate alla confisca dei diversi beni immobili attinti dalla misura sono inammissibili perché: - introducono, sotto il versante del difetto integrale di motivazione, ragioni di doglianza (l'aver disatteso le considerazioni espresse dal consulente di parte 8 Benucci) non addotte con la dovuta specificità nell'atto di appello (in particolare nel quinto motivo) sottoscritto dall'avvocato Taormina, così da risultarne ora preclusa a monte la relativa deduzione (in ragione di quanto sopra precisato con riguardo alla inammissibilità dell'appello predisposto dall'avvocato Migliorati); - risultano comunque assorbite dalle corrette valutazioni rese in appello sul difetto di legittimazione del proposto in relazione al tema della lecita formazione delle disponibilità finanziarie funzionali all'acquisizione di utilità ablate da parte dei terzi formali intestatari diversi dal soggetto socialmente pericoloso, laddove quest'ultimo, come nella specie, si dichiari estraneo alla relativa titolarità, in linea con le emergenze formali superate dalla confisca (giacché il tema inerente alla ritenuta disponibilità finanziaria utile a garantire l'acquisizione in parte qua attiene, in siffatti casi, unicamente al profilo della disponibilità sostanziale, al quale il proposto resta estraneo laddove abbia negato la fittizietà dell'intestazione in capo al terzo). 5. Tale ultima argomentazione introduce ai temi di giudizio devoluti dal ricorso della terza interessata LE ZZ. 5.1. In termini di stringente linearità con quanto affermato scrutinando le doglianze proposte nell'interesse di TI, va confermata l'affermazione, resa nel decreto impugnato, relativa al ritenuto difetto di intere:sse della ZZ quanto ai temi di giudizio diversi da quelli inerenti al giudizio di disponibilità sostanziale dell'utilità ablata, perché unicamente pertinenti alla posizione del proposto. Da qui la inammissibilità della seconda e terza doglianza prospettate dal ricorso, con le quali si denunziano carenze motivazionali e violazioni di legge comunque estranei all'unico profilo che deve ritenersi pertinente alla posizione del terzo interessato, quello inerente alla titolarità non solo formale dell'utilità confiscata. 5.2. Venendo all'unico motivo di ricorso che vede la ricorrente legittimata, il primo, né va immediatamente messa in evidenza la genericità e la aspecificità. In particolare, il ricorso non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni spese in primo e secondo grado (in particolare si veda il decreto di primo grado dalla pagina 57 alla pagina 63) nel valorizzare i diversi elementi fattuali destinati a supportare l'ipotesi della riconducibilità sostanziale al ricorrente delle partecipazioni societarie relative alle compagini (PEI, AL e AD srl) confiscate in via totalitaria in luogo della difforme intestazione formale. Altrettanto genericamente, poi, si lamenta una sostanziale pretermissione dei motivi di appello diretti a confermare la capacità finanziaria della ricorrente rispetto alla acquisizione di tali utilità: ma ciò senza mai precisare il contenuto e 9 la decisività dei dati assertivamente trascurati dalla Corte territoriale nel definire il relativo gravame. Da qui l'inammissibilità anche di questo ricorso. 6. Alla inammissibilità dei ricorsi seguono le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen. definite come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
Letta la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 49634 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 11/10/2023 1. Con il decreto descritto in epigrafe la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Roma ai danni di EL TI sul presupposto della pericolosità sociale del suddetto, ritenuta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011. Confisca caduta su diverse utilità, ritenute quantomeno nella disponibilità indiretta del proposto, tra le quali l'intero capitale sociale di diverse società, il patrimonio immobiliare di tali compagini, una imbarcazione, diverse autovetture. 2. Propongono ricorso il proposto, con due autonomi atti, il primo a firma dell'avvocato Carlo Taormina e il secondo sottoscritto dall'avvocato Giuliano Migliorati;
