TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 325 / 2015
Il Giudice designato NN GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa civile iscritta al 325 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 , vertente
TRA
con l'avv.to DE SANTIS DARIO Parte_1
ROMANO ; ricorrente
E
con l'avv.to RADICE ANTONIO;
CP_1
resistente
Oggetto: sentenza definitiva per crediti da lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza non definitiva n. 752/2024 R.G., emessa in data 26 settembre 2024, questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19 febbraio 2015 Parte_1
nei confronti del aveva, in accoglimento del ricorso: accertato e CP_1
dichiarato l'illegittimità della complessiva condotta che il ha posto CP_1
in essere nei confronti di , a partire dal 20.12.2012 e sino al Parte_1
31.07.2017, ascrivibile al mobbing e violativa dell'art. 2087 c.c.; accertato e dichiarato l'illegittimità della revoca dell'incarico di responsabile dell'ufficio economico - finanziario e tributi e dell'intero servizio economico - finanziario e tributi;
accertato e dichiarato l'illegittimità della assegnazione al servizio anagrafe e stato civile e elettorale perché disposta in violazione dell'art. art. 52 d.lgs. n. 165 del
2001; accertato e dichiarato la a cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di riassegnazione della ricorrente nella posizione e nelle mansioni che svolgeva prima del demansionamento in mansioni equivalenti e comunque nella area finanziaria.
Aveva inoltre accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della complessiva somma pari ad euro 18.276,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale causato dalla illegittima revoca dell'incarico di responsabile dell'ufficio economico - finanziario e tributi e dell'intero servizio economico - finanziario e tributi. la debenza, condannando in parte motiva il in persona del CP_1
Sindaco p.t., alla corresponsione di tale somma.
La sentenza in motivazione, nell'esaminare le risultanze istruttorie nonché le emergenze documentali disponeva per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza, ai fini della decisione anche sulle altre voci di danno richieste e sulle spese di lite.
La causa veniva dunque istruita mediante la valutazione del compendio istruttorio e documentale, inclusa la già disposta C.T.U., per poi venire discussa e decisa in esito all'udienza sostituita del 21 maggio 2025. Premesso dunque il contenuto tutto della già citata sentenza non definitiva emessa inter partes in data 26 settembre 2024, non resta in questa sede che procedere alla valutazione e conseguente quantificazione delle singole voci di danno specificatamente richieste.
Nello specifico parte ricorrente ha richiesto il ristoro dei danni patiti con particolare riferimento:
- quanto al profilo dei danni non patrimoniali richiamava la sussistenza di un danno biologico, giusta documentazione medica che allegava, di un danno morale e di un danno esistenziale, dei quali proponeva una valutazione equitativa unitaria pari ad euro 90 giornaliere, ovvero in via più gradata dalla diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, decorrenti dall'accertato mobbing e/o demansionamento con parametro da individuarsi facendo riferimento alle Tabelle di Milano;
chiedeva altresì una separata la quantificazione del danno all'immagine, individuata nella misura pari ad euro
40.000,00 ovvero da quantificarsi anch'esso con valutazione equitativa;
- quanto al profilo dei danni patrimoniali rivendicava la perdita delle indennità di posizione e risultato connesse all'incarico di responsabile dell'ufficio economico-finanziario e tributi, dalla data della revoca – avvenuta in data
28.03.2013 – per tutto il periodo di illegittima privazione di tali funzioni;
lamentava l'insorgenza del danno alla professionalità, la cui entità poteva presumersi della modalità e dalla durata dell'avvenuto demansionamento, di cui chiedeva la quantificazione – in via principale – nella misura pari alla retribuzione prevista per il livello di inquadramento posseduto, vale a dire pari ad euro 3.200 mensili, ovvero in subordine nella misura pari al differenziale retributivo tra il livello di inquadramento posseduto (D) e quello corrispondente alle mansioni svolte nell'ufficio anagrafe (B), pari a circa 1.600,00 euro mensili.
Rassegnava quindi sul punto le specifiche conclusioni che qui si riportano: “condannare il a risarcire alla ricorrente tutti i danni – biologici, CP_1
morali, esistenziali, all'immagine, e relativi a perdita di indennità e voci retributive e
a diminuzione di retribuzione e relativi alla professionalità e qualsiasi altro - sopra indicati nel presente atto, e comunque tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che essa ricorrente ha subito e subirà a causa e/o in conseguenza della revoca del summenzionato incarico di responsabile e del demansionamento e della dequalificazione e del mobbing - o dello straining - e delle condotte punitive e ritorsive e discriminatorie e emarginatorie menzionati nel presente ricorso e dei relativi atti pure menzionati nel presente ricorso, per ciascuna voce di danno nelle misure che al riguardo sono state sopra indicate nel presente ricorso ( sub E1 – E2 –
E3 – E4 ) , o, in subordine, nella diversa misura che risulti giusta, anche in via equitativa e, relativamente ai danni biologici e consequenziali, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio medica;
inoltre, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria e di interessi legali sugli importi dei risarcimenti, con decorrenza, per ciascun importo, dalla data del relativo danno, o, in subordine, con la diversa decorrenza che risulti giusta”.
Il si difendeva nel merito rilevando che alcuna voce di danno richiesta CP_1
risultava corroborata da idonea allegazione atta a comprovare l'effettiva insorgenza del lamentato pregiudizio, non potendo le richieste voci di danno insorgere ex sé per effetto delle lamentate condotte: rilevava in subordine, quanto allo specifico profilo del danno biologico, il necessario ricorso ad una consulenza medico-legale dalla quale non potersi prescindere per la richiesta risarcitoria.
Passando ad esaminare le conseguenze risarcitorie in ipotesi di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ.
(ipotesi cui è assimilabile, quanto alle lamentate conseguenze, l'accertato mobbing attuato in violazione dell'art. 2087 c.c.) deve rilevarsi che il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. sez. lav. n. 14729 del 26/06/2006 rv. 590779; in senso analogo v. pure n. 15955 del 2004 Rv. 577585 e Sezioni Unite n. 6572 del 2006 Rv. 587370).
Dunque, come meglio chiarito dalle Sez. un. civ. della S.C. con la sentenza n. 6572 del 24/03/2006 cit., in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva -non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale- non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) ed il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Sez. Un. n. 6572/06 cit.; cfr. altresì Cass. lav. n. 26666- 6/12/2005 rv. 585678, secondo cui il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno -anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico- subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita -lesione che, per l'appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso-
è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa).
Tale prova può essere data, come detto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché, a tal fine, possono essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Rimane, naturalmente, affidato al giudice di merito -le cui valutazioni, se corrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità- il compito di verificare, di volta in volta, se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l'ammontare, anche, se del caso, con liquidazione fondata sull'equità (v. ancora Cass., sez. lav., 18-10-1999, n. 11727, secondo cui l'illegittimo demansionamento può comportare il risarcimento del danno da lesione del diritto del lavoratore a una normale vita di relazione).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può passarsi ad esaminare le singole voci di danno (patrimoniale e non) richieste in ricorso.
1. Danni patrimoniali: a) il danno patrimoniale relativo alla perdita di indennità
e voci retributive e alla diminuzione della retribuzione;
b) il danno patrimoniale relativo alla professionalità Quanto alla voce di danno patrimoniale sub a) la stessa è stata riconosciuta e quantificata secondo le motivazioni già espresse in seno alla sentenza non definitiva n. 752/2024 R.G. che qui si intendono integralmente richiamate (è stato invero accertato che: “la domanda risarcitoria può trovare accoglimento, e quantificarsi nella somma pari ad euro 16.615,00 (12.000/13*18 – mensilità da aprile 2013 ad ottobre 2014), pari all'importo della retribuzione di posizione persa dalla ricorrente per effetto della illegittima revoca, somma che deve essere incrementata in misura del
10% al fine di ricomprendervi anche la perdita della retribuzione di parte variabile, che la ricorrente reclama sotto il profilo del danno da c.d. perdita di chance”)
Come già statuito pertanto il deve essere in questa sede condannato CP_1
alla corresponsione della complessiva somma pari ad euro 18.276,50 (pari alla somma di euro 16.615,00+ 1.661,50) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale causato dalla illegittima revoca dell'incarico di responsabile dell'ufficio economico - finanziario e tributi e dell'intero servizio economico - finanziario e tributi.
Quanto alla voce di danno sub b) conseguente alla accertata condotta demansionante, delle varie prospettive sotto cui esso può essere considerato, secondo l'insegnamento citato delle sezioni unite della Cassazione, la ricorrente ha valorizzato soltanto quelle relative all'impoverimento del suo bagaglio professionale, mancando invece ogni offerta di prova in ordine alle conseguenze che questa situazione avrebbe provocato rispetto a possibili sviluppi di carriera.
