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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4652/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4652/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
di pr RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DO MB, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 04.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 4652/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.06.2025 [nata a [...]_1 Parte_1
PE NO (SA) il 25.12.1973 (C.F. )] ha chiesto C.F._1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in data
[...] C.F._2
13.09.2001 a Pomigliano D'arco (NA), dal quale erano nati due figli, Per_1
(05.02.2003) e (23.09.2009), esponendo che la comunione spirituale e Persona_2 materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza n. 4727/2023 pubbl. il 26.10.2023.
La ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto del figlio minore e il collocamento presso di sé nella casa familiare che lascerà entro il termine già previsto in sede di separazione;
2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento pari a euro 400,00 in favore dei figli, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) la percezione integrale dell'assegno unico.
Con le note del 4.11.2025 si costituiva e le parti davano atto di aver CP_1 raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. Affidare il figlio minore (nato a [...] -Na- il Persona_3
23.09.2009), in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
2. Collocare i figli presso la madre nell'attuale casa familiare sita in Eboli (SA), via
AN Vito al Sele, s.n.c., costituita esclusivamente da appartamento al primo piano, di cui il sig. è detentore, essendo comproprietario con i propri germani CP_1 nella misura di 1/5 ciascuno, e, comunque, con esclusione della porzione di fabbricato a piano terra, costituita da altro appartamento e depositi, e del
2 Proc. R.G. n. 4652/2025
soprastante sottotetto, beni questi pure rientranti tutti nella comunione ereditaria del resistente con i propri germani, mentre è incluso l'utilizzo di un posto auto - che nel tempo potrà cambiare collocazione per sopravvenute esigenze - nell'area circostante il fabbricato di comproprietà . CP_1
3. La sig.ra sin d'ora si obbliga a liberare tale Parte_1 appartamento, attuale casa coniugale con il posto auto, entro ottobre 2026, così come previsto dagli accordi di separazione e a trasferirsi con i figli in diversa abitazione, comunicando tempestivamente il nuovo indirizzo del figlio minore all'altro genitore.
4. Il sig. si è già trasferito in altra abitazione e la sig.ra CP_1 Parte_1
si è già accollata in via esclusiva le spese relative a tasse, servizi (anche
[...] di vigilanza) e utenze dell'immobile adibito a casa coniugale.
5. Le parti concordano che al momento del rilascio da parte della sig.ra
[...]
dell'attuale immobile adibito a casa familiare la stessa potrà Parte_1 portare con sé la biancheria del proprio corredo nuziale, tutti gli elettrodomestici, incluso il frigorifero attualmente presente nella cucina, la mobilia e gli arredi e la stufa a pallet collegata ai termosifoni, ad eccezione dei mobili che arredano la cucina, con relativo tavolo e sedie e piano cottura ad eccezione dello scrittolo antico già della famiglia;
beni che, pertanto, rimarranno nella esclusiva CP_1 disponibilità di . CP_1
6. Obbligo dei coniugi di concordare tra loro le scelte relative a tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute, lo sviluppo e l'istruzione del figlio minore, fino al raggiungimento della sua maggiore età, tenuti presenti gli interessi e le naturali tendenze dello stesso.