nell'interesse di LE ZZ, in qualità di terza interessata, parimenti attinta dalla confisca contrastata, propone impugnazione l'avvocato CO ER AT. 3. Con il ricorso sottoscritto dall'avvocato Carlo Taormina nell'interesse del proposto si deducono tre diversi motivi. 3.1. Le doglianze proposte per prima e per seconda replicano analoghi motivi di appello prospettati avverso il decreto di applicazione della misura e lamentano per un verso l'illegittimità della misura perché caduta su beni acquistati dal ricorrente in costanza di condotte delittuose, ritenute sintomatiche della relativa pericolosità generica, all'epoca non considerate dalla legge ai fini della possibile adozione della confisca di prevenzione, in forza di quanto previsto dall'art 14 della legge n. 55 del 1990; per altro verso, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera c)„ 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24 comma 2, 25, comma 2 e 42 Cost. nonchè all'art. 4 Cedu per difetto di tipicità della previsione che legittima la confisca sul presupposto delle ipotesi di pericolosità generiche e per la irragionevolezza della scelta legislativa di mettere sullo stesso piano siffatto presupposto soggettivo e quelli espressione di pericolosità qualificata, estranei ai deficit di determinatezza propri della pericolosità generica, senza peraltro neppure imporre un pregresso accertamento penale dei delitti valorizzati al fine quale strumento utile a meglio definire in termini di necessaria tipizzazione il presupposto soggettivo fondante, in siffatti casi, la misura adottata. 3.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge per la disposta confisca in mancanza del requisito soggettivo che la legittima e comunque senza rispettare il canone della correlazione temporale tra fatti sintomatici della detta pericolosità e momenti di acquisto delle diverse utilità ablate. Ciò in quanto il ricorrente sarebbe stato attinto dalla misura sul semplice presupposto della serialità dell'evasione fiscale rassegnata dalle condotte allo stesso ascritte in assenza della puntuale individuazione di specifici delitti con matrice lucro-genetica, realizzati in termini di abitualità. Tanto perché, per i fatti apprezzati a sostegno della misura, 2 nel primo giudizio promosso nei suoi confronti, il proposto non avrebbe riportato condanna, essendo stata resa al più una mera declaratoria di non doversi procedere per estinzione in ragione della sopravvenuta prescrizione limitatamente ad alcuni dei reati coperti dalle imputazioni;
in altro processo, avrebbe patteggiato la pena;
per altri fatti ancora, al momento di esercizio dell'azione di prevenzione, il relativo iter processuale era ancora in fase di indagini preliminari. Non potendosi valorizzare i fatti coperti dalla assoluzione resa nel primo processo, le condotte da apprezzare quali effettivi sintomi della pericolosità sociale del proposto sarebbero tutte successive al 2010; e rispetto a siffatti contegni, la valutazione resa dalla Corte del merito non sarebbe stata resa attenendosi alle indicazioni interpretative ricavabili dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, con riguardo alla abitualità dei relativi contegni delittuosi e alla consistenza dei proventi illeciti ricavati, tali da influenzare decisamente e dunque sostenere il regime di vita del proposto. Al contempo, la Corte del merito avrebbe trascurato la consistenza dei ricavi lecitamente prodotti dall'attività imprenditoriale del TI, destinata a rendere non decisiva l'evasione fiscale rassegnata dal provvedimento (non in grado di superare il 10% del volume di affari prodotto dal relativo circuito imprenditoriale). 4. Con il ricorso a firma dell'avvocato Migliorati, si deducono diverse violazioni di legge e difetti integrali di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale ascritta al TI, alla relativa perimetrazione temporale e alla puntuale correlazione temporale tra gli acquisti dei beni ablati e i fatti ritenuti sintomatici della riscontrata pericolosità sociale. Il ricorrente sarebbe stato ritenuto socialmente pericoloso solo in ragione del suo stato di evasore fiscale senza riscontrare la abituale realizzazione di fatti delittuosi né precisare l'ammontare della evasione che si ascrive al ricorrente o la incidenza che la stessa avrebbe assunto sul tenore di vita dello stesso. Sarebbe poi stato del tutto trascurato il dato, offerto dalla consulenza di parte allegata dalla difesa, destinata a fotografare la marcata marginalità dell'evasione accertata (in misura di 3.219.782,27 euro) rispetto al volume d'affari delle società assertivamente gestite dal TI nel periodo considerato dall'accusa ( per circa 40.000.000 di euro) e del valore del patrimonio acquisito in conseguenza del sequestro poi confermato dalla confisca (limitando il riferimento alle quote delle compagini sequestrate, determinato in misura di 4.851.694). Aspetti, questi, ad avviso della difesa, evidentemente indicativi della modestissima incidenza della formazione illecita del patrimonio riferito al TI rispetto alle fonti legittime di patrimonializzazione legate alla sua attività imprenditoriale. 