Art. 5.
A decorrere dal 1 febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni e' fissato in L. 5.940.000.
Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1.
Per la valutazione dell'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.
Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1 febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4.
A decorrere dal 1 febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni e' fissato in L. 5.940.000.
Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1.
Per la valutazione dell'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.
Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1 febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4.