Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
È affetto da nullità per difetto di "ius postulandi" l'atto di appello proposto con citazione senza che, alla costituzione (art. 165 cod. proc. civ.) risulti depositata la procura al difensore, in originale o in copia conforme (rilasciata anteriormente, ex art. 125 comma secondo e contenuta in una scrittura privata autenticata, ex art. 83 cod. proc. civ.), non avendo il giudice alcun onere (art. 182 cod. proc. civ.) di ordinare la regolarizzazione della posizione dell'appellante, ormai non più sanabile.
Commentario • 1
- 1. Procura alle liti - difetto assoluto - conseguenze - nullità insanabileAccesso limitatoPietro D'Antò · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. AR ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 885 e 4064 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999 proposti:
DA
IU HI, residente a Pagazzano (BG) ed elettivamente domiciliato in Roma, V. Pentimalli n. 38, presso l'avv. Enrico Falcolini, che con l'avv. Francesco Coppola del foro di Bergamo, lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
AN AR MO, da Treviglio (BG), elettivamente domiciliato in Roma, P.za Apollodoro n. 26, presso l'avv. Carlo Cecchi, che lo rappresenta e difende con l'avv. Alberto Ronzoni di Bergamo, per procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro/locazione, n. 1133 del 1^ottobre - 19 novembre 1998. Udita, all'udienza del 17 ottobre 2000, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Falcolini, che chiede accogliersi il ricorso e il P.M. Dott. Antonio Buonajuto che conclude per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.
Svolgimento del processo
La convalida dell'intimazione di sfratto a AN AR OM per finita locazione al 1^ gennaio 1995 domandata da SE NC era parzialmente respinta dal pretore di Bergamo con sentenza che dichiarava prorogata al 31 dicembre 1997 la locazione e condannava l'istante alla refusione delle spese di causa.
Il NC impugnava la sentenza con citazione notificata il 28 aprile 1998, chiedendo la condanna alle spese del OM, che eccepiva l'improcedibilità dell'appello, perché la procura speciale al difensore autenticata da notaio era allegata in fotocopia al gravame, del quale domandava nel merito il rigetto previa conversione del rito da ordinario in speciale;
in via incidentale era chiesto inoltre l'aumento delle spese del primo grado, inferiori ai minimi tariffari.
All'udienza del 9 luglio 1998 era esibito l'originale della procura e il tribunale, poiché la citazione era stata depositata in cancelleria per la costituzione nei termini per appellare e poteva convertirsi in ricorso, disponeva il cambiamento di rito, rimettendo gli atti al presidente che ai sensi dell'art. 435 c.p.c., fissava al 1^ ottobre successivo la nuova udienza di discussione. Con sentenza 19 novembre 1998, il tribunale di Bergamo dichiarava nullo l'appello principale e rigettava l'incidentale, compensando le spese del grado.
L'appello del NC rinviava alla procura al difensore avv. Francesco Coppola "n. 21770 di repertorio del notaio Luosi di Caravaggio" allegata "al fascicolo in copia fotostatica" e il OM aveva eccepito il difetto di jus postulandi del difensore dell'appellante, per mancata produzione della procura in originale o in copia conforme, contestando in tal modo la conformità della copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c.. L'esibizione all'udienza del 9 luglio 1998 dell'originale dell'atto, che non era depositato nè prodotto in copia autentica ne' a quella udienza ne' alla successiva del 10 ottobre 1998, non era sufficiente a dare alla fotostatica allegata il valore presuntivo di conformità all'originale di cui all'art. 2719 c.c., permanendo da controparte la contestazione dei poteri del difensore, che privo di procura, mancava di legittimazione processuale, con conseguente nullità del gravame. L'appello incidentale era infondato, perché il valore della causa sull'esistenza, validità e risoluzione di un rapporto obbligatorio si determina, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., sulla parte in contestazione che, nel caso, atteneva alla data della finita locazione, scadente per il locatore al 31 dicembre 1995 e per controparte al 31 dicembre 1997; la controversia riguardava due anni di rapporto e il suo valore era da uno a tre milioni, essendo il canone annuo di L.
1.076.694. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il NC per unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. e si difende il OM con controricorso e ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 1. Il primo motivo di ricorso principale deduce violazione degli artt. 112, 113, 116, 163, 164, 166 c.p.c., 2712 - 2719 c.c., anche per insufficiente motivazione.
Il tribunale ha dichiarato nullo l'appello sul presupposto errato della mancanza di procura al difensore ma il gravame era inefficace, non rientrando il caso tra quelli dell'art. 164 c.p.c. di nullità della citazione, sanata dalla costituzione dell'appellato, come ritenuto dal presidente, che altrimenti non avrebbe disposto la rinotifica di un atto nullo.
Il mancato deposito dell'originale della procura, per il ricorrente, comporta nullità del gravame se non si ottemperi all'ordine del g. i. di produrre il documento non esibito spontaneamente, potendo l'atto esibirsi anche davanti al collegio, dopo la fase istruttoria. Il tribunale ha anche violato gli artt. 2712 - 2719 c.c., perché, essendosi allegata in vari gravami relativi a distinte cause d'intimazione di sfratto del NC la fotostatica della procura al difensore, questa comunque fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, quando non vi sia disconoscimento della "conformità ai fatti e alle cose medesime" (art. 2712 c.c.) dalla controparte, che nel caso ha rilevato la mancata produzione del documento in originale, senza contestare la presunzione del rilascio della procura.