3 Per altro verso, la difesa sostiene che sarebbero state trascurate le deduzioni difensive dirette ad evidenziare la distonia temporale tra i beni ablati e il periodo di espressione della pericolosità sociale. In particolare sarebbe stata pretermessa la valutazione dei dati offerti dalla consulenza di parte con la quale si evidenziava la liceità e comunque la distanza temporale dai fatti espressione della pericolosità sociale delle acquisizioni dei beni intestati alla società AD Maiora srl, a sua volta acquistati dalla Immobil Mec srl, tutte società riferibili alla famiglia TI in epoche evidentemente antecedenti ai fatti ritenuti giustificativi della confisca, considerata l'assoluzione del TI nel primo processo che ebbe a riguardarlo. Infine, si contesta il giudizio reso dalla Corte del merito nel ritenere il proposto non legittimato a contraddire rispetto a beni allo stesso attribuiti malgrado la diversa intestazione formale delle relative utilità laddove tale ultimo aspetto non sia stato contestato allo stesso. 5. Nell'interesse di LE ZZ, terza interessata, si contesta in primo luogo il difetto di motivazione quanto alla natura fittizia e non reale dell'intestazione alla ricorrente delle quote di capitale delle società alla stessa confiscate, perché ritenute nella disponibilità indiretta del proposto. Il tutto sulla base di dati inidonei al fine perché, con riguardo alla capacità reddituale della ricorrente diretta a sostenere l'acquisto delle quote ablate, nulla sarebbe stato evidenziato dalla Corte in risposta alle sollecitazioni difensive spiegate con l'appello, che ne smentivano l'assunto; sia perchè gli altri elementi valorizzati ( in particolare l'asserita perdurante assenza della ricorrente dai locali commerciali delle società in questione), non erano in grado di sostenere logicamente la relativa conclusione. Si denunzia, ancora, violazione del diritto di difesa, per non aver ritenuto non legittimati la terza interessata a contraddire sulla pericolosità sociale del proposto e al contempo quest'ultimo a spiegare difese sulla formazione lecita dei capitali investiti a sostegno delle utilità riferite alla terza interessata. Ancora, si adduce l'inadeguatezza degli elementi valorizzati a sostegno del giudizio di sproporzione tra le utilità confiscate e le disponibilità finanziarie del proposto, non avendo l'accusa mai validamente comprovato il portato della evasione fiscale ascritta al TI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi autonomamente interposti nell'interesse del proposto e della terza interessata sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito. 2. Va subito precisato che anche in appello, nell'interesse di EL TI, furono proposti due gravami diversi, uno sottoscritto dall'avvocato Taormina, l'altro dall'avvocato Migliorati. 4 Relativamente a quest'ultimo, tuttavia, come messo in evidenza nel decreto gravato (si veda pag. 15, sub lettera C), la Corte di appello ha stralciato la relativa impugnazione, definendola "de plano", in termini di ritenuta inammissibilità, per la riscontrata intempestività del ricorso (decreto del 15 marzo 2023). Decisione questa che non risulta impugnata (il ricorso di legittimità proposto dal riferito difensore non affronta in alcun modo il tema); e che in ragione di tanto finisce per pregiudicare la possibilità di recuperare, sotto il versante della asserita violazione di legge per l'integrale assenza di motivazione, rilievi che facciano leva sul contenuto dei motivi di appello esclusivamente prospettati da quel gravame (laddove non sovrapponibili a quelli proposti dall'avvocato Taormina), dei quali si denunzia ora la pretermissione da parte del medesimo difensore (che ebbe a sottoscrivere il gravame dichiarato inammissibile). 