Articolo 3 della Legge 4 maggio 1983, n. 165
Articolo 2
Versione
24 maggio 1983
Art. 3.
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1982 e 1983 in complessive lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 maggio 1983