Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2476
CASS
Sentenza 21 febbraio 2001

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Massime1

È affetto da nullità per difetto di "ius postulandi" l'atto di appello proposto con citazione senza che, alla costituzione (art. 165 cod. proc. civ.) risulti depositata la procura al difensore, in originale o in copia conforme (rilasciata anteriormente, ex art. 125 comma secondo e contenuta in una scrittura privata autenticata, ex art. 83 cod. proc. civ.), non avendo il giudice alcun onere (art. 182 cod. proc. civ.) di ordinare la regolarizzazione della posizione dell'appellante, ormai non più sanabile.

Commentario1

  • 1Procura alle liti - difetto assoluto - conseguenze - nullità insanabileAccesso limitato
    Pietro D'Antò · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2476
Data del deposito : 21 febbraio 2001

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