Articolo 14 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 13Articolo 15
Versione
20 maggio 1975
Art. 14.
L' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' modificato come segue:
Nel secondo comma le parole: "del Ministero della sanita'" sono sostituite con le parole: "della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero".
Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:
"I primari, designati dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, sono sorteggiati da elenchi predisposti annualmente secondo la disciplina dall'ordine dei medici e comprendenti i sanitari contenuti negli elenchi di cui all'articolo 65 del presente decreto, che prestino servizio negli ospedali della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione.
Qualora non vi siano sanitari di una determinata disciplina il sorteggio e' effettuato dagli elenchi nazionali.
Qualora i nominativi dei sanitari, contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di dieci l'elenco dovra' essere integrato mediante sorteggio fino a raggiungere il numero preindicato con nominativi di primari della stessa disciplina contenuti nell'elenco nazionale".
Nel terzo comma dello stesso articolo dopo le parole: "ai candidati" sono aggiunte le parole: "e, per i sorteggi di cui al precedente comma, ai presidenti degli enti ospedalieri della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975