Sentenza 29 settembre 2010
Massime • 2
In tema di diffamazione, per la sussistenza della circostanza aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, in modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evochino alla comprensione del destinatario della comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negativa. (Fattispecie in tema di diffamazione militare)
La diffamazione (nella specie militare) commessa mediante spedizione di una missiva si consuma nel luogo in cui è avvenuta la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l'altrui reputazione, a nulla rilevando l'originario diverso indirizzo al quale la lettera venne spedita, né il luogo di conoscenza del suo contenuto da parte della persona offesa.
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- 1. Diffamazione: sussiste il fatto determinato se l'episodio viene spiegato nelle sue linee essenziali (Cass. Pen. n. 26512/2021)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, per la sussistenza della circostanza aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, in modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evochino, alla comprensione del destinatario della comunicazione, azioni concrete e dalla chiara valenza negativa (Cassazione penale sez. V - 13/04/2021, n. 26512). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 13/04/2021, n. 26512 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trapani, …
Leggi di più… - 2. Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusioneNadia Laface · https://www.filodiritto.com/ · 27 gennaio 2013
Come è noto, il Senato della Repubblica ha di recente esaminato i disegni di legge AA. SS. n. 3491 e 3492, aventi ad oggetto la Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, con lo scopo di incidere sui delitti contro l'onore di cui al libro secondo, titolo XII, capo secondo del codice penale. Tradizionalmente, viene definito con il termine onore il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale e la reputazione della persona e, più precisamente, l'insieme delle doti morali (onestà, lealtà, ecc), intellettuali (intelligenza, istruzione, ecc) e fisiche che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive. L'ordinamento giuridico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 40200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40200 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/09/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 761
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 10417/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \B NA, N. IL *04/11/1966*;
2) IZ LE, N. IL *27/10/1963* C/;
avverso la sentenza n. 70/2009 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 16/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GENTILE Franco, che ha concluso per l'annullamento s.r. della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16/6/2009 il GUP presso il Tribunale Militare di Roma ha condannato EL @R, MaresciaLO dei Carabinieri effettivo alla Stazione di Foggia San Lorenzo e destinato al trasferimento presso unità della Regione Campania, previo giudizio di prevalenza delle aggravanti sulle riconosciute attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione militare, con i benefici di legge, nonché al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile, quale responsabile di diffamazione pluriaggravata per avere inviato in data 16/4/2007 al Ministero della Difesa ed al Comandante Generale dell'Arma una missiva nella quale tra le altre considerazioni:
1. era tacciata di inettitudine la condotta del Ten. \B RO, com.te il Nucleo operativo del R.O. di Foggia, per avere questi compilato e revisionato le note caratteristiche del M.LO ZI là dove opportunità ed obiettività avrebbero consigliato detto ufficiale ad astenersi;
2. era affermato che la decisione assunta dal Ten. col. \ChiaravaLOti Francesco Maria\, comandante provinciale C.C. di Foggia, di procedere al trasferimento provvisorio e quindi definitivo del predetto M.LO ZI, dissimulava in realtà un intento punitivo nei suoi confronti, in quanto diretta a ridimensionarne le mansioni di ufficiale di P.G. ed in quanto attuata previa minacciosa imposizione ad altro ufficiale, il ten. SI, di adottare una sanzione disciplinare pur nella propria incompetenza;
3. era prospettato che i comandanti della Regione Puglia pro tempore (i Generali di Brigata \Pinotti\ e TA) avevano avallato con immediatezza, al solo scopo di difendere l'operato dei propri subalterni, i provvedimenti di trasferimento.
