Sentenza 18 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di esposizione dei lavoratori a rumori dannosi, la omessa valutazione del rischio da rumore configura il reato di cui agli artt. 40 e 50 del D.L.G. 15 agosto 1991 n. 277: Questo ha natura permanente e la permanenza cessa con l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro, ovvero con la sentenza di primo grado.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1998, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 18.02.1998
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Guido De Maio Consigliere N. 556
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
3. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 31183/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BO LU, nata a [...] il [...], avverso la sentenza n. 47/C del 27/2-4/4/97, pronunciata dal Pretore di Verbania-Sezione distaccata di Domodossola.
- Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale E. Scardaccione, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, il Pretore di Verbania - Sezione distaccata di Domodossola, a seguito di opposizione a decreto penale, affermava la penale responsabilità di Bo AN in ordine al reato di cui agli artt. 40, commi 1-3-4, e 50 lett. a) D. L.vo n.277/1991 -per aver omesso, quale legale rappresentante della Cattaneo
SpA, la valutazione del rischio da rumore nella detta azienda, secondo le prescizioni normative, come accertato in data 24/5/94- e la condannava alla pena di L 10.000.000 di ammenda.
Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in quanto il Pretore aveva fondato la decisione sull'erroneo convincimento che la valutazione del rischio, ex art. 40 in questione, dovesse essere redatta per iscritto;
2) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta chiarezza della normativa in materia, che invece aveva richiesto una circolare regionale esplicativa per la sua applicazione, e quindi insussistenza dell'elemento psicologico del reato.
All'odierna udienza il P.M. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto deve ribadirsi la natura permanente della contravvenzione in questione, già reiteratamente affermata da questa Corte Suprema (Sez. III, 7 settembre 1995-ud. 10 luglio 1995, Bertoldi;
Sez. III, 15 gennaio 1996-ud. 29 novembre 1995, Vitali);
permanenza che cessa con l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro, ovvero -come nel caso in esame- con la sentenza di primo grado. Difatti il termine entro cui andava effettuata la prima valutazione del rischio e redatto il relativo rapporto è ordinatorio ed il datore di lavoro può sempre, anche successivamente, far cessare la situazione antigiuridica, che si concreta pure nel non tenere a disposizione dell'organo di vigilanza il predetto rapporto.
Pertanto il reato de quo, accertato il 24/5/94 e punito all'epoca dei fatti con la sola pena pecuniaria, non è estinto per prescrizione, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado il 27/2/97. Passando all'esame delle doglianze del ricorrente, ritiene questo Collegio che la prima non abbia ragion d'essere, in quanto -come è ben precisato nella gravata decisione- ciò che viene addebitato all'imputata è la mancata valutazione, secondo le prescrizioni normative, del rischio rumore in relazione ai singoli lavoratori ed ai luoghi di lavoro ove essi operavano, al fine dell'eventuale adozione delle opportune misure di prevenzione, e non la mancata redazione o l'incompletezza del "rapporto" che si sarebbe dovuto redigere, come prospettato nel ricorso.
È stato, invero, accertato "in fatto" che la valutazione eseguita dalla Cattaneo SpA riguardava solo alcuni impianti (frantumazione inerti e preparazione conglomerato bituminoso) e neppure ogni singolo lavoratore agli stessi addetto, per cui non;
potevano considerarsi certo adempiuti gli obblighi contemplati dall'art. 40 D.L.vo n.277/1991. La valutazione del rischio rumore, infatti, deve essere effettuata in ogni caso ed in modo completo, non essendo subordinato il detto obbligo al superamento di una predeterminata soglia di rumorosità.
Ulteriore addebito, risultante dalla rubrica, di cui l'imputata è stata riconosciuta colpevole, è quello di non aver programmato ed effettuato la detta valutazione ad opportuni intervalli temporali, obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 40 in questione, la cui violazione già legittimerebbe -di per sè sola- la condanna. Ebbene, in ordine ad essa la ricorrente non ha svolto alcuna specifica difesa o proposto censura alla decisione. Non è stata, invece, contestata dall'accusa e non è quindi oggetto della condanna -contrariamente all'assunto della ricorrente- la diversa violazione del comma 6 del menzionato articolo 40, che si riferisce alla mancata redazione e tenuta del "rapporto" indicante i criteri e le modalità di effettuazione della valutazione. E del resto, essendo stata proprio omessa la valutazione, con le modalità prescritte dalla legge, non poteva essere ipotizzata -come reato concorrente- la mancata redazione e tenuta del relativo rapporto, violazione che resta assorbita dalla prima, più radicale e di maggiore gravita.
Per quanto concerne, poi, la seconda censura, riguardante la motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ritiene il Collegio che la gravata decisione sia correttamente ed adeguatamente motivata sul punto. La ricorrente invoca -a giustificazione della propria inadempienza- l'ignoranza scusabile della normativa amministrativa in materia, "presupposta alla norma penale incriminatrice", tant'è che la Regione Piemonte aveva ritenuto necessario emanare una Circolare sulle "linee guida per l'applicazione del D.L.vo n. 277/1991". Sennonché, come ha rilevato il Pretore, la norma violata nella fattispecie in esame è tra quelle più chiare ed inequivoche di tutto il decreto, ponendo un obbligo basilare (la valutazione del rischio rumore) a carico del datore di lavoro, di cui delinea compiutamente la condotta dovuta, e -nella specie- omessa dall'imputata.
Pertanto costei non può invocare ne' la mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa, ne' un caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari, donde l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, tanto più che era professionalmente inserita in un determinato campo di attività per cui maggiore doveva essere il grado di informazione sulla normativa vigente in materia.
La gravata decisione è, pertanto, immune dalle proposte censure.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1998