Deve premettersi che il periodo giudizialmente accertato decorre dal 28.03.2013 - data dalla quale decorre la illegittima revoca dall'incarico di responsabile dell'ufficio economico - finanziario e tributi e dell'intero servizio economico - finanziario e tributi disposta con atto del Sindaco, in pari data, con atto prot. n. 3079 - al
31.07.2017 – data dalla quale la ricorrente con decreto del Sindaco del 31.7.2017 n. 3,
è stata nominata, con decorrenza dall'1.8.2017, responsabile di servizi sociali, affari generali e pubblica istruzione, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 D.lgs.
267/2000. Occorre quindi esaminare se la accertata condotta demansionante abbia causato il lamentato danno professionale relativo all'impoverimento del bagaglio professionale.
Sotto questo profilo devono essere valorizzate le seguenti circostanze:
- la ricorrente è stata messa a svolgere mansioni di supporto a dipendenti di
Categoria B, prestando, come già accertato in sentenza non definitiva
“esecutiva collaborazione su precise indicazioni, non svolgendo alcuna delle attività tipiche del rivestito profilo professionale ed essendo l'unica dipendente di categoria D ad essere destinata all'Ufficio Anagrafe”;
- l'Ufficio Anagrafe, come emerge per tabulas, era sempre stato composto da personale appartenente alla Categoria B (per mero refuso, a pagina 35 della sentenza si è scritto “Categoria C”);
- la ricorrente non aveva alcuna posizione di responsabilità, né potere di firma all'interno dell'ufficio anagrafe.
Dal confronto già operato nella sentenza non definitiva tra le declaratorie dei due profili professionali emerge chiaramente che la ricorrente ha vissuto una stasi della propria posizione professionale che ha senza dubbio concorso a cagionare un costante arretramento professionale particolarmente evidente dal punto di vista della capacità gestionale, relazionale e di soddisfacimento degli obiettivi aziendali: non v'è chi non veda che la sostanziale esclusione da attività di media ed alta complessità – quali quelle espressamente previste nella declaratoria del profilo professionale D - ha di fatto impedito alla ricorrente di consolidare ed accrescere il proprio specifico bagaglio professionale, limitandosi ad eseguire mansioni meramente esecutive sotto la direzione di personale inquadrato in una categoria professionale inferiori di due livelli alla sua, che si è di fatto notevolmente ridotto nell'arco di 4 anni e 4 mesi.
Pertanto, tenuto conto della rilevante durata della condotta demansionante, pari, come si è detto, a 4 anni e 4 mesi, dell'età della ricorrente (47 anni alla data del
28.03.2013), la quale era nel pieno del proprio percorso professionale e di carriera in ragione degli incarichi direttivi che via via aveva ricevuto, nonché della natura dell'attività preclusa, certamente la più qualificante per il proprio livello di appartenenza, il danno patrimoniale può essere equitativamente determinato nella misura del 50% della media delle retribuzioni nette percepite nell'anno 2013 (dal mese di aprile al mese di dicembre 2013) per ogni mese di comportamento demansionante, dal 28.03.2013 al 31.07.2017.
Il periodo deve essere complessivamente considerato perché alla illegittima revoca dell'incarico di responsabilità, già risarcito secondo quanto sopra indicato, si è contestualmente affiancata l'assegnazione a mansioni marcatamente inferiori e dequalificanti.
Per la complessiva quantificazione del danno alla professionalità ben può in questa sede farsi riferimento, in via equitativa ed in conformità ad una ormai costante giurisprudenza di merito e di legittimità (tra le quali si veda, ad esempio, Tribunale
Milano, 12 giugno 2001, in Orient. giur. lav., 2001, I, 506; Appello Milano,
11.5.2001, in Orient. giur. lav., 2001, I, 261; Cass. civ., sez. lav., 20.1.2001 n.
835; Cass. civ., sez. lav., 10.4.1996 n. 3341), ad un importo commisurato ad una quota della retribuzione, rappresentando la stessa il valore della prestazione e che può quindi essere utilizzato per individuare, secondo equità, anche il valore della lesione alla professionalità.
Può quindi assumersi a parametro di una determinazione equitativa la retribuzione media mensile risultante dai cedolini paga prodotti e relativi all'anno 2013 [all. 131
D- 131 N ric.] e pertanto l'importo medio di € 1.093,61 – parametrato su 14 mensilità
- ed il risarcimento del danno può dunque quantificarsi per questo tempo nella misura di € 28.434,10, corrispondente al 50% della retribuzione moltiplicato per il numero dei mesi in questione (e dunque: € 1.093,61: 100 x 50 x 52), percentuale ritenuta congrua per le motivazione già espresse.
Il risarcimento del danno patrimoniale che sortisce da tale operazione di calcolo equitativo è in definitiva pari a € 28.434,10
Il risarcimento da danno patrimoniale totale è dunque pari ad euro 46.710,60
(18.276,50+ 28.434,10). Trattandosi d'un credito di lavoro, si applicano rivalutazione monetaria ed interessi legali, a seguito della sentenza del 23 ottobre 2000, n. 459, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 comma trentasei l.
724/94. Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema [Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n.
38], e decorrono dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
2. Danni non patrimoniali: a) il danno biologico, morale ed esistenziale;
b) il danno all'immagine
Quanto al danno alla integrità psicofisica, si è deciso di ricorrete alla c.t.u. medico- legale, tipico mezzo officioso e privilegiato in tema di accertamento di danno biologico (cfr. Cass. 5437/2011 e 26972/2008): il consulente d'ufficio, incaricato di valutare le specifiche conseguenze lesive. ha in effetti stabilito l'esistenza di una componente invalidante eziologicamente riconducibile al declassamento subito.
Il nominato c.t.u. ha invero affermato che “La documentazione esaminata, con particolare riferimento alle conclusioni cliniche della perizianda in coerenza diagnostica con la restante documentazione medica presente agli atti, permette di affermare che nella perizianda, all'epoca dei fatti degli anni 2013 e seguenti ha manifestato di un Disturbo Acuto dell'Adattamento con Condizione Ansiosa.”, rilevando come tale accertata patologia rappresenti “una avvenuta risposta psichica agli eventi lavorativi correlati al denunciato demansionamento subito. A tale proposito si ritiene che la vicenda clinica e le caratteristiche della reazione psichica della lavoratrice al demansionamento, così come sopra tratteggiate, siano da sole ampiamente sufficienti e compatibili con gli effetti lesivi dell'assegnazione a mansioni lavorative oggettivamente di minore rilievo. I denunciati e possibili effetti lesivi delle riferite vicende aggressione verbale e stanzino ovvero della inadeguata connotazione materiale del posto di lavoro pure possono avere assunto un ruolo concausale, ma appaiono marginali in quanto poco aggiungono al determinismo della risposta psichica della lavoratrice alla generale causa lesiva rappresentata dal demansionamento. In altre parole, risulta ampiamente provato che le funzioni svolte presso l'ufficio anagrafe siano apparse sproporzionate e di minore rilievo prestazionale rispetto a quelle prima svolte come responsabile dell'intero servizio economico, finanziario e tributi. Quindi la riduzione dell'impegno delle proprie competenze lavorative e delle mansioni acquisite di notevole rilievo occupazionale hanno comportato una risposta stressogena con documentate reazioni psichiche di natura temporanea.”
Ha ulteriormente rilevato poi che “Gli accertamenti svolti nella presente indagine peritale hanno però escluso che tale risposta emotiva abbia provocato un danno di natura permanente, in quanto la perizianda, tramite la terapia farmacologica ed una personale elaborazione psichica dei fatti, ha recuperato la sua precedente condizione di benessere psico-fisico”.
Il c.t.u. ha quindi escluso la sussistenza di un danno biologico permanente, rilevando la sussistenza di un danno biologico temporaneo, il quale, considerando che “la sintomatologia ansiosa reattiva documentata non può essere considerata totalmente invalidante, in quanto oltre all'incapacità lavorativa non era pregiudicata la generalità delle azioni del vivere quotidiano”, è stato quantificato nella misura pari al
50%, nella durata complessiva di giorni 87, segnatamente individuati nell'elaborato peritale in atti.
L'accertata affezione ha quindi cagionato a suo giudizio un'inabilità temporanea nella misura del 50%, dovendo il soggetto ritenersi guarito.
