Sentenza 25 agosto 2016
Massime • 1
I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la " mancanza di un preventivo consenso" dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha precisato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può, invece, opporre un " espresso dissenso" al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, in presenza del quale l'eventuale accertamento effettuato dalla P.G. è illegittimo ed i suoi risultati inutilizzabili).
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a cura degli avv.ti SILVIO BRUCOLI * e LAURA DANIELE** Introduzione La sicurezza stradale, coinvolgendo la generalità dei consociati, costituisce uno degli ambiti nei quali è particolarmente avvertita l'esigenza di sicurezza e prevenzione. Con il preciso intento di affrontare efficacemente la criticità cui ha dato luogo la diffusione dei reati connessi alla circolazione stradale e di rispondere all'estesa domanda di sicurezza e giustizia proveniente dall'opinione pubblica, il legislatore, con la legge 23 marzo 2016 n.41, ha introdotto i reati di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), unitamente a disposizioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2016, n. 52877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52877 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2016 |
Testo completo
528 7 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 25/08/2016 Composta da: Sent. n. sez. hh · Presidente - MAURIZIO FUMO - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.30055/2016 MARIAPIA GAETANA SAVINO RA LI ND EL RI MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/09/2015 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/08/2016, la relazione svolta dal Consigliere MARIAPIA GAETANA SAVINO Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI сиделаche ha concluso per i ciet un subordire le veusione dille quatiful alle Senior Verile Udit i difensor Avv.; Mosin DI Urso In fatto e in diritto RD AR ha proposto proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando, con un primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità dei risultati del test ematico in quanto il prelievo è stato effettuato senza il consenso dell'interessato, benché l'esame ematologico sia stato eseguito per mere finalità di acquisizione della prova e non per finalità sanitarie, quindi al di fuori del protocollo medico di pronto soccorso.. Con un secondo motivo deduce violazione della legge, in particolare violazione del divieto di reformatio in pejus, in quanto i giudici di seconde cure, nel tentativo di porre rimedio all'errore commesso dal primo giudice nella determinazione della pena, consistito nell'omettere il bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza ad effetto speciale dell'aver provocato un incidente stradale, circostanze che, per costante giurisprudenza di questa Corte. possono essere poste in bilanciamento fra loro elidendosi e tornando quindi alla pena base, hanno ritenuto di lasciare immutata la pena finale risultante dal calcolo operato con le suddette modalità dal primo giudice, ritenendola equa ed adeguata alla gravità del fatto, benchè essa risulti invece superiore alla pena base di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di multa (corrispondente al minimo edittale) che avrebbe dovuto correttamente irrogarsi previo bilanciamento fra le attenuanti generiche e l'attenuante contestata della causazione di sinistro stradale. Ritenuto in diritto Il primo motivo è infondato L'art. 186 C.d.S.. comma 5 prevede che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico, su richiesta degli organi della polizia stradale. viene effettuato da parte delle strutture sanitarie ove vengono ricoverati, che rilasciano ai predetti organi la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Il successivo art. 186 C.d.S., comma 6 statuisce che, qualora da tale accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini delle applicazioni delle sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ne discende che, in presenza dei presupposti di fatto indicati (coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria) l'accertamento del tasso alcoolemico, richiesto ai sanitari dagli organi della Polizia Giudiziaria, è utilizzabile per l'affermazione di responsabilità dell'interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia prestato all'effettuazione dell'accertamento stesso. 0 meno Al fine di tale utilizzabilità è dunque necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario della struttura presso cui è stato condotto il soggetto coinvolto in sinistro 1 stradale, nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso che preveda esami ematologici per fini diagnostici e terapeutici. Ove sia contemplato fra gli accertamenti clinici, anche il prelievo ematico, gli organi di P.G. sono legittimati a richiedere l'accertamento del tasso alcoolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso. E' evidente che il problema non si pone quando il prelievo ematico o di altri campioni biologici sia disposto dai sanitari per finalità diagnostiche e terapeutiche in quanto in tal caso soccorre il consenso informato che deve essere comunque richiesto al paziente per finalità di cura.. Nelle pronunce di questa Corte sull'argomento (,Sez. 4, n. 8041 21/12/2011 rv. 252031, n. 1827 del 04/11/2009, Boraco, Rv. 245997; n. 4118 del 09/12/2008, Rv. 242834, Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012 Rv. 254933, n. 26108 del 16/05/2012, Pesaresi, Rv. 253596; Sez.