Avverso la prima decisione ha proposto appeLO il difensore del ZI articolando distinti specifici profili di gravame. La Corte Militare di AppeLO con sentenza del 16/12/2009, depositata il 18/1/2010, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato limitatamente all'episodio di diffamazione nei confronti del ten.col. \ChiaravaLOti\ ed ha, di contro, dichiarato non doversi procedere in ordine alle residue imputazioni (perché, esclusa l'aggravante del fatto determinato di cui all'art. 227 c.p.m.p., comma 2, difettava il requisito di promovibilità
dell'azione costituito dalla richiesta del Comandante di Corpo), conseguentemente determinando la pena di mesi tre di reclusione militare, previa affermazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e con la concessione dei benefici di legge. Nella articolata motivazione della sentenza, la Corte Militare ha:
- preliminarmente, escluso la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale formulata con riguardo al locus commissi delicti, affermato - in relazione alla questione di costituzionalità dell'art. 596 c.p. - di voler dare applicazione piena alla decisione della Corte n. 273/2009, negato fondamento alla eccezione di nullità ex art. 546 c.p.p., lett. c);
- negato recisamente che potesse dubitarsi della piena prova della sussistenza del fatto o che il comportamento dell'imputato, diretto a svilire gratuitamente e irragionevolmente la dignità dei superiori, potesse ritenersi coperto dalla scriminante dell'esercizio del diritto di critica;
- affermato che, fatta eccezione dell'episodio di diffamazione relativa alla attribuzione al Ten. col. \ChiaravaLOti\ della minacciosa imposizione di una condotta al Ten. SI, tutti gli altri episodi contestati potevano ricondursi ad una serie di offensive ma generiche valutazioni negative dei destinatali: così l'addebito al \ChiaravaLOti\ di aver dissimulato il fine reale del trasferimento provvisorio (nel quale spiccava la genericità delle motivazioni della scelta dissimulata); così l'addebito al ten. \B\ di inettitudine e queLO, diretto ai Comandanti Regionali p.t., di arbitrio e frettolosità (giudizi negativi indebitamente offensivi ma nei quali difettiva del tutto la possibilità di ammissione di una prova di veridicità del "fatto");
- conseguentemente escluso la sussistenza della necessaria condizione di promovibilità dell'azione penale, posto che la richiesta del Gen. TA in data 29/6/2007 non era riferibile con assoluta certezza alla vicenda della diffamazione contestata al ZI ed era comunque invalida, perché il richiedente, in quanto persona offesa dal reato, non era legittimato alla sua proposizione (essa spettando ad altro Ente superiore alla stregua della sentenza 449/1991 della Corte Costituzionale);
- di contro riconosciuto la sussistenza dell'aggravante ex art. 227 c.p.m.p., comma 2 nell'affermazione per la quale il \ChiaravaLOti\
avrebbe minacciato il Ten. SI, comandante di Vieste, imponendogli di procedere senza indugio, pur se incompetente, a contestare al ZI le infrazioni commesse;
- dissentito dalla valutazione del primo giudice di ritenere le aggravanti prevalenti sulle concesse attenuanti generiche, di contro militando per l'inversa prevalenza sia la scarsa intensità del dolo, sia l'iniziativa di avere prodotto spontaneamente la registrazione della conversazione con l'Ufficiale di Vieste.
La sentenza è stata impugnata sia dal difensore del ZI, con atto del 17/2/2010, sia dalla parte civile Ten. \B RO, con atto dell'1/3/2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che se il ricorso dell'imputato debba essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza od inammissibilità delle cinque censure sulle quali esso si articola, debba invece essere accolto il ricorso della parte civile, con il conseguente annullamento della statuizione, con rinvio al giudice civile per l'esame della domanda proposta dal ZI. Si esaminano, dunque, i due ricorsi.