Il CTU, quindi, ha così concluso:
“1) la perizianda nel periodo preso in esame come da Parte_1
quesiti è stata affetta da un Disturbo Acuto dell'Adattamento non Complicato con
Condizione Ansiosa;
2) al momento dei fatti per cui è causa il soggetto non era portatrice di precedenti morbosi interessanti la sua salute;
3) sussiste il nesso eziologico tra le condotte datoriali subite dalla ricorrente nel periodo oggetto di domanda giudiziale (segnatamente, dal 28.01.2013 al 31.07.2017) e la patologia in diagnosi e quest'ultima è da ascriversi esclusivamente al comportamento datoriale in assenza di altre concause efficienti”
Gli esiti dannosi permanenti ed il nesso causale con l'attività lavorativa risultano correttamente motivati anche in relazione alla assenza di fattori patogenetici pregressi;
essi sono inoltre del tutto compatibili con lo stato di malessere emerso nell'istruttoria.
Occorre concludere che il consulente d'ufficio anche sotto questo aspetto ha adottato una soluzione corretta e congrua rispetto all'assenza di elementi che giustificassero una diversa valutazione.
In merito alla valutazione del numero di giorni durante i quali è stata accertata una inabilità temporanea, parte ricorrente ne sostiene l'erroneità di computo sulla base delle seguenti considerazioni: “si devono computare i giorni di prognosi indicati nei certificati medici;
si devono computare anche i periodi intercorrenti tra visite mediche tra loro ravvicinate, quando, nella visita successiva, sia stato constatato che la situazione non era variata o, addirittura, era peggiorata;
in questi casi, vi è continuità tra l'accertamento precedente e quello successivo, e quello successivo prova che quanto constatato in quello precedente è persistito;
si devono computare anche i periodi durante i quali vi è stata sottoposizione a terapia farmacologica;
perché la terapia farmacologica comporta che ve ne fosse necessità, e nel campo psichico, se vi è necessità di farmaci, vuol dire che si sta male;
e comporta anche che sia stata costantemente accertata la necessità della terapia (dato che gli psicofarmaci sono soggetti a prescrizione medica, che deve essere formulata di volta in volta, senza possibilità di riutilizzazione della stessa ricetta, e la prescrizione implica e presuppone l'accertamento della malattia)”.
Occorre rilevare che, in primo luogo, è corretta la quantificazione dei giorni di prognosi risultanti dai certificati medici effettuata dalla difesa della ricorrente e pari a
91 giorni – quantificazione sulla quale peraltro il nominato CTU non ha preso posizione – probabilmente dovuta ad un mero errore di calcolo posto che parte attrice concorda sul numero di giorni evidenziati dai riportati certificati medici.
Segnatamente:
- dal 28 gennaio al 6 febbraio 2013 come da referto del P.S. dell'ospedale di Cassino con prognosi di giorni cinque (doc. 59 ric.);
- dal 4 febbraio al 6 febbraio 2013 come da certificato redatto dal medico di base in data 4 febbraio 2013 con prognosi di giorni tre (doc. 60 ric.);
- dal 18 aprile al 3 maggio 2013 come da referto del P.S. dell'ospedale di Cassino con prognosi di giorni cinque (doc. 86 ric.), considerata la sovrapposizione del certificato medico del 19 aprile 2013 a firma del dr. con prognosi di Persona_1
giorni quindici (doc. 115 ric.) con il successivo certificato del medico di base in data
23 aprile 2013, con prognosi sino al 3 maggio 2013; giorni 16 in totale;
- dal 17 maggio al 31 maggio 2013 come da certificato del dott. con Persona_1
prognosi di giorni quindici (doc. 116 ric.);
- dal 5 novembre al 24 novembre 2013 come da certificato del dott. Persona_1
con prognosi di giorni venti (doc. 117)
- dal 21 marzo al 5 aprile 2014 come da certificato del dott. del 21 Persona_1
marzo 2014 con prognosi di giorni quindici (doc. 118);
- dal 7 aprile al 19 aprile 2014 come da certificato della dott.ssa in Persona_2
data 7 aprile 2014 con prognosi giorni tredici (doc. 120 ric.).
Si deve pertanto valutare il danno temporaneo parziale al 50% concretizzato nella durata complessiva di giorni 91.
Parte ricorrente sostiene altresì che debbano essere inclusi nel computo i giorni di malattia desumibili dal collegamento tra certificati dello stesso medico: riporta nello specifico quanto certificato dal dott. nel 17.05.2013 (doc.116 cit.) nel quale il Per_1
medico certifica che la situazione è invariata [si legge testualmente: “la condizione della sig.ra non è significativamente migliorata anche per il perdurare delle Pt_1
problematiche lavorative (demansionamento)”] ritenendo che a quella data, la malattia era ancora in corso e si era protratta, invariata, dalla visita precedente, il cui esito è riportato nella certificazione precedente (del 19.04.2013, che prescriveva 15 gg).
Alla luce di quanto dedotto chiede che vengano aggiunti ulteriori 13 giorni tra la data del secondo certificato medico e il termine della prognosi del certificato precedente
(4.5.2013) e quindi 13 giorni.
La censura merita di essere condivisa: invero, l'accertamento di una condizione medica non “significativamente” migliorata nel lasso temporale la prima visita e la seconda non può che significare che essa sia persistita nel lasso temporale tra le due visite specialistiche, seppure magari con caratteristiche meno accentuate ma che tale miglioramento sia stato ritenuto di scarso rilievo, non assumendo quel carattere di significatività medica per poter ritenere che, tra le due visite, la ricorrente si sia trovata in buone condizioni cliniche.
Il totale dei giorni di inabilità temporanea è quindi pari a 104 (91+13).
La parte attrice sostiene altresì che debbano essere computati anche i periodi di sottoposizione a terapia farmacologica, ritenendo che: “E' ingiusto anche non computare i periodi durante i quali vi è stata sottoposizione a terapia farmacologica;
perché essere sottoposti a terapia farmacologica significa che ve ne fosse necessità, poiché evidentemente non si viene sottoposti e non ci si sottopone a terapia farmacologica se non è necessario, ed è necessario se si è malati”.
A sostegno di quanto dedotto richiama il certificato medico del 5 novembre 2013 come del dott. (doc. 117) nel quale si certifica una recidiva della Persona_1
sindrome ansiosa depressiva con peggioramento dei sintomi;
il certificato medico del
21 marzo 2014 del medesimo specialista (doc. 118) dal quale si evince una riacutizzazione della sindrome ansiosa depressiva di cui soffre da diversi mesi ed, infine, il certificato medico del 7 aprile 2014 della dott.ssa con Persona_2
prognosi giorni tredici (doc. 120 ric.) nel quale si certifica che la è affetta, a Pt_1
quella data, da sindrome ansiosa depressiva di cui soffre da diverso tempo. Sostiene la ricorrente che tutti e tre i certificati medici esaminati conducono a ritenere sussistente la persistenza della accertata patologia per tutto il periodo intercorrente tra le richiamate certificazioni, vale a dire tra il 6.11.2013 ed il 14.01.2015.
La censura non può essere condivisa per un duplice ordine di ragioni:
- in primo luogo, come correttamente rilevato dal nominato c.t.u. occorre fare riferimento al significato medico-legale dei concetti di recidiva e riacutizzazione propriamente utilizzati dallo specialista dott. : invero, nel Per_1
certificato medico del 5.11.2023 (doc. 117 cit.) lo specialista attesta che la ricorrente “… presenta una recidiva di una sindrome ansioso - depressiva, esordita alcuni mesi fa in relazione a problemi nel contesto lavorativo
(demansionamento, conflitti con i superiori). Dopo un discreto beneficio durante i mesi estivi anche per l'azione dei farmaci antidepressivi ed ansiolitici prescritti nella ultima visita del 17 maggio, la condizione psicologica della sig.ra è nuovamente peggiorata, con la ricomparsa di sintomi ansiosi Pt_1
- depressivi, insonnia, episodi tipo attacchi di panico, somatizzazioni
(gastriche, ipertensione labile), anche per il perdurare delle problematiche lavorative, con prognosi di giorni venti”, esprimendosi quindi in termini di recidiva e quindi di ricomparsa della sintomatologia: si deve quindi ragionevolmente ritenere, come correttamente sostenuto dal nominato c.t.u. che la sintomatologia dal 17.05.2003 al 5.11.2003 e quindi la malattia, sia stata assente perché sotto controllo farmacologico;
ad analoghe conclusioni deve giungersi per il certificato medico del 21 marzo 2014 redatto dal medesimo specialista (doc. 118 cit.) dal quale si evince una riacutizzazione – vale a dire una nuova comparsa - della sindrome ansiosa depressiva di cui soffre da diversi mesi [“Certifico che la signora da me visitate in data Parte_1
odierna presenta una riacutizzazione della sindrome ansioso depressiva di cui soffre da diversi mesi in relazione a problemi sul posto di lavoro
(demansionamento, conflitti con i superiori). È nuovamente calato il tono dell'umore, aumentata l'ansia sono comparsi nuovi sintomi somatici”]; il terzo certificato medico del 7 aprile 2014 della dott.ssa (doc. 120 Persona_2
cit.) nel quale si certifica che la è affetta, a quella data, da sindrome Pt_1
ansiosa depressiva di cui soffre da diverso tempo, nulla aggiunge alle predette considerazioni, limitandosi a riportare la storia clinica della ricorrente;
- in secondo luogo, deve correttamente rilevarsi che ciò che il c.t.u. deve in questa sede accertare non è tanto la permanenza della malattia (che permane, seppure sotto controllo, anche sotto terapia farmacologica, seppure senza sintomi o con sintomi talmente lievi che il paziente riesce a condurre una vita normale), quanto la sua idoneità a cagionare una temporanea invalidità trattandosi di accertamento dell'esistenza di un danno alla vita di relazione: sono quindi significative tutte le certificazioni mediche che, rilevando le ricadute, le recidive e le riacutizzazioni della sindrome ansioso depressiva, ne certificano il suo ripresentarsi in termini di significativa incidenza sulla vita personale della ricorrente.