4.. n. 10286 del 4/11/2008, Esposito, rv. 242769), si è posto in evidenza l'assenza di ogni riferimento al consenso dell'interessato nel testo dell'art. 186 co. 5, che richiede, come unica condizione per la richiesta da parte della PG di accertamento del tasso alcolemico, l'oggettiva situazione di affidamento della persona coinvolta nell'incidente al personale medico per l'apprestamento di cure. Proprio perché espressamente presa in considerazione dal legislatore, qualora la richiesta della polizia stradale rendesse necessario il consenso dell'interessato per l'acquisizione dei dati concernenti il tasso alcolemico, la norma lo avrebbe previsto in modo esplicito. Al contrario, la sola condizione posta dall'art. 186, comma 5 (e dall'art. 187, co. 3), è quella dell'essere in presenza di "conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche". Il conducente può, però, opporsi ad essere sottoposto alle cure mediche (quindi, al prelievo di sangue finalizzato anche all'accertamento del tasso alcol emico) disposte dai sanitari in esecuzione del protocollo di pronto soccorso cui si è fatto riferimento, ma il rifiuto di sottoporsi a tali accertamenti, previsti dall'art. 186 co 5 c.d.s., . è penalmente sanzionato dall'art. 186 co 7 c.d.s.. Questa Corte ha posto in evidenza, nelle richiamate sentenze, che proprio dalla previsione della rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, si ricava la mancata previsione, nell'art. 186 co 5 (come nell'art. 187) di un preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo;
difatti la sanzione penale prevista in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni (Sez. 4, n 41del21/12/2011 Pasolini, Rv.252031). Diversa è invece l'ipotesi in cui i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente ad 2 шво esame del sangue e sia ugualmente avanzata dagli organi di p.g. la richiesta di effettuare l'analisi del tasso alcoolemico. sul soggettoNel caso in cui il prelievo ematico o di altri campioni biologici venga eseguito sottoposto a cure mediche unicamente per l'intervenuta richiesta della p.g., e, quindi, esclusivamente per l'accertamento del tasso alcolemico, e non per finalità di cura, si è posto il problema se per la effettuazione del prelievo finalizzato solo all'accertamento del tasso alcolemico, debba essere prestato un apposito consenso oppure sia sufficiente l'assenza di un dissenso dell'interessato, discendendo implicazioni diverse dall'una 0 espresso dall'altra ermeneutica. opzione Ed, infatti, se basta "il dissenso espresso dell'interessato" gli organi di P.G. possono richiedere ai sanitari l'effettuazione del prelievo ematico e,quindi, dell'accertamento del tasso alcolemico, ancorché gli stessi non abbiano ritenuto necessario di sottoporre l'interessato a cure mediche. deducendo il consenso di quest' ultimo, (ovviamente previa informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico, trattandosi pur sempre di un consenso informato) anche da un atteggiamento positivo, sebbene verbalmente non espresso;
diversamente, se si richiede "il consenso dell'interessato" è ovvio che esso debba essere espresso, non potendosi desumere da comportamenti concludenti. Questa Corte ha ritenuto che sia sufficiente la mancanza di un espresso dissenso dell'interessato all'esecuzione del prelievo ematico per l'utilizzabilità processuale dei relativi risultati e che non occorra la prestazione di un apposito consenso;
opzione interpretativa, quella di ritenere che per l'utilizzabilità processuale dell'accertamento del tasso alcolemico, acquisito con le modalità sopra descritte, sia sufficiente l'assenza di un dissenso espresso dell'interessato", mutuata dalla "1 previsione dell'art. 186 C.d.S., comma 7, in cui è il termine "rifiuto" da parte del conducente. utilizzato con riferimento all'accertamento del tasso alcolemico (anche con riguardo al comma 5 dello stesso articolo), sta ad indicare, nel suo significato lessicale, la volontà di opporsi espressamente (con qualsiasi modalità) ad una richiesta di fare o subire un qualche cosa. In conclusione, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e al prelievo ematico, la richiesta degli organi di P.G. di effettuare l'analisi del tasso alcolemico, in presenza di un dissenso espresso dell'interessato, è illegittima e, quindi, l'eventuale accertamento. comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il soggetto interessato può dunque opporre il rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all'accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona, e non nella ipotesi in cui il prelievo 3 шво ematico sia stato effettuato presso una struttura ospedaliera nell'ambito del protocollo medico di pronto soccorso, per finalità di cura a seguito di incidente stradale;
