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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9604 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 30/09/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 63 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GUGLIELMI Parte_1
CARLO, unitamente all'avv. CINGOLO GABRIELE, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. MARAZZA MARCO, unitamente Controparte_1
all'avv. DE FEO DOMENICO, giusta delega in calce alla memoria difensiva
CONVENUTO
OGGETTO: Art. 28 fase di opposizione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 30/12/2024, , in persona del Parte_1
coordinatore dell'esecutivo provinciale di Roma, , ha proposto Parte_2
opposizione al decreto ex art. 28 l. n. 300/1970 emesso in data 18.12.2024 e comunicato in data 19.12.2024, con il quale l'intestato Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della condotta antisindacale addebitata alla soc. e consistita nell'aver CP_1 dichiarato il sig. - già nominato componente di RSU in quanto Parte_3
primo eletto nel collegio elettorale per il Lazio, settore unità produttive - decaduto dalla 1 carica con decisione comunicata con lettera del 30.7.2024 e motivata con l'intervenuto trasferimento a domanda presso la sede di Firenze a decorrere dal settembre 2023.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto: (i) l'erroneità del provvedimento di rigetto nella parte in cui ha ritenuto non sussistente il pregiudizio all'attività sindacale, per il solo fatto che la società ha invitato la ricorrente a provvedere alla sostituzione del con il primo dei non eletti, atteso che l'individuazione del proprio membro della Pt_3
RSU costituisce una prerogativa sindacale la cui violazione determina una illegittima ingerenza datoriale e, comunque, in quanto il era il principale punto di Pt_3
riferimento dell'organizzazione, con ogni conseguenza in termini di efficacia, riconoscibilità
e autorevolezza della sua azione sindacale;
(ii) l'erroneità del decreto di rigetto laddove ha affermato l'esistenza di un principio generale di necessaria appartenenza territoriale della
RSU all'unità produttiva in cui gli elettori prestano servizio, invero nient'affatto ricavabile dal divieto di trasferimento ex art. 22 Stat. Lav., di fatto introducendo un potere datoriale di dichiarare la decadenza dalla nomina non previsto né dalla legge né dal contratto collettivo applicato, evidenziando, anzi, che la giurisprudenza maggioritaria esclude in capo al datore di lavoro qualsivoglia potere di controllo o di verifica sulle elezioni e sulla gestione dei rapporti tra l'O.S. e gli eletti;
sul punto ha anche dedotto l'irrilevanza della previsione in altri CCNL del trasferimento del componente di una RSU quale ipotesi di decadenza dalla carica, trattandosi di fattispecie ivi contemplata proprio perché altrimenti non prevista tra le ipotesi di decadenza, laddove invece l'accordo aziendale del 2019, nel richiamare l'accordo interconfederale del 10.1.2024, prevede quali cause di decadenza soltanto le dimissioni o il cambiamento di appartenenza sindacale, senza alcun riferimento al diverso caso del trasferimento di sede;
in proposito ha pure evidenziato che il trasferimento del Pt_3 presso la sede di Firenze non ha arrecato alcun pregiudizio all'attività sindacale, che egli ha continuato a svolgere regolarmente (sino alla declaratoria di decadenza, non essendo stato in seguito più invitato ai tavoli negoziali), attivando la campagna sindacale contro la vendita della rete TIM a , denunciando la violazione della procedura e art. 47 l. 429/1990 e CP_1 avviando la raccolta firme per la diffida legale contro l'avvenuta cessione.