La determinazione dell'importo spettante a titolo di risarcimento del danno biologico può avvalersi di parametri uniformi e predeterminati di calcolo, come quelli forniti dai diversi metodi tabellari [in tal senso, tra le altre, Cass., sez. III, 12 dicembre 2003,
n. 19057]. Ai fini predetti, criterio di riferimento più corretto si rinviene nel sistema a punto di invalidità, preferito a quello relativo al triplo della pensione sociale, che per lungo tempo era stato invece seguito, sulla base di apposite tabelle annuali. La suprema Corte da tempo ha indicato la necessità di ricorrere, per la concreta quantificazione del risarcimento, alle tabelle in uso negli uffici giudiziari milanesi piuttosto che applicare la media delle determinazioni effettuate da diversi giudici con il rischio di riprodurre, nel calcolo finale, valutazioni comunque arbitrarie.
In applicazione delle Tabelle di Milano, che quantificano il punto di invalidità – risarcendo le conseguenze “comuni” già compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari - ed applicando una percentuale di danno biologico del 50% parametrata all'età del ricorrente (anni 59) al momento della sua liquidazione, si perviene ad una misura complessiva del risarcimento, dovuto per 104 giorni, pari ad € 5.980,00: il “valore punto” pari ad euro
115,00/die può peraltro subire variazioni in aumento, in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e peculiari (c.d. personalizzazione del danno) non applicabili nel caso in esame, non essendo stati dedotti o provati elementi eccezionali che giustifichino una personalizzazione dello stesso.
Quanto, infine, al lamentato danno all'immagine (sub b), sub specie di danno non patrimoniale alla professionalità, soccorrono nel caso in esame sia la diversa e nuova collocazione dell'attività lavorativa dopo la dequalificazione che la conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione.
Trattasi di pregiudizio subito all'immagine ed alla dignità professionale della ricorrente che si ritiene sia stato adeguatamente provati.
Quanto al primo profilo è evidente come la destinazione alle mansioni inferiori sia stata accompagnata da uno sradicamento della ricorrente dal suo ambito professionale di elezione: sul punto con la citata sentenza non definitiva è stato accertato che “dalle risultanze testimoniali emerge che l'ufficio anagrafe era composto da: una stanza comune, aperta al pubblico, con due scrivanie che potevano essere usate indifferentemente dalle impiegate per le esigenze di servizio;
una stanza, relativa allo stato civile, dove c'era la signora LO ed una dove c'era, invece, la signora
addetta all'ufficio elettorale;
lo stanzino in cui si era collocata la ricorrente. Per_3
Dunque, al momento del trasferimento nell'ufficio anagrafe della ricorrente, le altre due impiegate avevano già ciascuna una propria stanza e scrivania personale;
vi era poi la stanza comune aperta al pubblico dove le dipendenti potevano collocarsi per svolgere le attività di sportello e dove, quindi, la ricorrente non poteva disporre di una postazione esclusiva in via definitiva e, infine, lo stanzino, che restava l'unico ambiente in cui la ricorrente poteva effettivamente collocarsi per avere un proprio spazio personale. Dunque, seppure la collocazione nello stanzino non sia stata formalmente disposta da parte resistente, quest'ultima non ha però provveduto a fornire un'adeguata collocazione all'interno dell'ufficio anagrafe alla ricorrente, la quale si è vista costretta a “rimediare” una postazione di fortuna e tutto ciò reso evidente ai colleghi (si vedano le testimonianze sopra riportate) nonché al pubblico
(visto che l'ufficio era aperto al pubblico” (pag. 51 sent cit.).
Si è invero già accertato come via sia stato “il repentino spostamento in altro ufficio senza che fosse disponibile una postazione idonea ad accoglierla, dovendosi ella adattare in uno stanzino con tavolino per avere un proprio spazio personale, considerando che le scrivanie poste nell'ambiente comune dell'ufficio anagrafe, aperto al pubblico tutti i giorni (“Lo sportello si svolgeva dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30” riferiva la teste ), erano sì disponibili per Tes_1
l'utilizzo delle impiegate (le quali, al contrario della ricorrente avevano assegnata una stanza ciascuno), ma erano esclusivamente funzionali allo svolgimento delle operazioni di sportello, utilizzate promiscuamente con le altre impiegate e alla vista del pubblico che accedeva in quella stanza;
invero la nuova collocazione della ricorrente era sotto gli occhi di tutti, essendo, come detto, l'ufficio aperto al pubblico, ingenerando in lei disagio e imbarazzo, certamente molto accentuati, trattandosi di piccolo Comune ove la ricorrente era conosciuta per il ruolo di elevata responsabilità (e prestigio) ricoperto sin da qualche anno dopo la sua assunzione e dove è rimasta sino al 31.07.2017”.
Quanto al secondo profilo, la nuova e disagevole collocazione è stata oggetto di piena visibilità sia da parte dell'intero personale del piccolo Comune ove la ricorrente prestava la propria opera che dai cittadini, in ragione della sua improvvida adibizione allo sportello.
La vicenda della ricorrente ha poi avuto una significativa eco mediatica, come dimostrano i numerosi articoli usciti sulla stampa locale e prodotti in atti.
Da ultimo, la lesione all'immagine è altresì effetto diretto delle accertate condotte mobizzanti tenute dall'allora Sindaco del comune resistente, il quale ha deliberatamente ignorato i pareri di regolarità contabile che la ricorrente forniva, mortificandone l'identità professionale agli occhi degli altri dipendenti comunali, come anche l'utilizzo, come già accertato nella citata sentenza non definitiva di “di un linguaggio non consono e provocatorio, volutamente finalizzato alla mortificazione della professionalità della ricorrente, che viene piegata a semplice passacarte (si legge nella missiva di contestazione;
“Con riferimento alle mansioni specifiche di
Tesoriere del perché ogni volta che le viene chiesto un parere tecnico da CP_1
parte degli altri uffici concernente la “copertura di spesa” relativa al procedimento inviatoLe, Lei: entra nel merito del provvedimento;
di fatto blocca ogni attività amministrativa?”), ed alla denigrazione dell'aspetto relazionale con i colleghi”.
Invero, tali condotte possono ritenersi foriere di danno all'immagine professionale, ossia alla considerazione che un soggetto ha tra le persone con le quali interagisce nel proprio contesto lavorativo, all'interno del quale, quindi, resta circoscritto il discredito cagionato illecitamente, posto che la prova della lesione è data dall'accertato comportamento datoriale.
Alla luce di quanto esposto si ritiene equi liquidare a titolo equitativo una somma, pari al 30% dell'accertato danno patrimoniale conseguente al demansionamento (pari ad euro € 28.434,10), a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, per un importo pari ad euro 8.530,23 (28.434,10:100*30).
Conclusivamente, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di € 61.220,83 (€ 46.710,60 + € 5.980,00+ € 8.530,23).
Trattandosi d'un credito di lavoro, si applicano rivalutazione monetaria ed interessi legali, a seguito della sentenza del 23 ottobre 2000, n. 459, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 comma trentasei l.
724/94.
Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema [Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38], e decorrono dalla data della presente sentenza e fino al saldo. Le spese di lite, seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, in relazione al valore massimo dello scaglione di riferimento (52.001-260.000) e poste a carico del convenuto. CP_1
Le spese di c.t.u. in ragione degli esiti, possono essere poste a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separato decreto.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
contro il Parte_1 CP_1
- condanna il nella persona del Sindaco p.t., alla corresponsione CP_1
della complessiva somma pari ad euro € 61.220,83 oltre accessori, per i titoli di cui in motivazione;
- condanna altresì il nella persona del Sindaco p.t., alla CP_1
rifusione delle spese di lite che liquida in euro 21.155,00, oltre spese generali nella misura pari al 15%, contributo unificato se dovuto, IVA e CPA come per legge;
- spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Così deciso in data 16.06.2025
Il Giudice
NN GU
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 325 / 2015
Il Giudice designato NN GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa civile iscritta al 325 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 , vertente
TRA
con l'avv.to DE SANTIS DARIO Parte_1
ROMANO ; ricorrente
E
con l'avv.to RADICE ANTONIO;
CP_1
resistente
Oggetto: sentenza definitiva per crediti da lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza non definitiva n. 752/2024 R.G., emessa in data 26 settembre 2024, questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19 febbraio 2015 Parte_1
nei confronti del aveva, in accoglimento del ricorso: accertato e CP_1
dichiarato l'illegittimità della complessiva condotta che il ha posto CP_1
in essere nei confronti di , a partire dal 20.12.2012 e sino al Parte_1
31.07.2017, ascrivibile al mobbing e violativa dell'art. 2087 c.c.; accertato e dichiarato l'illegittimità della revoca dell'incarico di responsabile dell'ufficio economico - finanziario e tributi e dell'intero servizio economico - finanziario e tributi;
accertato e dichiarato l'illegittimità della assegnazione al servizio anagrafe e stato civile e elettorale perché disposta in violazione dell'art. art. 52 d.lgs. n. 165 del
2001; accertato e dichiarato la a cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di riassegnazione della ricorrente nella posizione e nelle mansioni che svolgeva prima del demansionamento in mansioni equivalenti e comunque nella area finanziaria.
Aveva inoltre accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della complessiva somma pari ad euro 18.276,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale causato dalla illegittima revoca dell'incarico di responsabile dell'ufficio economico - finanziario e tributi e dell'intero servizio economico - finanziario e tributi. la debenza, condannando in parte motiva il in persona del CP_1
Sindaco p.t., alla corresponsione di tale somma.
La sentenza in motivazione, nell'esaminare le risultanze istruttorie nonché le emergenze documentali disponeva per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza, ai fini della decisione anche sulle altre voci di danno richieste e sulle spese di lite.
La causa veniva dunque istruita mediante la valutazione del compendio istruttorio e documentale, inclusa la già disposta C.T.U., per poi venire discussa e decisa in esito all'udienza sostituita del 21 maggio 2025. Premesso dunque il contenuto tutto della già citata sentenza non definitiva emessa inter partes in data 26 settembre 2024, non resta in questa sede che procedere alla valutazione e conseguente quantificazione delle singole voci di danno specificatamente richieste.
Nello specifico parte ricorrente ha richiesto il ristoro dei danni patiti con particolare riferimento:
- quanto al profilo dei danni non patrimoniali richiamava la sussistenza di un danno biologico, giusta documentazione medica che allegava, di un danno morale e di un danno esistenziale, dei quali proponeva una valutazione equitativa unitaria pari ad euro 90 giornaliere, ovvero in via più gradata dalla diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, decorrenti dall'accertato mobbing e/o demansionamento con parametro da individuarsi facendo riferimento alle Tabelle di Milano;
chiedeva altresì una separata la quantificazione del danno all'immagine, individuata nella misura pari ad euro
40.000,00 ovvero da quantificarsi anch'esso con valutazione equitativa;
- quanto al profilo dei danni patrimoniali rivendicava la perdita delle indennità di posizione e risultato connesse all'incarico di responsabile dell'ufficio economico-finanziario e tributi, dalla data della revoca – avvenuta in data
28.03.2013 – per tutto il periodo di illegittima privazione di tali funzioni;
lamentava l'insorgenza del danno alla professionalità, la cui entità poteva presumersi della modalità e dalla durata dell'avvenuto demansionamento, di cui chiedeva la quantificazione – in via principale – nella misura pari alla retribuzione prevista per il livello di inquadramento posseduto, vale a dire pari ad euro 3.200 mensili, ovvero in subordine nella misura pari al differenziale retributivo tra il livello di inquadramento posseduto (D) e quello corrispondente alle mansioni svolte nell'ufficio anagrafe (B), pari a circa 1.600,00 euro mensili.
Rassegnava quindi sul punto le specifiche conclusioni che qui si riportano: “condannare il a risarcire alla ricorrente tutti i danni – biologici, CP_1
morali, esistenziali, all'immagine, e relativi a perdita di indennità e voci retributive e
a diminuzione di retribuzione e relativi alla professionalità e qualsiasi altro - sopra indicati nel presente atto, e comunque tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che essa ricorrente ha subito e subirà a causa e/o in conseguenza della revoca del summenzionato incarico di responsabile e del demansionamento e della dequalificazione e del mobbing - o dello straining - e delle condotte punitive e ritorsive e discriminatorie e emarginatorie menzionati nel presente ricorso e dei relativi atti pure menzionati nel presente ricorso, per ciascuna voce di danno nelle misure che al riguardo sono state sopra indicate nel presente ricorso ( sub E1 – E2 –
E3 – E4 ) , o, in subordine, nella diversa misura che risulti giusta, anche in via equitativa e, relativamente ai danni biologici e consequenziali, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio medica;
inoltre, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria e di interessi legali sugli importi dei risarcimenti, con decorrenza, per ciascun importo, dalla data del relativo danno, o, in subordine, con la diversa decorrenza che risulti giusta”.
Il si difendeva nel merito rilevando che alcuna voce di danno richiesta CP_1
risultava corroborata da idonea allegazione atta a comprovare l'effettiva insorgenza del lamentato pregiudizio, non potendo le richieste voci di danno insorgere ex sé per effetto delle lamentate condotte: rilevava in subordine, quanto allo specifico profilo del danno biologico, il necessario ricorso ad una consulenza medico-legale dalla quale non potersi prescindere per la richiesta risarcitoria.
Passando ad esaminare le conseguenze risarcitorie in ipotesi di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ.
(ipotesi cui è assimilabile, quanto alle lamentate conseguenze, l'accertato mobbing attuato in violazione dell'art. 2087 c.c.) deve rilevarsi che il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. sez. lav. n. 14729 del 26/06/2006 rv. 590779; in senso analogo v. pure n. 15955 del 2004 Rv. 577585 e Sezioni Unite n. 6572 del 2006 Rv. 587370).
Dunque, come meglio chiarito dalle Sez. un. civ. della S.C. con la sentenza n. 6572 del 24/03/2006 cit., in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva -non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale- non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) ed il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Sez. Un. n. 6572/06 cit.; cfr. altresì Cass. lav. n. 26666- 6/12/2005 rv. 585678, secondo cui il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno -anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico- subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita -lesione che, per l'appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso-
è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa).
Tale prova può essere data, come detto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché, a tal fine, possono essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Rimane, naturalmente, affidato al giudice di merito -le cui valutazioni, se corrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità- il compito di verificare, di volta in volta, se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l'ammontare, anche, se del caso, con liquidazione fondata sull'equità (v. ancora Cass., sez. lav., 18-10-1999, n. 11727, secondo cui l'illegittimo demansionamento può comportare il risarcimento del danno da lesione del diritto del lavoratore a una normale vita di relazione).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può passarsi ad esaminare le singole voci di danno (patrimoniale e non) richieste in ricorso.
1. Danni patrimoniali: a) il danno patrimoniale relativo alla perdita di indennità
e voci retributive e alla diminuzione della retribuzione;
b) il danno patrimoniale relativo alla professionalità Quanto alla voce di danno patrimoniale sub a) la stessa è stata riconosciuta e quantificata secondo le motivazioni già espresse in seno alla sentenza non definitiva n. 752/2024 R.G. che qui si intendono integralmente richiamate (è stato invero accertato che: “la domanda risarcitoria può trovare accoglimento, e quantificarsi nella somma pari ad euro 16.615,00 (12.000/13*18 – mensilità da aprile 2013 ad ottobre 2014), pari all'importo della retribuzione di posizione persa dalla ricorrente per effetto della illegittima revoca, somma che deve essere incrementata in misura del
10% al fine di ricomprendervi anche la perdita della retribuzione di parte variabile, che la ricorrente reclama sotto il profilo del danno da c.d. perdita di chance”)
Come già statuito pertanto il deve essere in questa sede condannato CP_1
alla corresponsione della complessiva somma pari ad euro 18.276,50 (pari alla somma di euro 16.615,00+ 1.661,50) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale causato dalla illegittima revoca dell'incarico di responsabile dell'ufficio economico - finanziario e tributi e dell'intero servizio economico - finanziario e tributi.
Quanto alla voce di danno sub b) conseguente alla accertata condotta demansionante, delle varie prospettive sotto cui esso può essere considerato, secondo l'insegnamento citato delle sezioni unite della Cassazione, la ricorrente ha valorizzato soltanto quelle relative all'impoverimento del suo bagaglio professionale, mancando invece ogni offerta di prova in ordine alle conseguenze che questa situazione avrebbe provocato rispetto a possibili sviluppi di carriera.
Deve premettersi che il periodo giudizialmente accertato decorre dal 28.03.2013 - data dalla quale decorre la illegittima revoca dall'incarico di responsabile dell'ufficio economico - finanziario e tributi e dell'intero servizio economico - finanziario e tributi disposta con atto del Sindaco, in pari data, con atto prot. n. 3079 - al
31.07.2017 – data dalla quale la ricorrente con decreto del Sindaco del 31.7.2017 n. 3,
è stata nominata, con decorrenza dall'1.8.2017, responsabile di servizi sociali, affari generali e pubblica istruzione, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 D.lgs.
267/2000. Occorre quindi esaminare se la accertata condotta demansionante abbia causato il lamentato danno professionale relativo all'impoverimento del bagaglio professionale.
Sotto questo profilo devono essere valorizzate le seguenti circostanze:
- la ricorrente è stata messa a svolgere mansioni di supporto a dipendenti di
Categoria B, prestando, come già accertato in sentenza non definitiva
“esecutiva collaborazione su precise indicazioni, non svolgendo alcuna delle attività tipiche del rivestito profilo professionale ed essendo l'unica dipendente di categoria D ad essere destinata all'Ufficio Anagrafe”;
- l'Ufficio Anagrafe, come emerge per tabulas, era sempre stato composto da personale appartenente alla Categoria B (per mero refuso, a pagina 35 della sentenza si è scritto “Categoria C”);
- la ricorrente non aveva alcuna posizione di responsabilità, né potere di firma all'interno dell'ufficio anagrafe.
Dal confronto già operato nella sentenza non definitiva tra le declaratorie dei due profili professionali emerge chiaramente che la ricorrente ha vissuto una stasi della propria posizione professionale che ha senza dubbio concorso a cagionare un costante arretramento professionale particolarmente evidente dal punto di vista della capacità gestionale, relazionale e di soddisfacimento degli obiettivi aziendali: non v'è chi non veda che la sostanziale esclusione da attività di media ed alta complessità – quali quelle espressamente previste nella declaratoria del profilo professionale D - ha di fatto impedito alla ricorrente di consolidare ed accrescere il proprio specifico bagaglio professionale, limitandosi ad eseguire mansioni meramente esecutive sotto la direzione di personale inquadrato in una categoria professionale inferiori di due livelli alla sua, che si è di fatto notevolmente ridotto nell'arco di 4 anni e 4 mesi.
Pertanto, tenuto conto della rilevante durata della condotta demansionante, pari, come si è detto, a 4 anni e 4 mesi, dell'età della ricorrente (47 anni alla data del
28.03.2013), la quale era nel pieno del proprio percorso professionale e di carriera in ragione degli incarichi direttivi che via via aveva ricevuto, nonché della natura dell'attività preclusa, certamente la più qualificante per il proprio livello di appartenenza, il danno patrimoniale può essere equitativamente determinato nella misura del 50% della media delle retribuzioni nette percepite nell'anno 2013 (dal mese di aprile al mese di dicembre 2013) per ogni mese di comportamento demansionante, dal 28.03.2013 al 31.07.2017.
Il periodo deve essere complessivamente considerato perché alla illegittima revoca dell'incarico di responsabilità, già risarcito secondo quanto sopra indicato, si è contestualmente affiancata l'assegnazione a mansioni marcatamente inferiori e dequalificanti.
Per la complessiva quantificazione del danno alla professionalità ben può in questa sede farsi riferimento, in via equitativa ed in conformità ad una ormai costante giurisprudenza di merito e di legittimità (tra le quali si veda, ad esempio, Tribunale
Milano, 12 giugno 2001, in Orient. giur. lav., 2001, I, 506; Appello Milano,
11.5.2001, in Orient. giur. lav., 2001, I, 261; Cass. civ., sez. lav., 20.1.2001 n.
835; Cass. civ., sez. lav., 10.4.1996 n. 3341), ad un importo commisurato ad una quota della retribuzione, rappresentando la stessa il valore della prestazione e che può quindi essere utilizzato per individuare, secondo equità, anche il valore della lesione alla professionalità.
Può quindi assumersi a parametro di una determinazione equitativa la retribuzione media mensile risultante dai cedolini paga prodotti e relativi all'anno 2013 [all. 131
D- 131 N ric.] e pertanto l'importo medio di € 1.093,61 – parametrato su 14 mensilità
- ed il risarcimento del danno può dunque quantificarsi per questo tempo nella misura di € 28.434,10, corrispondente al 50% della retribuzione moltiplicato per il numero dei mesi in questione (e dunque: € 1.093,61: 100 x 50 x 52), percentuale ritenuta congrua per le motivazione già espresse.
Il risarcimento del danno patrimoniale che sortisce da tale operazione di calcolo equitativo è in definitiva pari a € 28.434,10
Il risarcimento da danno patrimoniale totale è dunque pari ad euro 46.710,60
(18.276,50+ 28.434,10). Trattandosi d'un credito di lavoro, si applicano rivalutazione monetaria ed interessi legali, a seguito della sentenza del 23 ottobre 2000, n. 459, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 comma trentasei l.
724/94. Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema [Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n.
38], e decorrono dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
2. Danni non patrimoniali: a) il danno biologico, morale ed esistenziale;
b) il danno all'immagine
Quanto al danno alla integrità psicofisica, si è deciso di ricorrete alla c.t.u. medico- legale, tipico mezzo officioso e privilegiato in tema di accertamento di danno biologico (cfr. Cass. 5437/2011 e 26972/2008): il consulente d'ufficio, incaricato di valutare le specifiche conseguenze lesive. ha in effetti stabilito l'esistenza di una componente invalidante eziologicamente riconducibile al declassamento subito.
Il nominato c.t.u. ha invero affermato che “La documentazione esaminata, con particolare riferimento alle conclusioni cliniche della perizianda in coerenza diagnostica con la restante documentazione medica presente agli atti, permette di affermare che nella perizianda, all'epoca dei fatti degli anni 2013 e seguenti ha manifestato di un Disturbo Acuto dell'Adattamento con Condizione Ansiosa.”, rilevando come tale accertata patologia rappresenti “una avvenuta risposta psichica agli eventi lavorativi correlati al denunciato demansionamento subito. A tale proposito si ritiene che la vicenda clinica e le caratteristiche della reazione psichica della lavoratrice al demansionamento, così come sopra tratteggiate, siano da sole ampiamente sufficienti e compatibili con gli effetti lesivi dell'assegnazione a mansioni lavorative oggettivamente di minore rilievo. I denunciati e possibili effetti lesivi delle riferite vicende aggressione verbale e stanzino ovvero della inadeguata connotazione materiale del posto di lavoro pure possono avere assunto un ruolo concausale, ma appaiono marginali in quanto poco aggiungono al determinismo della risposta psichica della lavoratrice alla generale causa lesiva rappresentata dal demansionamento. In altre parole, risulta ampiamente provato che le funzioni svolte presso l'ufficio anagrafe siano apparse sproporzionate e di minore rilievo prestazionale rispetto a quelle prima svolte come responsabile dell'intero servizio economico, finanziario e tributi. Quindi la riduzione dell'impegno delle proprie competenze lavorative e delle mansioni acquisite di notevole rilievo occupazionale hanno comportato una risposta stressogena con documentate reazioni psichiche di natura temporanea.”
Ha ulteriormente rilevato poi che “Gli accertamenti svolti nella presente indagine peritale hanno però escluso che tale risposta emotiva abbia provocato un danno di natura permanente, in quanto la perizianda, tramite la terapia farmacologica ed una personale elaborazione psichica dei fatti, ha recuperato la sua precedente condizione di benessere psico-fisico”.
Il c.t.u. ha quindi escluso la sussistenza di un danno biologico permanente, rilevando la sussistenza di un danno biologico temporaneo, il quale, considerando che “la sintomatologia ansiosa reattiva documentata non può essere considerata totalmente invalidante, in quanto oltre all'incapacità lavorativa non era pregiudicata la generalità delle azioni del vivere quotidiano”, è stato quantificato nella misura pari al
50%, nella durata complessiva di giorni 87, segnatamente individuati nell'elaborato peritale in atti.
L'accertata affezione ha quindi cagionato a suo giudizio un'inabilità temporanea nella misura del 50%, dovendo il soggetto ritenersi guarito.