3. Ciò premesso, sono manifestamente infondati i primi due motivi proposti dal ricorso sottoscritto dall'avvocato Taormina nell'interesse di EL TI. Si tratta di doglianze - la seconda delle quali veicolata prospettando l'illegittimità costituzionale della base legale fondante il presupposto soggettivo della misura reale applicata ai danni del ricorrente- che vedono un presupposto comune nella ritenuta riconducibilità della confisca di prevenzione al genere delle sanzioni penali. Lettura interpretativa, questa, oggi definitivamente smentita dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 24 del 2019, che la difesa mostra di conoscere approfonditamente, senza tutta condividerne il portato), alla luce di indicazioni tratte dalla giurisprudenza di legittimità ( per tutte la sentenza delle sezioni unite n. 4880 del 24/6/2014, Spinelli) e convenzionale, che da tempo risulta attestata su posizioni diverse da quella rivendicata dal ricorso ( al fine basta rifarsi alle indicazioni valorizzate nella citata sentenza della Corte Costituzionale). 3.1. Ne consegue, in primo luogo, la inconferenza della tesi difensiva diretta a contrastare la confisca adottata in relazione ai contegni del proposto, sintomatici della relativa pericolosità generica, che ebbero a manifestarsi prima della entrata in vigore del d.l. n.92 del 23.5.2008 ( il quale, abrogando l'art. 14 della legge n.55 del 1990, ha determinato la riespansione della disciplina preesistente che legittimava l'ablazione anche per le ipotesi di pericolosità generica, come affermato dalla sentenza delle sezioni unite n. 13426 del 26 marzo 2010, Cagnazzo). Per le confische di prevenzione, infatti, trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 236, comma 2, e 230, prima parte, cod. pen. così da consentire di attingere beni acquistati in costanza di condotte delittuose che risultino suscettibili di essere valorizzate in chiave di pericolosità sociale generica alla data di applicazione della misura, aspetto nel caso incontrovertibile. 5 3.2. In secondo luogo, emerge la manifesta infondatezza della paventata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera b), 4, lettera c), 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 (in relazione agli artt. 3, 24 comma 2, 25 comma 2 e 42 della Costituzione nonché dell'art 4 Ceciu), prospettata dal secondo motivo di ricorso. E ciò per più concorrenti ragioni. In particolare, perché la difesa, sempre muovendo dalla concezione sanzionatoria delle misure reali di prevenzione, rinnova profili di criticità in relazione al deficit di tipicità delle ipotesi di pericolosità generica previste dalla lettera 9 dell'art. 1 del codice antimafia, tutti affrontati e disattesi dalla Corte Costituzionale (con la citata sentenza n. 24 del 2019), con argomentazioni che questo Collegio condivide integralmente;
e perché emargina asseriti profili di irragionevolezza della equiparazione effettuale tra pericolosità generica e pericolosità qualificata in funzione del presupposto soggettivo che legittima l'adozione della confisca, che non hanno ragion d'essere proprio per la infondatezza, a monte, dell'assunto che informa e colora la censura difensiva, attesa la già evidenziata assenza di profili di indeterminatezza da ascrivere alle categorie delittuose (per quel qui interessa) riconducibili all'area coperta dall'art. 1, lettera b), del detto codice. 4. Sono parimenti inammissibili le doglianze prospettate dai due ricorsi proposti nell'interesse di EL TI, diretti a contestare la ritenuta sussistenza dei costituti, anche soggettivi, diretti a legittimare la confisca adottata. 4.1. La congiunta lettura dei conformi provvedimenti resi nei due gradi di merito descrive il proposto quale imprenditore attivo nel mercato delle autovetture che reinvestiva gli utili derivanti da tale attività in diverse società, anche immobiliari (in particolare in quelle titolari del patrimonio confiscato), tutte ritenute riconducibili al predetto. L'intero percorso imprenditoriale del ricorrente risulta immediatamente attraversato, in termini di continuità sistematica, dalla realizzazione di composite manovre elusive del fisco di matrice delittuosa, destinate ad implementare, in termini di rilevante marginalità, le relative capacità lucrative, reinvestite, di volta in volta, nelle diverse intraprese imprenditoriali, puntualmente messe in luce dai giudici del merito. 