Il ricorso del difensore dell'imputato
Con il primo motivo ci si duole della reiezione della eccezione relativa alla competenza per territorio, essa spettando al Tribunale Militare di Napoli posto che la missiva era stata redatta a Foggia. L'eccezione di incompetenza, rettamente disattesa dalla sentenza impugnata (pag. 7) nell'esame del motivo prospettato con l'atto di appeLO 28/7/2009, è del tutto inconsistente, il reato essendosi consumato con la ricezione da parte dei destinatari, in Roma (Ministro e Comandante Generale dell'Arma) ed in tal guisa essendo realizzato il presupposto per radicare la competenza a conoscere del reato stesso alla stregua del fermo indirizzo di questa Corte per il quale, in tema di diffamazione commessa tramite spedizione di una missiva, il reato si consuma nel luogo ove la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l'altrui reputazione è avvenuta, a nulla rilevando l'originario diverso indirizzo presso il quale la lettera viene spedita, ne' il luogo di apprensione del suo contenuto da parte della persona offesa (in tal senso la massima di Cass. n. 31563 del 2004). Con il secondo motivo, connesso al primo motivo testè esaminato, si contesta l'affermazione della consumazione della diffamazione, essendo emerso che la missiva 16/4/2007 era stata intercettata ed indebitamente aperta e "distratta" prima dell'arrivo ai destinatari. La censura, esaminabile perché contenuta nel menzionato appeLO del 28/7/2009, è priva di alcuna consistenza. Ed infatti nel motivo in disamina, se si fa richiamo alla deposizione MA per la quale ogni plico indirizzato al Comando Generale dell'Arma veniva, per prassi, aperto e letto in via preventiva, nulla autorizza ad affermare, che il plico del ZI fosse stato nella specie "fermato" e consegnato ai superiori del mittente e quindi che mai fosse giunto a Roma: il difensore ricorrente infatti si limita ad affermare che tale indebita "distrazione" potesse essere verosimilmente supposta.
- Con il terzo motivo ci si duole della sottovalutazione del reale contenuto della registrazione delle confidenze fatte dal Ten. SI al ZI sulle effettive pressioni subite dal \ChiaravaLOti\ per la redazione del rapporto a suo carico, contenuto dal quale emergerebbe la verità della pressione minacciosa subita dal SI. La censura è inammissibile perché è mera deduzione di fatto che neanche si avvede delle precise affermazioni di cui alle pagg. da 19 a 22 della sentenza: in sostanza si chiede alla Corte di procedere.......alla audizione della registrazione, non essendo persuasiva la lettura che di essa ha dato la Corte di merito, giungendo alla conclusione per la quale il ten. SI era palesamente turbato ed intimorito dalla eventualità di misure sanzionatorie a suo carico (se non avesse provveduto a compiere H suo dovere) o di misure ritorsive dal ZI (se lo avesse compiuto) ma non era certo nella condizione del soggetto fatto segno a minacce da parte del suo diretto superiore \ChiaravaLOti\. Con il quarto motivo si lamenta, poi, la esclusione della esimente di cui all'art. 51 c.p., imposta dalla evidenza dei soprusi subiti e che si intendevano denunziare. La censura è sotto un primo profilo affatto inammissibile perché sposta la questione dall'esercizio del diritto di criticare il superiore in ordine alla compilazione indebita delle note personali al merito delle (altre e precedenti) scelte criticate. Ma la censura è nel merito priva di alcun fondamento, posto che la Corte Militare, con argomentare neanche esaminato in ricorso, si è fatta carico di esaminare se la critica, pur aspra e ferma, fosse rimasta all'interno del contenuto di una protesta diretta ai superiori ed ha concluso nel senso che le pesanti espressioni usate dal denunziante erano affatto prive di continenza rispetto alla consentita polemica in ordine alle note valutative contestate.
Con il quinto motivo, infine, si lamenta che non sia stata ammessa la prova della verità del fatto determinato.
Il motivo, che invoca il buon diritto scaturente dal recente intervento della sentenza 273/09 della Corte Costituzionale, ignora il fatto che la Corte Militare ha affermato di essersi fatta carico di esaminare (limitatamente all'episodio \ChiaravaLOti\ - SI, che interessa) la verità del fatto quale addotto e di avere operato ogni valutazione in tal senso (giungendo a concludere che il fatto non fosse vero ex actis: vd. le citate pagg. da 19 a 22 della sentenza). Il motivo quindi è una reiterazione generica della censura di cui al motivo terzo che, come dianzi visto, lungi dall'offrire prove neglette, si risolve nella sollecitazione ad una migliore lettura delle registrazioni acquisite.
Il ricorso della parte civile.