Ha quindi concluso affinché, in riforma del decreto di rigetto, sia accertata la condotta sindacale e sia ordinato alla di riconoscere i diritti spettanti come RSU e di non CP_1 reiterare la condotta, con pubblicazione del provvedimento sul sito aziendale o su un quotidiano. 2 Si è costituita contestando l'avversa pretesa, deducendo, in fatto, per CP_1 quanto di rilievo: che il sig. , all'epoca dipendente di TIM SPA e componente Pt_3
della RSU Lazio nominato nel 2019, è stato trasferito a domanda dall'unità produttiva del
Lazio a quella della Toscana (sede di Firenze) con decorrenza 1.10.2023, continuando a svolgere l'incarico di componente di RSU in TIM sino al 30.6.2024; che, a decorrere dal
1.7.2024, il è stato ceduto da TIM a nell'ambito dell'operazione di Pt_3 CP_1 cessione ex art. 2112 c.c. e successivamente, a seguito di un'analisi delle RSU TIM transitate in , la società si è avveduta che il ed un altro componente CP_1 Pt_3 prestavano servizio in una sede diversa rispetto a quella in cui erano stati eletti, e per questo motivo, consultata l'associazione datoriale di riferimento (UNINDUSTRIA), nel luglio
2024 ha proceduto, tramite la stessa associazione, a comunicare alle OO.SS. interessate, compresa la ricorrente, la decadenza dall'incarico, con facoltà di sostituzione con il primo dei non eletti;
che in occasione delle elezioni delle nuove RSU occorse nel gennaio 2025 il
è stato candidato dalla O.S. Lavoro privato presso l'Unità Produttiva Pt_3 Pt_1
Toscana e con il rinnovo delle RSU presso le Unità produttive sono stati dichiarati decaduti tutti i precedenti componenti.
In diritto ha quindi preliminarmente eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e l'assenza di attualità della condotta antisindacale lamentata, non potendo il ricorrente in ogni caso essere riammesso nella carica, essendo tutti i componenti decaduti dopo il rinnovo delle RSU.
Ha poi in ogni caso dedotto la piena legittimità del proprio operato, evidenziando che, sulla base dei protocolli sottoscritti da TIM con le OO.SS. nel 2019, le unità produttive per la costituzione ed il funzionamento delle RSU sono state individuate su base regionale, dal che si desume la necessaria appartenenza territoriale della RSU all'unità produttiva presso cui è stata eletta e dove prestano servizio i lavoratori che hanno votato, rilevando anche, a conferma della necessità di tale legame territoriale, che la stessa dopo il trasferimento Pt_1 del lo ha espunto dall'elenco dei componenti dell'esecutivo della Provincia di Pt_3
Roma dei Cobas e lo ha pure sostituito nella carica di coordinatore provinciale con la sig.ra
. Parte_2
Ha inoltre evidenziato che il principio della necessaria appartenenza del RSU alla sede presso cui è stato eletto si desume anche dai principi espressi dalla giurisprudenza che ha 3 analizzato il divieto di trasferimento ex art. 22 stat. Lav. e fonda senz'altro, in via interpretativa, il potere datoriale di dichiarare la decadenza del componente di una RSU trasferito, peraltro pure codificato in alcuni CCNL (così per le società gruppo FS e per il personale delle PA).
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
All'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
E' pacifico, infatti, tra le parti che le RSU elette presso la cedente TIM nel 2019, tra le quali era stato eletto il sig. come membro della RSU Lazio, sono cessate nel Pt_3 gennaio 2025, in quanto sostituite dai nuovi rappresentanti eletti con le votazioni indette nel dicembre 2024 (nell'ambito delle quali – vale la pena di notarlo - il sig. , è stato Pt_3
candidato con l' per la Regione Toscana ma non è stato eletto). Parte_1
Ne discende la radicale impossibilità di accogliere la domanda spiegata in ricorso, in quanto volta alla riattribuzione al di una carica che in alcun modo potrebbe essergli Pt_3 attribuita, in quanto temporalmente limitata al periodo antecedente la naturale scadenza e ad oggi legittimamente attribuita ai nuovi membri eletti.
2. Quanto precede consente altresì di escludere l'attualità della condotta antisindacale lamentata, in quanto inevitabilmente cessata in concomitanza con la scadenza della RSU cui apparteneva il , non essendo ravvisabile ad oggi alcuna lesione delle libertà e Pt_3
attività del sindacato, comunque non più esercitabili attraverso il . Pt_3
Nondimeno, gli effetti della condotta lamentata sono, come detto, temporalmente limitati al periodo precedente la nuova tornata elettorale, sicché deve pure escludersi che la condotta lesiva, seppur unisussistente, abbia potuto produrre effetti durevoli nel tempo.
