Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN DE0.0 6 65 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 5593/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere 8651/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 1738 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.20/09/01 ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: LI DI IC, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OLIVIERI GIANCARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 08651/99 proposto da: CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso 3494 -1- lo studio dell'avvocato PULSONI FABIO, rappresentato e _ -- difeso dall'avvocato LUZI OSIRIDE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LI DI IC;
- intimato avverso la sentenza n. 114/99 del Tribunale di FERMO R.G.N. 32/98; de positata il 15/02/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 20/09/01 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato LUZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso provinciale, ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al TO di FE il signor RI CI BI si opponeva al precetto notificatogli il 13.3.97 dalla Cassa Edile della Provincia di AS NO, lamentando che gli venivano richiesti, oltre al capitale e agli interessi maturati fino alla data di emissione del decreto ingiuntivo da parte del TO di AS NO (23 marzo 1991), gli ulteriori interessi legali conteggiati per il periodo successivo, e precisamente dal 23.3.1991 al 20.2.1997. Sosteneva l'intervenuta prescrizione quinquennale di quella parte degli interessi legali maturati dalla data di emissione del decreto ingiuntivo al 12 marzo 1992, essendo dovuti gli ulteriori interessi solo per gli ultimi cinque anni calcolati a ritroso dalla data di notifica del precetto e, quindi, dal 13 marzo 1992. Con sentenza del 13/23 maggio 1997 il TO di FE accoglieva l'opposizione e poneva le spese di causa a carico della Cassa Edile. La sentenza veniva impugnata con appello principale dalla Cassa Edile, che lamentava l'erronea applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi in questione e l'eccessività delle spese liquidate in favore dell'opponente, e, con appello incidentale, dal signor CI BI, che lamentava la mancata distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario. Con sentenza del 29 gennaio/15 febbraio 1999 il Tribunale di FE accoglieva l'appello principale, rigettando, quindi, l'opposizione all'esecuzione; condannava l'opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio. I giudici di secondo grado ritenevano che, indipendentemente dalla 3 qualificazione giuridica dei crediti in contestazione (“..i quali se considerati cespiti di natura previdenziale soggiacerebbero alla prescrizione quinquennale mentre, se ritenuti di natura retributiva rientrerebbero nel più ampio termine di prescrizione decennale"), il termine prescrizionale decorrente dalla data di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo azionato, avesse durata decennale. Riconoscevano pertanto dovuti, sulla somma capitale riportata in decreto e pari a £. 93.243.548, gli interessi legali dalle scadenze al saldo, conformemente a quanto richiesto nell'atto di precetto opposto. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando un unico motivo di censura, RI CI BI. La Cassa Edile della Provincia di AS NO resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo del ricorso principale la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2953 c.c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Deduce che erroneamente il Tribunale ha applicato agli interessi in contestazione il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. -Assume che il principio statuito da tale articolo i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni -non riguarda i diritti a prestazioni non ancora sorti, come avviene nel caso di una sentenza (o di un decreto ingiuntivo non opposto) che dispone il pagamento di interessi non ancora maturati;
in tal caso agli interessi futuri di applicherà la prescrizione quinquennale a misura che matureranno, restando disciplinati dall'art. 2948, n. 4, c.c. La Cassa Edile della Provincia di AS NO eccepisce, con il controricorso, la inammissibilità dell'avverso ricorso per due motivi: a) violazione degli artt. 101, 75, 366 e 163, terzo comma, c.p.c., perché la chiamata in giudizio della Cassa non è stata fatta in persona del rappresentante legale pro-tempore della stessa;
b) inidoneità della procura apposta a margine del ricorso, difettando il requisito della specialità di cui all'art. 365 c.p.c. Con il ricorso incidentale condizionato la Cassa deduce che il Tribunale di FE, accogliendo l'appello sulla scorta della ritenuta prescrizione decennale, non ha preso in esame gli altri motivi di gravame:
1. dedotta prescrizione decennale in ragione della natura non previdenziale, ma retributiva, delle somme dovute dalla ditta ai propri dipendenti e per le quali la Cassa Edile aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo;