Il CTU, quindi, ha così concluso:
“1) la perizianda nel periodo preso in esame come da Parte_1
quesiti è stata affetta da un Disturbo Acuto dell'Adattamento non Complicato con
Condizione Ansiosa;
2) al momento dei fatti per cui è causa il soggetto non era portatrice di precedenti morbosi interessanti la sua salute;
3) sussiste il nesso eziologico tra le condotte datoriali subite dalla ricorrente nel periodo oggetto di domanda giudiziale (segnatamente, dal 28.01.2013 al 31.07.2017) e la patologia in diagnosi e quest'ultima è da ascriversi esclusivamente al comportamento datoriale in assenza di altre concause efficienti”
Gli esiti dannosi permanenti ed il nesso causale con l'attività lavorativa risultano correttamente motivati anche in relazione alla assenza di fattori patogenetici pregressi;
essi sono inoltre del tutto compatibili con lo stato di malessere emerso nell'istruttoria.
Occorre concludere che il consulente d'ufficio anche sotto questo aspetto ha adottato una soluzione corretta e congrua rispetto all'assenza di elementi che giustificassero una diversa valutazione.
In merito alla valutazione del numero di giorni durante i quali è stata accertata una inabilità temporanea, parte ricorrente ne sostiene l'erroneità di computo sulla base delle seguenti considerazioni: “si devono computare i giorni di prognosi indicati nei certificati medici;
si devono computare anche i periodi intercorrenti tra visite mediche tra loro ravvicinate, quando, nella visita successiva, sia stato constatato che la situazione non era variata o, addirittura, era peggiorata;
in questi casi, vi è continuità tra l'accertamento precedente e quello successivo, e quello successivo prova che quanto constatato in quello precedente è persistito;
si devono computare anche i periodi durante i quali vi è stata sottoposizione a terapia farmacologica;
perché la terapia farmacologica comporta che ve ne fosse necessità, e nel campo psichico, se vi è necessità di farmaci, vuol dire che si sta male;
e comporta anche che sia stata costantemente accertata la necessità della terapia (dato che gli psicofarmaci sono soggetti a prescrizione medica, che deve essere formulata di volta in volta, senza possibilità di riutilizzazione della stessa ricetta, e la prescrizione implica e presuppone l'accertamento della malattia)”.
Occorre rilevare che, in primo luogo, è corretta la quantificazione dei giorni di prognosi risultanti dai certificati medici effettuata dalla difesa della ricorrente e pari a
91 giorni – quantificazione sulla quale peraltro il nominato CTU non ha preso posizione – probabilmente dovuta ad un mero errore di calcolo posto che parte attrice concorda sul numero di giorni evidenziati dai riportati certificati medici.
Segnatamente:
- dal 28 gennaio al 6 febbraio 2013 come da referto del P.S. dell'ospedale di Cassino con prognosi di giorni cinque (doc. 59 ric.);
- dal 4 febbraio al 6 febbraio 2013 come da certificato redatto dal medico di base in data 4 febbraio 2013 con prognosi di giorni tre (doc. 60 ric.);
- dal 18 aprile al 3 maggio 2013 come da referto del P.S. dell'ospedale di Cassino con prognosi di giorni cinque (doc. 86 ric.), considerata la sovrapposizione del certificato medico del 19 aprile 2013 a firma del dr. con prognosi di Persona_1
giorni quindici (doc. 115 ric.) con il successivo certificato del medico di base in data
23 aprile 2013, con prognosi sino al 3 maggio 2013; giorni 16 in totale;
- dal 17 maggio al 31 maggio 2013 come da certificato del dott. con Persona_1
prognosi di giorni quindici (doc. 116 ric.);
- dal 5 novembre al 24 novembre 2013 come da certificato del dott. Persona_1
con prognosi di giorni venti (doc. 117)
- dal 21 marzo al 5 aprile 2014 come da certificato del dott. del 21 Persona_1
marzo 2014 con prognosi di giorni quindici (doc. 118);
- dal 7 aprile al 19 aprile 2014 come da certificato della dott.ssa in Persona_2
data 7 aprile 2014 con prognosi giorni tredici (doc. 120 ric.).
Si deve pertanto valutare il danno temporaneo parziale al 50% concretizzato nella durata complessiva di giorni 91.
Parte ricorrente sostiene altresì che debbano essere inclusi nel computo i giorni di malattia desumibili dal collegamento tra certificati dello stesso medico: riporta nello specifico quanto certificato dal dott. nel 17.05.2013 (doc.116 cit.) nel quale il Per_1
medico certifica che la situazione è invariata [si legge testualmente: “la condizione della sig.ra non è significativamente migliorata anche per il perdurare delle Pt_1
problematiche lavorative (demansionamento)”] ritenendo che a quella data, la malattia era ancora in corso e si era protratta, invariata, dalla visita precedente, il cui esito è riportato nella certificazione precedente (del 19.04.2013, che prescriveva 15 gg).
Alla luce di quanto dedotto chiede che vengano aggiunti ulteriori 13 giorni tra la data del secondo certificato medico e il termine della prognosi del certificato precedente
(4.5.2013) e quindi 13 giorni.
La censura merita di essere condivisa: invero, l'accertamento di una condizione medica non “significativamente” migliorata nel lasso temporale la prima visita e la seconda non può che significare che essa sia persistita nel lasso temporale tra le due visite specialistiche, seppure magari con caratteristiche meno accentuate ma che tale miglioramento sia stato ritenuto di scarso rilievo, non assumendo quel carattere di significatività medica per poter ritenere che, tra le due visite, la ricorrente si sia trovata in buone condizioni cliniche.
Il totale dei giorni di inabilità temporanea è quindi pari a 104 (91+13).
La parte attrice sostiene altresì che debbano essere computati anche i periodi di sottoposizione a terapia farmacologica, ritenendo che: “E' ingiusto anche non computare i periodi durante i quali vi è stata sottoposizione a terapia farmacologica;
perché essere sottoposti a terapia farmacologica significa che ve ne fosse necessità, poiché evidentemente non si viene sottoposti e non ci si sottopone a terapia farmacologica se non è necessario, ed è necessario se si è malati”.
A sostegno di quanto dedotto richiama il certificato medico del 5 novembre 2013 come del dott. (doc. 117) nel quale si certifica una recidiva della Persona_1
sindrome ansiosa depressiva con peggioramento dei sintomi;
il certificato medico del
21 marzo 2014 del medesimo specialista (doc. 118) dal quale si evince una riacutizzazione della sindrome ansiosa depressiva di cui soffre da diversi mesi ed, infine, il certificato medico del 7 aprile 2014 della dott.ssa con Persona_2
prognosi giorni tredici (doc. 120 ric.) nel quale si certifica che la è affetta, a Pt_1
quella data, da sindrome ansiosa depressiva di cui soffre da diverso tempo. Sostiene la ricorrente che tutti e tre i certificati medici esaminati conducono a ritenere sussistente la persistenza della accertata patologia per tutto il periodo intercorrente tra le richiamate certificazioni, vale a dire tra il 6.11.2013 ed il 14.01.2015.
La censura non può essere condivisa per un duplice ordine di ragioni:
- in primo luogo, come correttamente rilevato dal nominato c.t.u. occorre fare riferimento al significato medico-legale dei concetti di recidiva e riacutizzazione propriamente utilizzati dallo specialista dott. : invero, nel Per_1
certificato medico del 5.11.2023 (doc. 117 cit.) lo specialista attesta che la ricorrente “… presenta una recidiva di una sindrome ansioso - depressiva, esordita alcuni mesi fa in relazione a problemi nel contesto lavorativo
(demansionamento, conflitti con i superiori). Dopo un discreto beneficio durante i mesi estivi anche per l'azione dei farmaci antidepressivi ed ansiolitici prescritti nella ultima visita del 17 maggio, la condizione psicologica della sig.ra è nuovamente peggiorata, con la ricomparsa di sintomi ansiosi Pt_1
- depressivi, insonnia, episodi tipo attacchi di panico, somatizzazioni
(gastriche, ipertensione labile), anche per il perdurare delle problematiche lavorative, con prognosi di giorni venti”, esprimendosi quindi in termini di recidiva e quindi di ricomparsa della sintomatologia: si deve quindi ragionevolmente ritenere, come correttamente sostenuto dal nominato c.t.u. che la sintomatologia dal 17.05.2003 al 5.11.2003 e quindi la malattia, sia stata assente perché sotto controllo farmacologico;
ad analoghe conclusioni deve giungersi per il certificato medico del 21 marzo 2014 redatto dal medesimo specialista (doc. 118 cit.) dal quale si evince una riacutizzazione – vale a dire una nuova comparsa - della sindrome ansiosa depressiva di cui soffre da diversi mesi [“Certifico che la signora da me visitate in data Parte_1
odierna presenta una riacutizzazione della sindrome ansioso depressiva di cui soffre da diversi mesi in relazione a problemi sul posto di lavoro
(demansionamento, conflitti con i superiori). È nuovamente calato il tono dell'umore, aumentata l'ansia sono comparsi nuovi sintomi somatici”]; il terzo certificato medico del 7 aprile 2014 della dott.ssa (doc. 120 Persona_2
cit.) nel quale si certifica che la è affetta, a quella data, da sindrome Pt_1
ansiosa depressiva di cui soffre da diverso tempo, nulla aggiunge alle predette considerazioni, limitandosi a riportare la storia clinica della ricorrente;
- in secondo luogo, deve correttamente rilevarsi che ciò che il c.t.u. deve in questa sede accertare non è tanto la permanenza della malattia (che permane, seppure sotto controllo, anche sotto terapia farmacologica, seppure senza sintomi o con sintomi talmente lievi che il paziente riesce a condurre una vita normale), quanto la sua idoneità a cagionare una temporanea invalidità trattandosi di accertamento dell'esistenza di un danno alla vita di relazione: sono quindi significative tutte le certificazioni mediche che, rilevando le ricadute, le recidive e le riacutizzazioni della sindrome ansioso depressiva, ne certificano il suo ripresentarsi in termini di significativa incidenza sulla vita personale della ricorrente.