ne' rileva, con riferimento a prelievo effettuato in esecuzione del protocollo di pronto soccorso a seguito di incidente, che possa esservi stata anche una richiesta della Polizia Giudiziaria. Si può quindi concludere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 186 C.d.S., comma 5, la richiesta della p.g. di accertamento del tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche può legittimamente essere l'unica condizione di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. Può dunque condividersi il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui "i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la "mancanza di consenso" dell'interessato. In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo "dissenso espresso". (Sez. 4, Sentenza n. 6755 del 06/11/2012 Rv. 254931, sez. 4, n. 26108 del 16/05/2012 Rv. 253596). Peraltro la legittimità della mancata previsione di un previo consenso all'accertamento mediante esame ematologico è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 238/1996, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p., comma 2, "nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge", ha anche segnalato come ".... in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria). La questione di costituzionalità della norma sul prelievo ematico in soggetto sottoposto a cure mediche, indipendentemente da un espresso consenso. era stata già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 194 del 1996, ha escluso 4 Шwls l'illegittimità costituzionale denegando, tra l'altro, la denunziata violazione, nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza,. dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge". Sulla scorta dei principi affermati nelle due citate pronunce, si è ritenuto che la Corte Costituzionale abbia riconosciuto la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove, nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Il secondo motivo è fondato. Occorre innanzitutto ricordare che, secondo costante indirizzo di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, quando le circostanze aggravanti ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale e di guida in orario notturno, previste per il reato di guida in stato di ebbrezza. concorrono con le circostanze attenuanti generiche, deve procedersi al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. che, in caso di equivalenza, comporta l'applicazione della pena che sarebbe inflitta come se non ricorresse alcuna delle circostanze in comparazione. (Nella fattispecie. all'esito del giudizio di bilanciamento, sono state ritenute corrette l'irrogazione delle pene parametrate sull'art. 186, lett. c), cod. strada e l'esclusione dell'applicazione dell'art. 63 cod.pen.).(Sez. 4, n. 7460 del 13/11/2012 Cc. Rv. 254475Sez. 4, n. 7460 del 13/11/2012 cc. rv. 25 4475). Orbene, il giudice di primo grado, pur riconoscendo l'equivalenza fra l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e le attenuanti generiche, non ha fatto corretta applicazione del procedimento di comparazione delle riconosciute circostanze, in quanto, anziché applicare la pena prevista per il reato di cui all'art. 186 lett c) cds previa elisione dell'aumento e della diminuzione previsti rispettivamente per l'aggravante suindicata e per le attenuanti generiche, avendone ritenuto l'equivalenza, ha prima apportato la riduzione di un terzo (per le attenuanti generiche) della pena base, determinata in misura pari al minimo edittale di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda, pervenendo alla pena di quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, ed ha poi operato il raddoppio della pena, previsto per l'attenuante della verificazione di incidente stradale. pervenendo alla pena finale di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda. Inoltre non risulta aver tenuto conto dell'altra aggravante, pure contestata nell'imputazione, della guida in stato di ebbrezza in orario compreso fra le ore 22.00 della sera e le ore 7,00 del mattino, la quale prevede l'aumento della sola ammenda da un terzo alla metà (art. 186 sexies cds).. La Corte di Appello, pur riconoscendo l'erroneità del calcolo, ha ritenuto di non modificare la pena finale, che, per effetto del giudizio di equivalenza, avrebbe dovuto essere corrispondente alla pena 5 11/2 determinata per il reato semplice, con elisione degli aumenti e delle diminuzioni, lasciandola immutata sul rilievo che essa è comunque equa e proporzionata al fatto. In sostanza la Corte territoriale, pur riconoscendo che l' equivalenza fra le attenuanti generiche e l'aggravante del sinistro stradale avrebbe dovuto comportare l'applicazione della pena per il reato non circostanziato, ha tuttavia ritenuto che, in considerazione della gravità della condotta dell'imputato, quella pena superiore risultante da un calcolo non corretto dovesse essere mantenuta in quanto era congruo irrogare una pena più elevata del minimo edittale, “di fatto coincidente col risultato cui era pervenuto il giudice di primo grado". Osserva il Collegio che in tal modo la Corte di Appello, confermando la pena frutto dell'erroneo procedimento di comparazione delle circostanze riconosciute, ha finito con l'applicare una pena superiore a quella che il primo giudice aveva determinato per il reato semplice non circostanziato. Tale risultato integrerebbe la violazione del divieto della refomatio in pejus. Poiché non è chiaro il procedimento seguito dal giudice di primo grado anche in considerazione della omessa considerazione dell'altra aggravante contestata della guida in stato di ebbrezza in orario notturno, che non è stata esclusa nella sentenza ma di cui non risulta essersi tenuto conto nel calcolo della pena, si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza in relazione alla esplicitazione delle modalità di determinazione della pena.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 25.8.2016 il consigliere estensore Il Presidente Mariapia Savino Maurizio Fumo esui STATE CANCELLERIA 79001 14 DIC 2016 ILTUZ ARIO) GIUDIZIARIO ou ин 6