Sentenza 14 novembre 2006
Massime • 1
Non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza la cui motivazione non sia stata ancora depositata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2006, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 14/11/2006
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 1569
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 043885/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI NZ, N. IL 18/06/1937
2) IA CA, N. IL 29/10/1932;
avverso ORDINANZA del 10/10/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 10 - 19 Ottobre 2005 la Corte d'appello di Milano disponeva la correzione del dispositivo della sentenza emessa il 16 Settembre 2005 nel processo a carico di AB AR e RT NZ, mediante l'aggiunta del riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, materialmente omessa, sebbene ritenuta nella motivazione.
Avverso l'ordinanza proponevano ricorso per Cassazione i difensori, deducendo la violazione di legge, giacché nel sistema processuale non sarebbe previsto alcun istituto che consenta al giudice di rimediare ad un lapsus calami: tanto più, se concernente la riqualificazione giuridica, ex art. 597 c.p., così da investire la procedibilità stessa del reato. Il dispositivo, secondo i ricorrenti, sarebbe sottratto alla procedura di correzione di errore materiale;
almeno fino al deposito della motivazione, che sola consentirebbe la verifica della rispondenza tra la statuizione imperativa e la relativa giustificazione. A loro avviso, il rimedio di cui al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p., sarebbe, poi, tanto più inammissibile, laddove si modifichi il contenuto essenziale della decisione: dovendosi, in tal caso, ricorrere all'impugnazione ordinaria per error in indicando, sia che consista in un errore-vizio, sia in un errore ostativo. Nella specie, la correzione avrebbe importato l'inserimento di un'aggravante che rendeva procedibile d'ufficio il reato ex articolo 646 c.p. - così riqualificata l'originaria imputazione di truffa - esorbitando dai limiti consentiti dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Non può essere impugnata autonomamente l'ordinanza di correzione di errore materiale, avulsa dalla sentenza motivata e resa pubblica. E ciò, innanzitutto per il principio generale di cui all'art. 586 c.p.p., da interpretare estensivamente, come inclusivo di un'ordinanza che, pur successiva al dibattimento, resta accessoria ad un provvedimento principale, qual'è la sentenza, assolvendo mera funzione integrativa:
come tale, non dotata, quindi, di contenuto autosufficiente e di vita processuale autonoma. Gli stessi ricorrenti, del resto, ammettono che non si possa neppure conoscerne la reale portata - se di mera rettifica materiale o piuttosto, come da essi censurato, di reale emendamento contenutistico - se non la si ponga in relazione con il testo della sentenza, completo di motivazione e dispositivo. Solo che da tale premessa esatta non traggono la conseguenza logica: che non è l'inammissibilità - illico et immediate sanzionabile dal giudice superiore - di un'ordinanza di correzione anteriore al deposito della sentenza;
bensì all'opposto, l'improponibilità di un impugnazione diretta ed intempestiva di un provvedimento il cui eventuale sconfinamento dai limiti consentiti dall'articolo 130 c.p.p., non potrebbe neppure essere scrutinato dal giudice superiore senza il termine di raffronto.
Oltre a ciò, la tesi che l'ordinanza di correzione debba essere necessariamente successiva al deposito della sentenza motivata - quando la motivazione non sia resa pubblica contestualmente al dispositivo - non ha pregio. Essa mostra di credere che la motivazione sia un "posterius" rispetto al dispositivo: come, cioè, se la sua stesura fosse opera creativa dell'estensore (di norma, anche relatore). Al contrario, essa preesiste alla formula precettiva finale, essendo appunto il percorso logico analitico-deduttivo, in fatto e diritto, seguito dai giudici in Camera di consiglio che ne giustifica la decisione. Come tale, essa preesiste alla lettura in pubblica udienza del dispositivo ed è dunque già nota al collegio, consentendogli di apprezzare immediatamente eventuali lacune o errori materiali di quest'ultimo, a nulla rilevando che la sua stesura ricostruttiva sia posticipata entro i termini di legge. Nel senso dell'inoppugnabilità autonoma dell'ordinanza che decide in tema di correzione di errore materiale si è già espressa questa Corte: sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni e dei relativi strumenti, sancito dall'articolo 568 c.p.p., comma 1, (in assenza di specifica previsione legale in subiectamaterià), sia perché il richiamo contenuto nell'art. 130 c.p.p., comma 2, alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 c.p.p., dev'essere inteso nel solo senso che vanno osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione;
e non certo che possa anche essere impugnato, di per se solo, il provvedimento che definisce la procedura in questione (Cass., sez. 1^, 25 Giugno 2002, n. 26673;
Cass., sez. 1^, 8 Maggio 2002, n. 23176). Ulteriore conforto alla tesi proviene dall'evoluzione storica dell'istituto.