Con il primo motivo ci si duole dell'errata applicazione della norma fatta dalla Corte Militare là dove ha affermato che la qualificazione del \B\ come inetto, fatta in relazione alla specifica mansione di compilare le note caratteristiche, sarebbe diffamazione generica: di contro la concretezza della vicenda e del comportamento commissivo adottato e la qualificazione in termini negativi di tale adozione facevano escludere la genericità della censura, come quella rivolta ad una costante della personalità del diffamato, e imponevano di rilevarne la determinatezza. Con il secondo motivo, poi, si deduce il grave errore commesso sia nel non aver valutato che la richiesta rilevante ex art. 260 c.p.m.p., comma 2, era chiaramente contenuta nella nota 16/7/2007
diretta al P.M. militare ed a queLO civile, sia nell'avere indebitamente esteso la incapacità della parte offesa a farsi autore della richiesta per reato che la riguardava, atteso che siffatta incapacità non afferiva certo alla posizione della parte civile \B\. Pare al Collegio che la esistenza agli atti della richiesta, condizione necessaria e sufficiente per la procedibilità in ordine ad ipotesi di diffamazione militare, pur non aggravata, potrebbe rendere, stante la sua evidente fondatezza, assorbita la questione della attribuzione del "fatto determinato" ove l'impugnazione provenisse dal P.M. ed il rinvio fosse effettuato, con piena cognizione, innanzi al giudice penale militare: di contro la cognizione spettante a questa Corte in ordine alla impugnazione proposta dalla sola parte civile e l'esito del rinvio di cui all'art.622 c.p. impongono l'esame anche del primo motivo, da ritenersi del pari indiscutibilmente fondato.
La richiesta 16/7/2007 del gen. TA è agli atti, come prospettato con inserimento del testo nel ricorso della parte civile e come emerge dalla lettura del testo, senza consentire alcun dubbio. La Corte di merito, del resto, nella evidente "insicurezza" in ordine alla sua opinione di inesistenza di una richiesta, ha ritenuto di approdare al rilievo assorbente della "incapacità" del richiedente alla stregua del parametro imposto dalla sentenza additiva 449/1991 della Corte Costituzionale. Ma la Corte di merito non ha considerato che, se la incapacità del Gen. TA era indubbia limitatamente alla sua posizione di "parte offesa", tanto precludeva la sua legittimazione a formulare richiesta con riguardo all'episodio diffamatorio nei suoi riguardi (episodio per il quale la pronunzia assolutoria è passata in giudicato) ma non certo ad inoltrare richiesta per gli altri episodi e quindi, per quel che occupa, in relazione alla diffamazione ai danni del ten. \B\. Sotto il diverso profilo proposto nel primo motivo, appare al Collegio indiscutibile che le proposizioni diffamatorie consegnate dal ZI nella missiva inoltrata al Ministero ed al Comando Generale, siano da ritenere sotto ogni profilo "fatto determinato". Questa Corte ha infatti affermato, con statuizione non mutata nei più recenti anni, che in tema di diffamazione, per la sussistenza della aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, di modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evochino alla comprensione del destinatario della comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negativa (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 7599/1999). Ebbene, la Corte di merito, incorrendo in palese equivoco interpretativo, ha supposto che la definizione spregiativa di inettitudine dovesse considerarsi isolatamente, quale giudizio "morale" a carico dell'Ufficiale, in tal guisa dimenticando che dalla lettura del testo, quale riportato dalla stessa sentenza, emergeva che con tale definizione si intendeva censurare di maliziosa parzialità lo specifico contegno di avere dato corso alla redazione delle note personali pur essendo il redigente in situazione di incompatibilità. Ditalché non di condizione "esistenziale" di inidoneità all'incarico trattavasi ma di addebito di uno specifico, assai riprovevole, comportamento. Su tali basi, pertanto, si annulla la sentenza e si dispone rinvio ex art. 622 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In accoglimento del ricorso della parte civile \B RO, annulla la sentenza impugnata - in relazione alla posizione di quest'ultimo - ai soli fini civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appeLO. Condanna l'imputato alla refusione delle spese i sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2.812,50 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2010