7. Il padre, , potrà vedere il figlio minore e tenerlo con sé ogni qualvolta CP_1 lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, almeno secondo il seguente calendario di visita -lasciando comunque ampio spazio decisionale al minore per la salvaguardia della serenità dello stesso-:
a) durante l'anno scolastico: facoltà-onere del padre di vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dello stesso, due pomeriggi infrasettimanali, precisamente i giorni di lunedì e giovedì, ovvero in giornate
3 Proc. R.G. n. 4652/2025
diverse in caso di sopravvenuti impedimenti, oltre che, a settimane alterne, il sabato, dalle ore 16.00, e l'intera domenica, fino alle ore 20.00;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: facoltà-onere del padre di tenere e portare con sé il figlio minore la metà delle vacanze natalizie con modalità tali da consentire al figlio di trascorrere ad anni alterni il 24 e il 25 dicembre con uno dei genitori ed il 31 dicembre e il 01 gennaio con l'altro;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: facoltà-onere del padre di tenere e portare con sé il figlio minore la metà delle vacanze pasquali con modalità tali da consentire al figlio di trascorrere ad anni alterni Pasqua con uno dei genitori e il giorno seguente con l'altro;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni nell'anno scolastico successivo: facoltà-onere del padre di tenere e portare con sé il figlio minore per un periodo complessivo di quindici giorni, anche non continuativi, che sarà individuato di anno in anno dallo stesso padre e comunicato all'altro genitore;
e) con riferimento a ponti e/o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: facoltà-onere del padre di tenere e portare con sé il figlio minore ad anni alterni nelle seguenti giornate: 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 02 novembre, 08 dicembre.
1) I genitori hanno facoltà di trascorrere con il figlio minore i giorni delle relative feste (compleanno, onomastico ecc.) insieme in un locale pubblico, salvo diverso accordo tra loro, consentendo, in mancanza di accordo, al figlio minore di trascorrere la mattinata con uno dei genitori e il pomeriggio con l'altro genitore ad anni alterni.
2) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, come di seguito esplicato:
a) versando a , quale genitore collocatario, entro il giorno Parte_1 venti di ogni mese, l'importo mensile di euro 202,50 (duecentodue/50) a figlio,
4 Proc. R.G. n. 4652/2025
importo rivalutato dal novembre 2024 al settembre 2025 e sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione nel mese di novembre anno 2026, base mese di novembre, al seguente codice IBAN :
6980760115200001045738141.
b) con riferimento al figlio maggiorenne - ad oggi impegnato nella Persona_4 ricerca di lavoro attraverso concorsi e agli studi universitari-, versando il 50% delle relative spese mediche straordinarie e di istruzione-ove a carico dei genitori-, che dovranno essere previamente concordate, compatibili con la situazione economica familiare (a titolo di esempio, università pubblica) e documentate;
documentale;
c) con riferimento al figlio minore , versando il 50% delle Persona_3 relative spese mediche straordinarie e di istruzione, che pure dovranno essere previamente concordate, compatibili con la situazione economica familiare e documentate, con le precisazioni di cui al seguente punto 10.
8) Obbligo a carico dei sigg. e di conservare il Parte_1 CP_1 conto cointestato su cui attualmente viene accreditata l'indennità di frequenza
(invalidità civile) del figlio minore , con obbligo di accredito Persona_3 sullo stesso di quanto dovuto a detto minore a qualsivoglia titolo per future mensilità, oltre che per arretrati, e con obbligo, a carico del genitore prelevante, di rendicontazione all'altro genitore entro un mese dall'operazione di prelievo effettuata. Con la precisazione che le somme prelevate da tale conto dovranno essere utilizzate – scopo ex lege – esclusivamente per spese straordinarie del figlio minore, che dovranno essere comunque previamente concordate e opportunamente documentate, solo l'eventuale residuo importo – ove occorre – verrà corrisposto dai due genitori nella misura del 50% ciascuno.
9) Stabilire in favore della signora l'assegno unico dovuto Parte_1 ex lege per i figli nella misura del 100%.
10) Nulla a titolo di assegno di mantenimento per , Parte_1 economicamente autosufficiente.
11) Con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con conclusioni congiunte, sin d'ora le parti rinunciano ad ogni reciproca azione
5 Proc. R.G. n. 4652/2025
giudiziale, civile e penale e danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
All'udienza del 04.12.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti chiedevano di recepire l'accordo raggiunto e il G.D., preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 4727/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 26.10.2023, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.; pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
)] in data 13.09.2001 a Pomigliano D'arco (NA), C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 123, Parte II Serie A anno 2001;
6 Proc. R.G. n. 4652/2025
- recepisce le condizioni concordate dalle parti depositate telematicamente in data
04.11.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'arco (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
7
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4652/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
di pr RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DO MB, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 04.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 4652/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.06.2025 [nata a [...]_1 Parte_1
PE NO (SA) il 25.12.1973 (C.F. )] ha chiesto C.F._1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in data
[...] C.F._2
13.09.2001 a Pomigliano D'arco (NA), dal quale erano nati due figli, Per_1
(05.02.2003) e (23.09.2009), esponendo che la comunione spirituale e Persona_2 materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza n. 4727/2023 pubbl. il 26.10.2023.
La ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto del figlio minore e il collocamento presso di sé nella casa familiare che lascerà entro il termine già previsto in sede di separazione;
2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento pari a euro 400,00 in favore dei figli, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) la percezione integrale dell'assegno unico.
Con le note del 4.11.2025 si costituiva e le parti davano atto di aver CP_1 raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. Affidare il figlio minore (nato a [...] -Na- il Persona_3
23.09.2009), in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
2. Collocare i figli presso la madre nell'attuale casa familiare sita in Eboli (SA), via
AN Vito al Sele, s.n.c., costituita esclusivamente da appartamento al primo piano, di cui il sig. è detentore, essendo comproprietario con i propri germani CP_1 nella misura di 1/5 ciascuno, e, comunque, con esclusione della porzione di fabbricato a piano terra, costituita da altro appartamento e depositi, e del
2 Proc. R.G. n. 4652/2025
soprastante sottotetto, beni questi pure rientranti tutti nella comunione ereditaria del resistente con i propri germani, mentre è incluso l'utilizzo di un posto auto - che nel tempo potrà cambiare collocazione per sopravvenute esigenze - nell'area circostante il fabbricato di comproprietà . CP_1
3. La sig.ra sin d'ora si obbliga a liberare tale Parte_1 appartamento, attuale casa coniugale con il posto auto, entro ottobre 2026, così come previsto dagli accordi di separazione e a trasferirsi con i figli in diversa abitazione, comunicando tempestivamente il nuovo indirizzo del figlio minore all'altro genitore.
4. Il sig. si è già trasferito in altra abitazione e la sig.ra CP_1 Parte_1
si è già accollata in via esclusiva le spese relative a tasse, servizi (anche
[...] di vigilanza) e utenze dell'immobile adibito a casa coniugale.
5. Le parti concordano che al momento del rilascio da parte della sig.ra
[...]
dell'attuale immobile adibito a casa familiare la stessa potrà Parte_1 portare con sé la biancheria del proprio corredo nuziale, tutti gli elettrodomestici, incluso il frigorifero attualmente presente nella cucina, la mobilia e gli arredi e la stufa a pallet collegata ai termosifoni, ad eccezione dei mobili che arredano la cucina, con relativo tavolo e sedie e piano cottura ad eccezione dello scrittolo antico già della famiglia;
beni che, pertanto, rimarranno nella esclusiva CP_1 disponibilità di . CP_1
6. Obbligo dei coniugi di concordare tra loro le scelte relative a tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute, lo sviluppo e l'istruzione del figlio minore, fino al raggiungimento della sua maggiore età, tenuti presenti gli interessi e le naturali tendenze dello stesso.