4.2. Sulla matrice delittuosa (e non di mera elusione fiscale) delle condotte valorizzate a sostegno della ritenuta pericolosità non emergono dubbi di sorta. TI risulta coinvolto in diversi procedimenti che coprono l'intero arco temporale della riferita pericolosità sociale (dal 2006 in poi). Se è vero che nel primo procedimento penale nel quale è stato coinvolto (n. 2645/06 iscritto dalla Procura di Viterbo), è rimasto assolto dall'imputazione associativa, è altrettanto 6 incontrovertibile che per taluni reati (operazioni per fatture inesistenti), confermato il fatto, vi è stata declaratorila di non doversi procedere per prescrizione. Questo ha consentito ai giudici del merito (si veda in particolare il decreto di primo grado dalla pagina 18) la puntuale indicazione di emergenze in fatto destinate a supportare il giudizio di pericolosità siccome cristallizzate dalle prove acquisite in quel processo, anche in relazione alle capacità concretamente lucrative correlate alle dette condotte (pagina 21). Il proposto è stato poi attinto da successive iniziative processuali che hanno dato concreta continuità al percorso criminale fotografato dal primo giudizio in ragione della riscontrata analogia di fondo delle relative condotte, seppur realizzate per il tramite di strategie illecite differenziate. Ci si riferisce ai diversi delitti, sempre di matrice fiscale, relativi a condotte realizzate tra il 2009 e il 2013 (rispetto ai quali il ricorrente è stato sottoposto a misura cautelare e risulta attualmente tratto a giudizio), puntualizzate, nelle relative emergenze in fatto, dai giudici del merito (per quel che riguarda il decreto di appello, dalla pag. 5); ed a quelle di matrice associativa (finalizzata ad una serie indeterminata di delitti in materia di evasione delle imposte dirette e sul valore aggiunto) e ai relativi reati fine (per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti) commessi tra il 2015 e il 2016, rispetto ai quali il ricorrente ha subito una condanna in primo grado (ad anni 5 e mesi quattro di reclusione), poi ridotta in appello (a seguito di concordato ex art 599 bis cod. proc. pen.), con conseguente definitività del relativo accertamento in fatto (per la dichiara inammissibilità del ricorso di legittimità), puntualmente scrutinato, all'esito delle relative emergenze istruttorie, dai giudici della prevenzione (si veda, per l'appello, da pag. 9). 4.3. Da siffatto quadro fattuale, puntualmente ancorato ad emergenze processuali correttamente valorizzate (anche con riguardo alle imputazioni estinte per prescrizione in sede penale), è emerso il sistematico utilizzo delle compagini sociali - di volta in volta coinvolte nelle diverse iniziative illecite- quale schermo strumentale alla realizzazione di contegni illeciti di natura fiscale tutti riconducibili alla persona del proposto secondo strategie di volta in volta diversificate ma sempre piegate alla indebita sottrazione di risorse al fisco e al sistematico reinvestimento delle stesse nelle iniziative imprenditoriali di volta in volta puntualmente segnalate dai giudici del merito. Non sorgono dubbi, dunque, in relazione alla più che argomentata abituale dedizione del ricorrente alla esecuzione di condotte delittuose foriere di altrettanti ingenti margini di lucro all'evidenza illeciti, realizzate lungo un arco temporale affatto circoscritto, in termini tali da influenzare il sistema di vita e la realtà imprenditoriale riferibili al TI;
margini di guadagno illecito, la cui incidenza, 7 del resto, è resa inequivoca dal tenore delle stesse difese (che ammettono una conseguenzialità illecita superiore altre milioni di euro di imposte evase). 4.4. Né può ritenersi in discussione l'aspetto relativo al reinvestimento, nelle diverse iniziative imprenditoriali di volta in volta interessate dai programmi criminali del ricorrente, degli utili indebitamente tratti dalla pregressa azione delittuosa. Va infatti rimarcato come la decisione di primo grado, con considerazioni ribadite in appello, in termini di stringente analiticità, abbia ripercorso le relative iniziative imprenditoriali del TI interessate dalle relative condotte illecite, rimarcando le manovre realizzate a monte nel ricavare i proventi illeciti e quelle poste in essere a valle nel fare confluire gli stessi nelle iniziative imprenditoriali di suo interesse e nelle immobilizzazioni attinte dalla iniziativa di prevenzione. Considerazione, questa, che rende manifestamente inconferente il riferimento, congiuntamente operato dai due ricorsi proposti nell'interesse di EL TI, alla sproporzione corrente tra i proventi illeciti complessivamente riscontrati e il giro di affari complessivo delle relative aziende, valutato staticamente alla fine del periodo coperto dell'indagine; o, ancora, al complessivo valore dei beni confiscati. Ciò che rileva, piuttosto, è l'incidenza offerta dall'introduzione di tali flussi illeciti all'interno delle relative dinamiche commerciali avvinte all'egida criminale, laddove gli stessi abbiano assunto una incidenza tale - come sostenuto nella specie dall'accusa, con prospettazione puntualmente confermata dai giudici del merito e non adeguatamente contrastata dai ricorsi- da inquinare il relativo percorso produttivo così da non consentire, ex post, di distinguere tra momenti di formazione lecita o illecita del relativo, complessivo, risultato imprenditoriale (peraltro valorizzato in modo inconferente dalla difesa, facendo leva sul volume di affari prodotto nel tempo dalle imprese del ricorrente, all'evidenza inadeguato). 