Sentenza 24 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 7062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7062 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
E PUBBLICA ITALIANA ION M ISTRAZ REG IN NOME DEL POPOLNITAL NO DA NTE LA CORTE SUPR I ASSAZ NE ESE Oggetto REGOLAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE Sh COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10646/00 Dott. Corrado Presidente CARNEVALE Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Dott. Massimo BONOMO Consigliere Cron. 16300 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 12/04/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di MILANO, con ordinanza del 23/05/00, nella causa iscritta al n°471/99 vertente tra PRAGMA Srl, MAGLIERIE FONTANA & PIGNATTI SpA;
ATM Srl;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/04/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede 1050 che la Corte di Cassazione, pronunciandosi in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Taranto, con le conseguenze di legge. Fatto e motivi Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 2 febbraio 2000 declinava la propria competenza per territorio in ordine alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. A.T.M. e trasmetteva gli atti al Tribunale di Mila- no,indicato quale giudice competente;
il qua- le, invece, ritenuta la propria incompetenza territoria- le, con ordinanza del 23 maggio 2000 ha richiesto di ufficio ex art.45 cod. proc. civ. regolamento di compe- tenza a questa Corte. Il Procuratore Generale nelle conclusioni deposita- te il 31 ottobre 2000 ha chiesto la declaratoria di competenza del Tribunale di Taranto. Ciò posto,il Collegio osserva che, ai sensi del- l'art. 9 L.F., la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa: luogo che si identifica con quello nel quale egli svolge la sua attivita' di- rettiva, a nulla rilevando la diversa ubicazione di eventuali altri uffici, stabilimenti, magazzini o depo- siti;
e che la sede effettiva, allorchè si tratti di società commerciali iscritte presso la cancelleria dei rispettivi tribunali competenti per territorio, coinci- p de con quella di tale iscrizione, a meno che non emer- gano prove univoche tali da smentire la presunzione 7804/1995; predetta (cfr. Cass. 1981/2000; 1510/2000; 3815/1993). Ulteriore principio interpretativo è quello secondo cui, ai fini della determinazione del giudice competen- te a dichiarare il fallimento, il trasferimento della sede legale della societa' e' irrilevante, quando gli atti formali relativi posti in essere non corrispondano ad un effettivo trasferimento, ovvero quando il muta- mento di sede intervenga nell'imminenza del procedimen- 6. to per la dichiarazione di fallimento od, infine, quan- do al compimento degli atti formali di esso non si ac- compagni l'esercizio di una attività nella nuova sede, dal quale possa dedursi che la prima sede sia cessata a seguito del trasferimento medesimo (Cass., 10147/1999; 7331/1999; 4560/1999). Nella specie, risulta che il trasferimento della sede legale da Martina rancaMartina Fra via G. Serio a Milano, non solo è stato iscritto nel Registro delle imprese di Ta- ranto il 16 luglio 1999 (cfr.visura del Registro delle imprese di Taranto in data 9 maggio 2000),ma e' avvenu- to in epoca di poco antecedente alla data di presenta- zione dell'istanza di fallimento, quando gia' si erano verificate le inadempienze lamentate dalla 3 1 soc.creditrice Pragma r.l. (cfr.istanza del 27 agosto 1999) e documentate dalle fatture in atti nonché dal verbale di protesto in data 19 gennaio 1999;ed emerge, altresi', con evidenza, che la societa' debitrice non ha mai svolto, ne' svolge, la benche' minima attivita' di impresa nella indicata sede di Milano;
della quale peraltro è sconosciuto perfino l'indirizzo, tanto che la convocazione del debitore a norma dell'art.15 della legge fall. è stata eseguita dalla Polizia giudiziaria mediante notifica al rappresentante legale Salvatore Ippolito presso la sua residenza in Brindisi, via Piave 數 n.89,ove costui si trovava agli arresti domiciliari. Pertanto non appare dubbio che il centro direttivo ed amministrativo degli affari sociali debba ritenersi, tuttora, come ubicato nella precedente sede legale, in Martina Franca facente parte del circondario del Tribu- nale di Taranto;
e questa Corte, facendo propri i ri- lievi e le argomentazioni del Pubblico ministero, del tutto coerenti alle emergenze processuali ed ai princi- pi sulla materia ormai consolidati, deve dichiarare la competenza del Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Taranto e conseguentemente cassa senza rinvio il provvedimento in data 2 febbraio 2000 del 3 4 Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma il 10 Il Consigliere estensore Salvatore Salvago CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 24 MAG. 2001 IL CANCELLIERE Линё S aprile 2001 12 APRILE 200 Il Presidente Corrado Carnevale o IL CANCELLIERE Luisa Passinetti E N IO Z A R T IS G E R A D E T N E S E