7. Il padre, , potrà vedere il figlio minore e tenerlo con sé ogni qualvolta CP_1 lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, almeno secondo il seguente calendario di visita -lasciando comunque ampio spazio decisionale al minore per la salvaguardia della serenità dello stesso-:
a) durante l'anno scolastico: facoltà-onere del padre di vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dello stesso, due pomeriggi infrasettimanali, precisamente i giorni di lunedì e giovedì, ovvero in giornate
3 Proc. R.G. n. 4652/2025
diverse in caso di sopravvenuti impedimenti, oltre che, a settimane alterne, il sabato, dalle ore 16.00, e l'intera domenica, fino alle ore 20.00;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: facoltà-onere del padre di tenere e portare con sé il figlio minore la metà delle vacanze natalizie con modalità tali da consentire al figlio di trascorrere ad anni alterni il 24 e il 25 dicembre con uno dei genitori ed il 31 dicembre e il 01 gennaio con l'altro;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: facoltà-onere del padre di tenere e portare con sé il figlio minore la metà delle vacanze pasquali con modalità tali da consentire al figlio di trascorrere ad anni alterni Pasqua con uno dei genitori e il giorno seguente con l'altro;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni nell'anno scolastico successivo: facoltà-onere del padre di tenere e portare con sé il figlio minore per un periodo complessivo di quindici giorni, anche non continuativi, che sarà individuato di anno in anno dallo stesso padre e comunicato all'altro genitore;
e) con riferimento a ponti e/o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: facoltà-onere del padre di tenere e portare con sé il figlio minore ad anni alterni nelle seguenti giornate: 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 02 novembre, 08 dicembre.
1) I genitori hanno facoltà di trascorrere con il figlio minore i giorni delle relative feste (compleanno, onomastico ecc.) insieme in un locale pubblico, salvo diverso accordo tra loro, consentendo, in mancanza di accordo, al figlio minore di trascorrere la mattinata con uno dei genitori e il pomeriggio con l'altro genitore ad anni alterni.
2) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, come di seguito esplicato:
a) versando a , quale genitore collocatario, entro il giorno Parte_1 venti di ogni mese, l'importo mensile di euro 202,50 (duecentodue/50) a figlio,
4 Proc. R.G. n. 4652/2025
importo rivalutato dal novembre 2024 al settembre 2025 e sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione nel mese di novembre anno 2026, base mese di novembre, al seguente codice IBAN :
6980760115200001045738141.
b) con riferimento al figlio maggiorenne - ad oggi impegnato nella Persona_4 ricerca di lavoro attraverso concorsi e agli studi universitari-, versando il 50% delle relative spese mediche straordinarie e di istruzione-ove a carico dei genitori-, che dovranno essere previamente concordate, compatibili con la situazione economica familiare (a titolo di esempio, università pubblica) e documentate;
documentale;
c) con riferimento al figlio minore , versando il 50% delle Persona_3 relative spese mediche straordinarie e di istruzione, che pure dovranno essere previamente concordate, compatibili con la situazione economica familiare e documentate, con le precisazioni di cui al seguente punto 10.
8) Obbligo a carico dei sigg. e di conservare il Parte_1 CP_1 conto cointestato su cui attualmente viene accreditata l'indennità di frequenza
(invalidità civile) del figlio minore , con obbligo di accredito Persona_3 sullo stesso di quanto dovuto a detto minore a qualsivoglia titolo per future mensilità, oltre che per arretrati, e con obbligo, a carico del genitore prelevante, di rendicontazione all'altro genitore entro un mese dall'operazione di prelievo effettuata. Con la precisazione che le somme prelevate da tale conto dovranno essere utilizzate – scopo ex lege – esclusivamente per spese straordinarie del figlio minore, che dovranno essere comunque previamente concordate e opportunamente documentate, solo l'eventuale residuo importo – ove occorre – verrà corrisposto dai due genitori nella misura del 50% ciascuno.
9) Stabilire in favore della signora l'assegno unico dovuto Parte_1 ex lege per i figli nella misura del 100%.
10) Nulla a titolo di assegno di mantenimento per , Parte_1 economicamente autosufficiente.
11) Con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con conclusioni congiunte, sin d'ora le parti rinunciano ad ogni reciproca azione
5 Proc. R.G. n. 4652/2025
giudiziale, civile e penale e danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
All'udienza del 04.12.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti chiedevano di recepire l'accordo raggiunto e il G.D., preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 4727/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 26.10.2023, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.; pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
)] in data 13.09.2001 a Pomigliano D'arco (NA), C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 123, Parte II Serie A anno 2001;
6 Proc. R.G. n. 4652/2025
- recepisce le condizioni concordate dalle parti depositate telematicamente in data
04.11.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'arco (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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