La determinazione dell'importo spettante a titolo di risarcimento del danno biologico può avvalersi di parametri uniformi e predeterminati di calcolo, come quelli forniti dai diversi metodi tabellari [in tal senso, tra le altre, Cass., sez. III, 12 dicembre 2003,
n. 19057]. Ai fini predetti, criterio di riferimento più corretto si rinviene nel sistema a punto di invalidità, preferito a quello relativo al triplo della pensione sociale, che per lungo tempo era stato invece seguito, sulla base di apposite tabelle annuali. La suprema Corte da tempo ha indicato la necessità di ricorrere, per la concreta quantificazione del risarcimento, alle tabelle in uso negli uffici giudiziari milanesi piuttosto che applicare la media delle determinazioni effettuate da diversi giudici con il rischio di riprodurre, nel calcolo finale, valutazioni comunque arbitrarie.
In applicazione delle Tabelle di Milano, che quantificano il punto di invalidità – risarcendo le conseguenze “comuni” già compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari - ed applicando una percentuale di danno biologico del 50% parametrata all'età del ricorrente (anni 59) al momento della sua liquidazione, si perviene ad una misura complessiva del risarcimento, dovuto per 104 giorni, pari ad € 5.980,00: il “valore punto” pari ad euro
115,00/die può peraltro subire variazioni in aumento, in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e peculiari (c.d. personalizzazione del danno) non applicabili nel caso in esame, non essendo stati dedotti o provati elementi eccezionali che giustifichino una personalizzazione dello stesso.
Quanto, infine, al lamentato danno all'immagine (sub b), sub specie di danno non patrimoniale alla professionalità, soccorrono nel caso in esame sia la diversa e nuova collocazione dell'attività lavorativa dopo la dequalificazione che la conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione.
Trattasi di pregiudizio subito all'immagine ed alla dignità professionale della ricorrente che si ritiene sia stato adeguatamente provati.
Quanto al primo profilo è evidente come la destinazione alle mansioni inferiori sia stata accompagnata da uno sradicamento della ricorrente dal suo ambito professionale di elezione: sul punto con la citata sentenza non definitiva è stato accertato che “dalle risultanze testimoniali emerge che l'ufficio anagrafe era composto da: una stanza comune, aperta al pubblico, con due scrivanie che potevano essere usate indifferentemente dalle impiegate per le esigenze di servizio;
una stanza, relativa allo stato civile, dove c'era la signora LO ed una dove c'era, invece, la signora
addetta all'ufficio elettorale;
lo stanzino in cui si era collocata la ricorrente. Per_3
Dunque, al momento del trasferimento nell'ufficio anagrafe della ricorrente, le altre due impiegate avevano già ciascuna una propria stanza e scrivania personale;
vi era poi la stanza comune aperta al pubblico dove le dipendenti potevano collocarsi per svolgere le attività di sportello e dove, quindi, la ricorrente non poteva disporre di una postazione esclusiva in via definitiva e, infine, lo stanzino, che restava l'unico ambiente in cui la ricorrente poteva effettivamente collocarsi per avere un proprio spazio personale. Dunque, seppure la collocazione nello stanzino non sia stata formalmente disposta da parte resistente, quest'ultima non ha però provveduto a fornire un'adeguata collocazione all'interno dell'ufficio anagrafe alla ricorrente, la quale si è vista costretta a “rimediare” una postazione di fortuna e tutto ciò reso evidente ai colleghi (si vedano le testimonianze sopra riportate) nonché al pubblico
(visto che l'ufficio era aperto al pubblico” (pag. 51 sent cit.).
Si è invero già accertato come via sia stato “il repentino spostamento in altro ufficio senza che fosse disponibile una postazione idonea ad accoglierla, dovendosi ella adattare in uno stanzino con tavolino per avere un proprio spazio personale, considerando che le scrivanie poste nell'ambiente comune dell'ufficio anagrafe, aperto al pubblico tutti i giorni (“Lo sportello si svolgeva dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30” riferiva la teste ), erano sì disponibili per Tes_1
l'utilizzo delle impiegate (le quali, al contrario della ricorrente avevano assegnata una stanza ciascuno), ma erano esclusivamente funzionali allo svolgimento delle operazioni di sportello, utilizzate promiscuamente con le altre impiegate e alla vista del pubblico che accedeva in quella stanza;
invero la nuova collocazione della ricorrente era sotto gli occhi di tutti, essendo, come detto, l'ufficio aperto al pubblico, ingenerando in lei disagio e imbarazzo, certamente molto accentuati, trattandosi di piccolo Comune ove la ricorrente era conosciuta per il ruolo di elevata responsabilità (e prestigio) ricoperto sin da qualche anno dopo la sua assunzione e dove è rimasta sino al 31.07.2017”.
Quanto al secondo profilo, la nuova e disagevole collocazione è stata oggetto di piena visibilità sia da parte dell'intero personale del piccolo Comune ove la ricorrente prestava la propria opera che dai cittadini, in ragione della sua improvvida adibizione allo sportello.
La vicenda della ricorrente ha poi avuto una significativa eco mediatica, come dimostrano i numerosi articoli usciti sulla stampa locale e prodotti in atti.
Da ultimo, la lesione all'immagine è altresì effetto diretto delle accertate condotte mobizzanti tenute dall'allora Sindaco del comune resistente, il quale ha deliberatamente ignorato i pareri di regolarità contabile che la ricorrente forniva, mortificandone l'identità professionale agli occhi degli altri dipendenti comunali, come anche l'utilizzo, come già accertato nella citata sentenza non definitiva di “di un linguaggio non consono e provocatorio, volutamente finalizzato alla mortificazione della professionalità della ricorrente, che viene piegata a semplice passacarte (si legge nella missiva di contestazione;
“Con riferimento alle mansioni specifiche di
Tesoriere del perché ogni volta che le viene chiesto un parere tecnico da CP_1
parte degli altri uffici concernente la “copertura di spesa” relativa al procedimento inviatoLe, Lei: entra nel merito del provvedimento;
di fatto blocca ogni attività amministrativa?”), ed alla denigrazione dell'aspetto relazionale con i colleghi”.
Invero, tali condotte possono ritenersi foriere di danno all'immagine professionale, ossia alla considerazione che un soggetto ha tra le persone con le quali interagisce nel proprio contesto lavorativo, all'interno del quale, quindi, resta circoscritto il discredito cagionato illecitamente, posto che la prova della lesione è data dall'accertato comportamento datoriale.
Alla luce di quanto esposto si ritiene equi liquidare a titolo equitativo una somma, pari al 30% dell'accertato danno patrimoniale conseguente al demansionamento (pari ad euro € 28.434,10), a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, per un importo pari ad euro 8.530,23 (28.434,10:100*30).
Conclusivamente, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di € 61.220,83 (€ 46.710,60 + € 5.980,00+ € 8.530,23).
Trattandosi d'un credito di lavoro, si applicano rivalutazione monetaria ed interessi legali, a seguito della sentenza del 23 ottobre 2000, n. 459, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 comma trentasei l.
724/94.
Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema [Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38], e decorrono dalla data della presente sentenza e fino al saldo. Le spese di lite, seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, in relazione al valore massimo dello scaglione di riferimento (52.001-260.000) e poste a carico del convenuto. CP_1
Le spese di c.t.u. in ragione degli esiti, possono essere poste a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separato decreto.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
contro il Parte_1 CP_1
- condanna il nella persona del Sindaco p.t., alla corresponsione CP_1
della complessiva somma pari ad euro € 61.220,83 oltre accessori, per i titoli di cui in motivazione;
- condanna altresì il nella persona del Sindaco p.t., alla CP_1
rifusione delle spese di lite che liquida in euro 21.155,00, oltre spese generali nella misura pari al 15%, contributo unificato se dovuto, IVA e CPA come per legge;
- spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Così deciso in data 16.06.2025
Il Giudice
NN GU