2. dedotta natura contributiva dei cespiti medesimi con la conseguente prescrizione decennale;
3. avvenuta interruzione della prescrizione, anche se ritenuta quinquennale;
4. presunta (dal TO), ma inesistente conformità dei conteggi della Cassa Edile con quelli di controparte;
5. eccessività ed infondatezza della liquidazione delle spese legali di primo grado a favore di controparte. Chiede, quindi, che in caso di accoglimento del ricorso principale, tali 5 motivi siano sottoposti al giudice di rinvio. Le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sono infondate. In ordine alla presunta irregolarità della instaurazione del contraddittorio per la omessa indicazione, nel ricorso per cassazione, che la Cassa Edile della Provincia di AS NO era chiamata in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore, osserva la Corte che le indicazioni prescritte dall'art. 163, n. 2, c.p.c., sono dirette esclusivamente alla individuazione delle parti;
pertanto, quando attrice o convenuta sia una persona giuridica od una società, l'omissione, l'inesattezza 0 l'errore nell'indicazione dei rappresentanti (organi o persone fisiche) è causa di nullità della citazione soltanto quando sia assolutamente incerto l'ente che abbia citato o che si sia inteso citare in giudizio (v., fra le tante, Cass., 18 ottobre 1974 n. 2937; 29 settembre 1975 n. 3082; 22 novembre 1985 n. 5774; 28 gennaio 1995 n. 1037). Nella fattispecie in esame non sussiste dubbio alcuno che il ricorrente principale abbia inteso proporre il ricorso per cassazione, contro la sentenza del Tribunale di FE del 29 gennaio/15 febbraio 1999, nei confronti della Cassa Edile della Provincia di AS NO. E, in effetti, la Cassa si è costituita, si è difesa nel merito, ha proposto ricorso incidentale condizionato. Quanto alla dedotta nullità della procura a margine del ricorso, si tratta di procura che, per quanto generica ("delego a rappresentarmi e a difendermi nella presente procedura l'Avv. Giancarlo Olivieri"), deve ritenersi chiaramente conferita, attesa la sua collocazione, per il giudizio di cassazione 6 avverso la ricordata sentenza del Tribunale di FE (cfr. Cass., S.U., 10 marzo 1998 n. 2642; 10 aprile 2000 n.108; Sez. II, 8 gennaio 2001 n. 200). Il ricorso principale è fondato. Da quanto emerge dalla sentenza impugnata (ed è confermato nella esposizione dei fatti contenuta nel ricorso principale ed in quello incidentale), con decreto ingiuntivo emesso dal TO di AS NO il 23.3.1991, divenuto esecutivo per mancata opposizione, RI CI BI è stato condannato a pagare alla Cassa Edile della Provincia di AS NO la somma di lire 93.243.548 (per contributi ed accantonamenti non versati), con gli interessi legali dalle scadenze al saldo. Con atto di precetto dell'11.3.1997, notificato il 12.3.1997, la Cassa ha chiesto il pagamento di lire 150.930.834, di cui lire 93.243.548 per il capitale di cui al decreto ingiuntivo. Con l'atto di opposizione al precetto il signor CI BI dedusse che gli interessi legali sulla somma capitale ingiunta, relativi al periodo dal 23.3.1991 al 13.3.1992 non fossero dovuti perché prescritti, in quanto anteriori al quinquennio anteriore alla notifica del precetto. -che avevaIl Tribunale di FE, riformando la decisione del TO accolto l'opposizione, riducendo la somma precettata a lire 139.467.564 – ha ritenuto che gli interessi non fossero prescritti, dovendosi applicare, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei crediti in contestazione (e dei loro accessori), la prescrizione decennale decorrente dalla data di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo azionato. Il Tribunale ha quindi fatto applicazione dell'art. 2953 cod. civ., implicitamente ma chiaramente ritenendo che l'estensione a dieci anni del 7 termine prescrizionale eventualmente più breve, previsto dalla citata norma quando sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, operi non solo per gli interessi già maturati, sulla somma capitale, alla data della sentenza, ma anche per gli interessi che vengano a maturare successivamente, a seguito dell'inadempimento del giudicato;
anche questi interessi seguirebbero il termine prescrizionale statuito dall'art. 2953 c.c. per il credito principale (costituito, nella ipotesi disciplinata dalla norma, da tutto quanto oggetto della sentenza di condanna passata in giudicato e dovuto a quella data, ivi compresi, quindi, gli interessi a quell'epoca maturati), secondo un principio di accessorietà della obbligazione degli interessi nei confronti del credito principale. L'assunto non è corretto. Questa Corte ha precisato che “l'accessorietà dell'obbligazione degli interessi rispetto a quella principale (relativa al capitale) attiene solo al momento genetico, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa, e non esclude, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca una obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale, e perciò