4.5. Né, ancora, i ricorsi mettono adeguatamente in crisi le valutazioni rese sul piano della correlazione temporale tra momenti di espressione della pericolosità sociale e le acquisizioni delle utilità confiscate, attesa la genericità delle relative deduzioni che si limitano ad affermazioni aprioristiche ma non forniscono puntuali indicazioni, pretermesse dai giudici del merito, utili per affermare la lamentata distonia trai due poli della verifica in questione. 4.6. Del resto, e infine, incontroversa la pericolosità sociale riferibile al proposto nonché la riconducibilità delle acquisizioni confisc:ati al periodo di espressione della stessa, le ulteriori censure esposte dalle difese, legate alla confisca dei diversi beni immobili attinti dalla misura sono inammissibili perché: - introducono, sotto il versante del difetto integrale di motivazione, ragioni di doglianza (l'aver disatteso le considerazioni espresse dal consulente di parte 8 Benucci) non addotte con la dovuta specificità nell'atto di appello (in particolare nel quinto motivo) sottoscritto dall'avvocato Taormina, così da risultarne ora preclusa a monte la relativa deduzione (in ragione di quanto sopra precisato con riguardo alla inammissibilità dell'appello predisposto dall'avvocato Migliorati); - risultano comunque assorbite dalle corrette valutazioni rese in appello sul difetto di legittimazione del proposto in relazione al tema della lecita formazione delle disponibilità finanziarie funzionali all'acquisizione di utilità ablate da parte dei terzi formali intestatari diversi dal soggetto socialmente pericoloso, laddove quest'ultimo, come nella specie, si dichiari estraneo alla relativa titolarità, in linea con le emergenze formali superate dalla confisca (giacché il tema inerente alla ritenuta disponibilità finanziaria utile a garantire l'acquisizione in parte qua attiene, in siffatti casi, unicamente al profilo della disponibilità sostanziale, al quale il proposto resta estraneo laddove abbia negato la fittizietà dell'intestazione in capo al terzo). 5. Tale ultima argomentazione introduce ai temi di giudizio devoluti dal ricorso della terza interessata LE ZZ. 5.1. In termini di stringente linearità con quanto affermato scrutinando le doglianze proposte nell'interesse di TI, va confermata l'affermazione, resa nel decreto impugnato, relativa al ritenuto difetto di intere:sse della ZZ quanto ai temi di giudizio diversi da quelli inerenti al giudizio di disponibilità sostanziale dell'utilità ablata, perché unicamente pertinenti alla posizione del proposto. Da qui la inammissibilità della seconda e terza doglianza prospettate dal ricorso, con le quali si denunziano carenze motivazionali e violazioni di legge comunque estranei all'unico profilo che deve ritenersi pertinente alla posizione del terzo interessato, quello inerente alla titolarità non solo formale dell'utilità confiscata. 5.2. Venendo all'unico motivo di ricorso che vede la ricorrente legittimata, il primo, né va immediatamente messa in evidenza la genericità e la aspecificità. In particolare, il ricorso non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni spese in primo e secondo grado (in particolare si veda il decreto di primo grado dalla pagina 57 alla pagina 63) nel valorizzare i diversi elementi fattuali destinati a supportare l'ipotesi della riconducibilità sostanziale al ricorrente delle partecipazioni societarie relative alle compagini (PEI, AL e AD srl) confiscate in via totalitaria in luogo della difforme intestazione formale. Altrettanto genericamente, poi, si lamenta una sostanziale pretermissione dei motivi di appello diretti a confermare la capacità finanziaria della ricorrente rispetto alla acquisizione di tali utilità: ma ciò senza mai precisare il contenuto e 9 la decisività dei dati assertivamente trascurati dalla Corte territoriale nel definire il relativo gravame. Da qui l'inammissibilità anche di questo ricorso. 6. Alla inammissibilità dei ricorsi seguono le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen. definite come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2023.