Al riguardo, si osserva come l'articolo 149 c.p.p., del 1930, nella sua versione originaria non prevedeva garanzie per la parte privata nello svolgimento della procedura camerale di correzione dell'errore materiale: e proprio per tale motivo era stato oggetto di due pronunzie della Corte costituzionale dichiarative dell'illegittimità parziale (Corte Cost. 14 Aprile 1969 n. 89, che aveva eliminato l'inciso "se possibile" riferito al citazione della parte interessata;
Corte cost. 6 Luglio 1972, n. 122, che aveva dichiarato illegittimo il comma 1 nella parte in cui non prevedeva che all'interessato fosse nominato d'ufficio un difensore, ove non ne avesse nominato uno di fiducia, e conseguentemente non prevedeva che al difensore fosse notificato avviso della data della discussione). E tuttavia, la norma previgente contemplava, al comma 4, la ricorribilità per Cassazione dell'ordinanza di correzione: sia pure limitata, con interpretazione giurisprudenziale restrittiva, al solo provvedimento positivo, e non pure al rigetto dell'istanza. Tale previsione di impugnabilità non è stata ripetuta nell'art. 130 c.p.p., del 1988; e la relazione ministeriale sull'istituto in questione fa riferimento soltanto all'adeguamento del relativo procedimento alle citate pronunzie della Corte costituzionale, mediante la garanzia del contraddittorio propria del rito camerale (art. 127 c.p.p.). Per completezza di analisi, si osserva come a conclusioni identiche si è pervenuti anche nella giurisprudenza civile di questa Corte, pur se talvolta sulla base di diversi percorsi argomentativi. Nell'ambito di una disamina di un istituto di portata generale appare significativo e merita perciò di essere citato l'orientamento omologo, secondo cui il provvedimento di correzione ha natura ordinatoria, onde non è impugnabile a norma dell'articolo 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha quindi rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, dalla sentenza medesima, in parte qua, la sua validità, così da non esprimere un proprio contenuto precettivo: come agevolmente desumibile dalla dizione dell'art. 288 c.p.c., comma 4, secondo cui le sentente possono essere impugnate relativamente alle parti corrette (Cass. civ., sez. 1^, 30 Settembre 2003 - 5 Maggio 2004, n. 8543; Cass., sez. Lavoro, 29 Novembre 1993, n. 11809). Sotto altro profilo, si è motivata l'inammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., perché l'ordinanza di correzione di errore materiale avrebbe natura amministrativa (Cass. civ., sez. 1^, 28 Dicembre 2004, n. 24061). La statuizione di inammissibilità del presente ricorso per Cassazione preclude la disamina delle censure ivi contenute circa la violazione dei limiti legali della correzione materiale di cui all'art. 130 c.p.p., che resta quindi impregiudicata. Salvo osservare, a titolo di obiter dictum, che la sentenza, quale espressione di volontà oggettiva inscindibilmente costituita dalla parte motiva e dal dispositivo, è sempre da esaminare congiuntamente - nei limiti, beninteso invalicabili, segnati dagli artt. 130 e 547 c.p.p. - senza affermazioni preconcette di primazia logica, o peggio di autosufficienza autarchica del dispositivo: che ne snaturerebbe la fisionomia armonica, trasformandolo in una sorta di responso oracolare cui piegare, nella sua intangibilità, la motivazione, redatta - ma non pensata - ex post. Con il rischio, tutt'altro che teorico di una rappresentazione infedele del decisum per l'impossibilità di conciliare l'iter argomentativo storicamente affermatosi in sede deliberante con il precetto finale erroneamente o incompiutamente riassunto nel dispositivo, se ritenuto, in ipotesi, a priori insuscettibile di rettifica.
Il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali e pro capite della somma di Euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2007