La domanda, pertanto, non potrebbe ad oggi comunque trovare accoglimento.
3. E, tuttavia, quanto meno ai fini della regolamentazione delle spese di lite (alla rifusione delle quali l'organizzazione sindacale è stata condannata dal giudice della fase
4 sommaria), occorre comunque verificare se, all'epoca della introduzione del giudizio – e quindi in epoca anteriore alla scadenza della RSU cui apparteneva il – la Pt_3 convenuta abbia effettivamente perpetrato una condotta lesiva delle libertà e degli interessi della ricorrente, nel dichiarare, a mezzo della associazione datoriale UNINDUSTRIA, il decaduto dalla nomina a membro della RSU presso la Regione Lazio. Pt_3
4. Ebbene, ritiene il giudicante che il complesso delle disposizioni dettate a tutela della libertà e degli interessi delle organizzazioni sindacali, di natura tanto contrattuale che normativa, non consentano di affermare l'esistenza di un principio generale di necessaria permanenza in servizio del membro della RSU nell'unità produttiva nella quale è stato eletto, tale da far discendere l'automatica decadenza dalla nomina in caso di suo trasferimento volontario presso un'altra unità produttiva.
Non v'è dubbio che, come argomentato dalla difesa della parte convenuta, la disciplina contrattuale dettata con il Protocollo delle Relazioni industriali sottoscritto dalla cedente
TIM e le OO.SS. in data 11.1.2019 prevede che le RSU debbano essere costituite e debbano operare su base territoriale, individuata per ambiti regionali, il che comporta, evidentemente, che la rappresentanza sindacale unitaria può essere eletta e operare soltanto all'interno dell'unità produttiva di competenza.
In altri termini, i membri delle RSU candidatisi ed eletti dai lavoratori di una determinata unità produttiva potranno svolgere la loro funzione di rappresentanti sindacali soltanto limitatamente alle attività e ai rapporti con la parte datoriale relativi alla detta unità.
Più precisamente, il Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto il 10.1.2014, espressamente richiamato (nella sua integralità) dagli accordi aziendali del 2019, prevede espressamente alla sezione terza, recante la disciplina della elezione della r.s.u., punto 3
(elettorato passivo), che resta “fermo” che possono essere eletti alla RSU soltanto gli
“operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4”, salva la possibilità per “la contrattazione di categoria, che non abbia già regolato la materia in attuazione 13 dell'Accordo del 20 dicembre 1993, dovrà regolare l'esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato”.
5 Il sistema delle relazioni industriali vigente prevede quindi senz'altro che in fase di elezione e costituzione della RSU i candidati debbano necessariamente appartenere all'unità produttiva nella quale la RSU per la quale si candidano è destinata ad operare.
E, tuttavia, lo stesso Testo unico sulla rappresentanza sindacale nulla prevede per il caso in cui il componente della RSU sia trasferito ad un'altra unità produttiva.
Prevede infatti il punto 6 della “Sezione seconda: modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie”, rubricato “Durata e sostituzione nell'incarico”, che “I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della r.s.u. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della r.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
5. Ebbene, sostiene la parte convenuta che, anche in assenza di espressa previsione di decadenza dalla nomina in caso di trasferimento del membro della RSU ad un'altra unità produttiva, la sopra richiamata regolamentazione pattizia consente di desumere un generale principio di necessaria appartenenza dei membri della RSU all'unità produttiva presso cui svolgono le funzioni di rappresentanti sindacali, tale che in caso di trasferimento il componente verrebbe automaticamente a decadere, con conseguente natura meramente ricognitiva dell'atto datoriale di comunicazione della decadenza.
