Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6519 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL65 19 / 0 1 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolamento di SEZIONE TERZA CIVILE competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 19053/99 Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere 14581 Cron. Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere 2373 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Ud. 01/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. S2 per diritti 1.1500 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: PA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 11 IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocatoPOMPEO TROGO 21, STEFANIA CASANOVA, difeso dall'avvocato MASSIMO BONI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 0,77 1500 ANCELLER MILLIONAIRE PUBBLICITA' SRL;
intimato avversO la sentenza n. 167/99 del Tribunale di VITERBO, emessa il 12/7/1999, depositata il 13/07/99; RG.816/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di 213 consiglio il 01/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Milano, con le conseguenze di legge. Premesso in fatto Con sentenza depositata in data 13. 7. 1999, il Tribunale di Viterbo ha dichiarato la propria incompe- tenza per territorio sulla controversia insorta tra Pa- scasi GI e la Millionaire Pubblicità s.r.l. (il PA aveva citato la Millionaire chiedendo la riso- luzione per inadempimento di un contratto avente ad og- getto la prestazione di servizi pubblicitari, la resti- tuzione delle somme già versate e il risarcimento del danno in base alla clausola inserita nelle "condizioni generali del contratto" predisposte dalla Millionaire: per qualsiasi controversia...foro competente è quello di Milano, salvo la facoltà della Millionaire di scelta di un foro italiani diverso". Avverso tale sentenza il PA ha presentato ri- corso (notificato in data 7. 10. 1999) per regolamento di competenza, deducendo che la clausola in oggetto non escludeva la concorrenza del foro designato con altri previsti in via alternativa. Osserva in diritto. 2 Il ricorso è infondato. Per costante giurisprudenza di questo S.C., "la de- signazione convenzionale di un foro diverso da quello territoriale stabilito dalla legge non attribuisce com- petenza esclusiva al foro designato, salvo risulti, a norma dell'art. 29 c.p.c., un'enunciazione espressa al quale non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzio- ne delle parti di escludere la competenza dei fori or- dinari (cfr, da ult. Sent. 7.3.2000); più specificamen- te, ha ritenuto che "non lasci dubbio" sulla comune in- tenzione una espressione tipologicamente inquadrabile in quella adoperata nella clausola contrattuale in esame "per qualsiasi contestazione foro competente è quello..." (Sent. 12971/95). Nè la facoltà attribuita ad una parte di scegliere foro diverso da quello convenzionale fa venire meno un il carattere della esclusività di tale designazione, dato che dall'interpretazione della clausola in esame risulta evidente che l'accordo sul foro convenzionale era pieno ed efficace e che la facoltà attribuita ad una parte di derogarvi non incideva sulla effettiva consistenza dell'accordo. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere ri- gettato e deve essere dichiarata la competenza del Tri- bunale di Milano. 3 Nulla da deliberare sulle spese non avendo la SO- cietà intimata svolto attività difensiva in que sta se- de.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara la competenza del Tri- bunale di Milano. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEPRESIDENTE тр 20000 270000 Depositata in Cancelleria Oggi, 10 MAG 2001 IL CANCELLIERE C1 $ 2001 Concerta Ammendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Agenzia delle Entrate Art. n. 1564# Roma itUfficio di Iscritto a ruolo il 4