Articolo 6 della Legge 29 gennaio 1986, n. 26
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 marzo 1986
Art. 6.
Per i fini previsti dall'articolo 1 della presente legge:
a) la dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all' articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e' elevata di lire dieci miliardi per l'anno 1985, di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987. e 1988 e di lire trenta miliardi per l'anno 1989; tale incremento e' destinato ai settori di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 1 della presente legge e, nel loro ambito, con preferenza per le iniziative che comportino l'introduzione di innovazioni ad alta tecnologia, il trasferimento nella produzione di nuovi risultati della ricerca o quelle che incrementino l'occupazione;
b) la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste di cui all' articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , consolidato con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114 , e la legge 18 luglio 1980, n. 373 , e' elevata di lire nove miliardi per l'anno 1985, di lire quindici miliardi per l'anno 1986, di lire venti miliardi per l'anno 1987 e di lire ventinove miliardi per l'anno 1988 e di lire trenta miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995.
La dotazione complessiva del fondo e' destinata almeno per il 50 per cento, a partire dal 1986, ad interventi direttamente finalizzati ai settori di cui all'articolo 1 della presente legge. Per la predisposizione del piano di utilizzo del fondo previsto dall' articolo 3 della legge 18 luglio 1980, n. 373 , la Commissione prevista dall' articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , acquisisce il parere degli enti locali ed economici della provincia, nonche' delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'intervento a favore delle imprese avviene secondo criteri e priorita' fissati nel piano con particolare riguardo alle piccole e medie imprese comprese quelle cooperative ed artigiane;
c) la dotazione del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all' articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 , e' incrementata di lire due miliardi per l'anno 1985, di lire sei miliardi per l'anno 1986, di lire sette miliardi per l'anno 1987 e di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995.
L'attivita' del fondo e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1995.
Nota all'art. 6, primo comma, lettera a):
Il testo dell' art. 1 della legge n. 908/1955 e' il seguente:
" Art. 1 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia). - E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
Affluiscono al Fondo:
a) le disponibilita' sul Fondo E.R.P. triestino e le quote di ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso:
b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;
c) le quote di ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;
d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;
e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;
f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione".

Nota all' art. 6, primo comma, lettera b) :
L' art. 70 della legge costituzionale n. 1/1963 , cosi' dispone:
"Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al prefetto e quelli trasferiti alla regione - saranno esercitati dal commissario del Governo nella regione. Al commissario del Governo nella regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514 e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.
Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , e' consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.
Il commissario del Governo nella regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.
Alla stessa commissione il commissario del Governo potra' chiedere pareri non vincolanti per le sue attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.
Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento".
Successivamente l'articolo unico della legge 24 giugno 1966, n. 512 , ha cosi' disposto:
"Articolo unico. - Il fondo consolidato per le esigenze del territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , puo' essere destinato - previo parere della commissione prevista dal terzo comma dell'art. 70 della legge medesima - per non piu' di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in piu' anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso.
Il commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente puo' assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma".
Successivamente la legge n. 1114/1971 ha cosi' disposto:
"Art. 1. - Alla scadenza del decennio previsto dall' art. 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni 10.
Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'art. 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale.
Per la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512 . Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, e' sostituito con il nuovo termine di durata del fondo.
Art. 2. - All'onere di 9.700 milioni, relativo all'esercizio 1971, derivante dalla presente legge, si provvede quanto a milioni 4.850 con utilizzo del fondo iscritto al capitolo 3524 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a milioni 4.850 a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Il testo della legge n. 373/1980 , recante "Ulteriore proroga a rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 1. - Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114 , viene consolidato alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni 15.
La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.
Art. 2. - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali territoriali, dei loro consorzi nonche' di altri enti pubblici ed al cui finanziamento totale o parziale si provveda con fondi di cui all'articolo precedente, si applicano le disposizioni emanate in materia dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Restano salve le disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Ente autonomo del porto di Trieste previste dall' art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714 .
Art. 3. - Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1976, n. 512 , puo' essere impegnata per contributi pluriennali e' elevata da un terzo al 60 per cento.
I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all' art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 .
Il piano fissa le priorita' degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare.
Il piano e' reso pubblico e puo' essere rivisto annualmente.
Art. 4. - All'onere di lire 20.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Nota all' art. 6, primo comma, lettera c) :
L' art. 5 della legge n. 700/1975 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 2, terzo comma) stabilisce che:
"Per tutta la durata della presente legge e' riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facolta' di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
La misura del diritto di cui al precedente comma sara' determinata con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta, della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo.
Il diritto non potra' determinarsi in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare dei tributi non applicati.
All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze.
I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche.
Alla gestione del fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvede la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia.
Le spese di amministrazione del detto fondo sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato a agricoltura di Gorizia.
Il bilancio del fondo costituisce un allegato al bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.
Per i prodotti di cui alla tabella A che non siano gia' soggetti a disciplina in sede nazionale, il comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fissera' i prezzi massimi di vendita".
Entrata in vigore il 4 marzo 1986
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