In tal senso, la difesa della società, con argomentazioni condivise dal giudice della fase sommaria, ha pure richiamato la disciplina di cui all'art. 22 dello Statuto dei lavoratori
(recante il divieto di trasferimento del rappresentante sindacale senza il nulla osta dell'o.s. di appartenenza), ritenuta espressione di un principio generale volto a tutelare il legame territoriale tra la rappresentanza sindacale ed il luogo di lavoro, al fine di consentire e garantire un corretto espletamento dell'attività sindacale nei confronti dei lavoratori rappresentati. 6 6. Sennonché, ritiene il giudicante che proprio l'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori invocato imponga di ritenere che la valutazione circa la possibilità, per il lavoratore trasferito, di continuare ad esercitare efficacemente la funzione di rappresentante sindacale dei lavoratori appartenenti all'unità in cui è stato eletto debba essere rimessa al solo soggetto nel cui interesse la garanzia di inamovibilità è posta e, quindi, la stessa associazione sindacale, la quale ben potrà e dovrà apprezzare, con motivazione di merito insindacabile dal datore di lavoro come dal giudice, se le condizioni del trasferimento presso altra unità produttiva siano tali da pregiudicare l'efficacia dell'azione svolta dal proprio rappresentante.
Ed invero, proprio l'eventualità, certamente contemplata dall'art. 22 stat. Lav., che l'organizzazione sindacale di appartenenza conceda il nulla osta al trasferimento del componente della rsu ad altra unità organizzativa smentisce la tesi di parte convenuta circa l'automatica decadenza del membro della RSU al momento del trasferimento e per effetto di esso, ben potendo darsi, invece, il caso di un rappresentante trasferito a richiesta del datore di lavoro e con il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, evidentemente concesso proprio perché il cambiamento di sede è stato considerato non influente sull'efficacia della funzione svolta.
7. Deve dunque escludersi, a parere di questo giudice, che dall'art. 22 cit. possa trarsi un principio di diritto di necessaria permanenza del lavoratore membro della RSU presso l'unità produttiva dove è stato eletto ed esercita la funzione, e, quindi, di automatica decadenza dall'incarico.
Né detto principio può essere tratto dalla regolamentazione pattizia dettata in altri settori o comparti (FS o PA), deponendo, anzi, l'espressa previsione in altri CCNL di tale causa di decadenza, per l'inesistenza nel sistema delle relazioni industriali di una tale regola juris.
8. Se tanto è, al momento dell'introduzione del ricorso ex art. 28 l.n. 300/1970, la condotta del datore di lavoro che, in ragione dell'intervenuto trasferimento presso la sede di
Firenze, ha dichiarato decaduto il sig. dalla carica di componente di RSU presso Pt_3 la Regione Lazio o, comunque, non ha più inteso riconoscere le prerogative connesse alla detta carica, appariva certamente antisindacale, in quanto determinante una indebita 7 ingerenza del datore di lavoro nella composizione della rappresentanza, in violazione della disciplina applicabile.
In proposito, si condivide la tesi della parte ricorrente secondo cui la lesione delle sue libertà sindacali non può affatto essere esclusa in ragione della possibilità, riconosciuta al sindacato dalla società, di continuare a mantenere un proprio rappresentante in sostituzione del , non solo perché, per quanto dedotto e non contestato, si trattava di persona Pt_3 particolarmente attiva a livello sindacale e nella quale, quindi, il sindacato riponeva una particolare aspettativa di efficacia dell'azione, ma, in ogni caso, in quanto costituisce una indubbia compressione della libertà sindacale l'imposizione di una sostituzione di un membro regolarmente eletto.
9. Alla luce di tutto quanto precede si ritiene che il ricorso spiegato, oggi improcedibile per difetto di interesse attuale, avrebbe dovuto essere invece accolto, dichiarandosi l'antisindacalità della condotta.
10. Per quanto precede, va certamente riformata la statuizione del giudice della fase sommaria in punto di regolamentazione delle spese di lite, sulla base del principio di soccombenza. E tuttavia, la particolare controvertibilità della questione scrutinata, mai invero affrontata con efficacia di giudicato in giurisprudenza, per quanto consta, giustifica senz'altro l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato il 30/12/2024, in riforma del decreto emesso in fase
[...] sommaria, così provvede:
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice
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