L'esibizione dell'originale della procura all'udienza del 1^ ottobre 1998, per il ricorrente ha comunque sanato la rilevata invalidità, che sussiste per il controricorrente, ad avviso del quale solo la copia conforme dell'atto sarebbe stata idonea a superare tale nullità e comunque il documento non fu prodotto all'indicata udienza, non risultando la circostanza dal verbale, con inapplicabilità conseguente dell'art. 2719 c.c. e applicazione degli artt. 2714, 2716 e 2718 c.c. relativi agli atti pubblici, tale dovendosi ritenere la procura fotocopiata.
In via incidentale, il OM deduce l'errore del tribunale che ha rilevato un canone annuo di sole L.
1.076.694 invece che di L. 1.676.694, così computando il valore della causa e la liquidazione delle spese del primo grado in violazione dell'art. 10 c.p.c.. 2. Il ricorso principale è infondato perché il gravame è stato proposto da difensore, che non ha dimostrato i suoi poteri di rappresentare la parte e quindi non è legittimato processualmente all'impugnazione.
L'appello è stato proposto con citazione senza che alla costituzione (art. 165 c.p.c.) fosse depositata la procura al difensore in originale o in copia conforme, rilasciata anteriormente, ai sensi dell'art. 125, co. 2 c.p.c. e contenuta in una scrittura privata autenticata, (art. 83, co. 2 c.p.c.). Trattandosi di procura "speciale", anche se relativa a più cause di sfratto per diversi immobili del NC, essa doveva depositarsi con la costituzione e di conseguenza deve escludersi che in sua mancanza e dopo il termine per il deposito, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. il giudice abbia l'onere di ordinare la regolarizzazione della posizione dell'appellante non più sanabile (Cass. 31 gennaio 1986 n. 630). Il tribunale ha esattamente rilevato la nullità dell'appello non per l'invalidità della citazione, ma in quanto sottoscritto da difensore privo di jus postulandi, non essendovi in atti una valida procura a base dei poteri del difensore e non potendo parificarsi ai documenti di cui all'art. 83 c.p.c. la copia fotografica di essi, della quale sia contestata la conformità all'originale denegandosi i poteri del difensore, per cui nel caso non si è in un caso d'omessa indicazione della procura nel gravame, irrilevante per la validità dell'atto introduttivo (Cass. 23 ottobre 1998 n. 10524), ma in quello diverso di allegazione di un atto inidoneo a conferire la legittimazione processuale ad impugnare al difensore.
Al momento della costituzione dell'appellante con rito ordinario, la procura speciale contenuta in scrittura privata autenticata da notaio, rilasciata al difensore in data anteriore (20 aprile 1998) non era depositata in cancelleria con la citazione e la fotocopia di essa non dimostrava il conferimento di poteri all'avvocato, stante l'impugnazione di essi dalla controparte.
All'udienza del 9 luglio 1998, nel rito ordinario, era esibito e non depositato dal NC, l'originale della procura e il collegio esattamente rilevava la convertibilità della citazione in ricorso per il cambiamento del rito, a seguito del quale il presidente fissava nuova udienza di discussione;
l'esibita procura in originale consentiva al tribunale di ritenere la citazione convertibile in ricorso, non essendo il deposito della procura obbligatorio per la costituzione dell'appellante nel rito speciale ex artt. 415 e 434 c.p.c., nel quale venne fissata correttamente l'udienza di discussione, sussistendo però l'eccezione dell'appellato di difetto di jus postulandi del difensore. Era quindi necessario il deposito in atti della procura in originale o in copia conforme per provare che, nel rapporto processuale instaurato con il ricorso, l'avvocato dell'appellante era non solo capace ma anche legittimato a rappresentare la parte.
Mancando agli atti all'udienza di discussione del rito speciale la procura autografa al difensore che non fu esibita o depositata il 1^ ottobre 1998, come risulta dalla stessa sentenza, il gravame era nullo, come affermato dal tribunale, pur essendo formalmente valida la costituzione di parte appellante (sulla nullità del ricorso senza procura nei riti speciali Cass. 10 maggio 1995 n. 5119 e, nel processo del lavoro, Cass. 16 giugno 1987 n. 5310). Pertanto, l'eccezione dell'appellato ex art. 2719 c.c. enunciata come difetto di legittimazione ad litem del difensore dell'appellante, non avendo il NC depositato con il ricorso "l'originale della procura stessa o quanto meno una copia conforme" costituisce impugnazione della presunzione di cui all'art. 2719 c.c. di conformità delle copie fotografiche di scritture al loro originale e del conferimento di poteri di rappresentanza al difensore. La procura non è nel caso un atto pubblico depositato presso il notaio, (sulla non necessità del deposito di procura autenticata presso il notaio, salvo che in casi specifici Cass. 14 febbraio 2000 n. 1015 e 21 febbraio 1996 n. 1349), perché l'esibizione dell'originale all'udienza di rito ordinario ne evidenzia la natura di scrittura privata autenticata.
Permanendo la contestazione del OM, il NC doveva produrre l'originale o la copia conforme della procura, perché nella fase in rito ordinario che comportava anche la sua costituzione in quello speciale, era stata proposta l'eccezione relativa dall'appellato ed egli era quindi tenuto al deposito all'udienza successiva a pena di decadenza come sempre nel processo del lavoro (Cass. Sez. Lav. 27 febbraio 1998 n. 2187). È infondato anche il ricorso incidentale perché deduce un errore non di logica ma di fatto del tribunale, incensurabile in questa sede e relativo ad un canone diverso dal vero, anche a non rilevarne l'inammissibilità - e autosufficienza, non risultando da esso quali voci o elementi della tariffa si sarebbero violati dai giudici di merito, con la conseguenza che è impossibile verificare la dedotta violazione di legge denunciata nell'impugnazione (Cass. 16 novembre 1995 n. 11875). Per la reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001