soggetta ad un proprio termine di prescrizione (art. 2948 n. 4 cod. civ.), salve le eccezioni costituite dagli interessi in materia di risarcimento del danno da fatto illecito e dagli interessi relativi ai crediti di lavoro, costituenti - come la rivalutazione monetaria una componente dei crediti stessi" (Cass., 20 settembre 1991 n. 9800; v. anche Cass., 30 marzo 2001 n. 4704; 7 febbraio 1984 n. 935; 12 luglio 1981 n. 4682; 29 gennaio 1980 n. 687). Questo principio opera anche per il termine prescrizionale previsto 8 dall'art. 2953 cod. civ. Anche nel caso di sentenza di condanna passata in giudicato il termine di prescrizione rimane distinto per la somma che viene indicata in sentenza (eventualmente comprensiva degli interessi fino a quel momento maturati) e per gli interessi maturati successivamente, a seguito dell'inadempimento del giudicato, oltre eventualmente, al maggior danno. La sentenza che accoglie la domanda accerta che, nel momento in cui il giudice pronuncia, il diritto dedotto in giudizio esiste: è su tale accertamento, se la sentenza non è impugnata, che si forma il giudicato, che va quindi rapportato alla situazione di fatto esistente al momento in cui è cessata per le parti la possibilità di allegare fatti nel processo. Il giudicato non esclude, però, la rilevanza di fatti successivi. La sentenza di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria ed agli interessi legali (ed anche, eventualmente, al risarcimento del maggior danno) si basa perciò sull'accertamento che il credito, al momento della pronuncia della sentenza, non è stato ancora estinto e che dall'inadempimento sin lì protrattosi è derivato un danno determinato, che con la sentenza è liquidato. La conferma di ciò si trae dalla disposizione dettata dall'art. 345 cod. proc. civ., che ammette la parte a domandare in appello la condanna al pagamento degli interessi ed al risarcimento dei danni prodottisi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado. La conclusione non muta quando la sentenza, anziché condannare al pagamento degli interessi legali fino alla data della sua pronuncia, condanni fino al saldo. 9 Anche in questo caso il permanere o meno dell'inadempimento (della sentenza, poi passata in giudicato) costituisce circostanza futura ed incerta. Sicché deve ribadirsi che mentre il diritto fondato su una sentenza di condanna si prescrive in dieci anni dal suo passaggio in giudicato, il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento ad essa matura giorno per giorno, così come la sua prescrizione, quinquennale ai sensi dell'art. 2947, primo comma, cod. civ. e 2948, n. 4, cod. civ. (v. Cass., 3 dicembre 1996 n. 10805). Il ricorso principale va pertanto accolto. Inammissibile, invece, è il ricorso incidentale, seppur condizionato. È sempre necessario, infatti, che il ricorso incidentale, ancorché qualificato come condizionato, sia giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ossia la soccombenza, sicché non può essere proposto dalla parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel giudizio di appello, per sollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi;
in difetto di una norma che, per il giudizio di legittimità, fissi una regola analoga a quella di cui all'art. 346 c.p.c., l'accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riproposizione nel giudizio di rinvio di dette questioni (cfr., fra le tante, Cass., 20 novembre 1987 n. 8544; 29 luglio 1994 n. 7141; 22 aprile 1997 n. 3463; 7 marzo 2001 n. 3341). Nel caso in esame la Cassa Edile è risultata totalmente vittoriosa in appello, sulla scorta della ritenuta prescrizione decennale decorrente dal giudicato, senza che il Tribunale esaminasse alcuno dei motivi di doglianza dedotti. Gli stessi, pertanto, potranno essere riproposti al giudice di rinvio. 10 In conclusione, il ricorso principale va accolto mentre quello incidentale condizionato va dichiarato inammissibile;
la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Ancona. Il giudice di rinvio applicherà il seguente principio di diritto: "Il credito per gli interessi costituisce un'obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella principale, e perciò soggetta ad un proprio termine di prescrizione (art. 2948, n. 4, c.p.c.). Tale regola opera anche per gli interessi successivi alla sentenza di condanna (o al decreto ingiuntivo) passati in giudicato, operando il termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2953 c.c., solo per la somma capitale e per gli interessi maturati alla data della pronuncia di condanna". Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona. Così deciso in Roma il 20 settembre 2001. Il PresidentePresidente Il cons. estensore 3 0 3 1 A I 5 S . D S . T , A R N IL CANCELLIER Earsell O T A L , ' L 3 A L 7 O L S - E E B 8 Depositato in Cancelleria' P I D - S 1 D I I S 1 22 GEN. 2002 N A N T G oggi, E E S O S G O I A P G A CANCELLIERE D E M I L E O , T A O T A D I R L R T E I L S T I E D N G D E E O S R E 11