TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/02/2026, n. 3416
TAR
Ordinanza collegiale 20 giugno 2025
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TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e obbligo di pubblicare l'elenco graduato di tutti i candidati idonei

    La Corte ha ritenuto che la disciplina del concorso, prevista da norme di legge ordinaria speciale, esclude la necessità di una graduatoria estesa agli idonei. Inoltre, la pubblicazione di una graduatoria di idonei non è ritenuta un mezzo necessario per superare il precariato scolastico e non incide sul diritto dei ricorrenti di richiedere la conversione del contratto a termine.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della clausola 5 dell’accordo quadro sui meccanismi di scorrimento automatico delle graduatorie

    La Corte ha respinto questo motivo, affermando che le norme ordinarie richiamate sono derogate dalla lex specialis che disciplina il concorso. Non sono stati forniti elementi per ritenere che in caso di mancato superamento del periodo di prova da parte dei vincitori non si procederà allo scorrimento degli idonei.

  • Rigettato
    Irragionevolezza dell'esclusione degli idonei dalle future assunzioni

    La Corte ha respinto questo motivo, ritenendo che non è stata accertata l'esclusione dei ricorrenti da future assunzioni e che le leggi e i principi ordinari richiamati sono derogati dalla legge ordinaria speciale che disciplina il concorso.

  • Rigettato
    Violazione degli art. 399 e 440 del d. lgs. 297/94 e del principio di buona amministrazione di cui all’art. 41 della Cdfue

    La Corte ha respinto questo motivo, affermando che le norme ordinarie richiamate sono derogate dalla lex specialis che disciplina la procedura concorsuale. Non sussistono elementi per ritenere che in caso di mancato superamento del periodo di prova da parte dei vincitori non si procederà allo scorrimento degli idonei.

  • Rigettato
    Mancata pubblicazione di un elenco graduato di tutti i candidati idonei

    La Corte ha ritenuto che la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale è di mera aspettativa all'assunzione, non tutelabile in questa fase, data l'ampia discrezionalità della Pubblica Amministrazione. La disciplina concorsuale riconosce la possibilità di integrazione della graduatoria a seguito di rinunce, ma tale facoltà non è impedita dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei. I ricorrenti possono esercitare il diritto di accesso per verificare la propria posizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/02/2026, n. 3416
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3416
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo