Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
Non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice che rigetti la richiesta di patteggiamento dell'imputato - ritenendo implicitamente giustificato il dissenso, a suo tempo espresso dal P.M. che aveva particolarmente sottolineato l'oggettiva gravità del fatto (art.570 cod. pen.) e l'intensità del dolo che aveva connotato la condotta dell'imputato - e provveda a quantificare la pena in misura superiore rispetto a quella proposta e a rigettare la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, in quanto trattasi di valutazioni di merito - nelle quali sono impliciti i giudizi sulla incongruità della pena proposta dall'imputato e sulla ragionevolezza dell'opposizione del P.M. - che, in quanto tali, sono sottratte al sindacato di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2002, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Giangiulio AMBROSINI Componente
dott. Antonio Stefano AGRÒ "
dott. Nicola MILO "
dott. Francesco IPPOLITO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT DO QU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 27/11/2001 della Corte d'Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vittorio Meloni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. S. Insabato, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle ulteriori spese;
Il difensore non è comparso.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 27/11/01, riformando in parte quella emessa, il precedente 16 febbraio, dal Tribunale di Asti, che aveva affermato la colpevolezza di TT DO QU in ordine al reato di cui all'art. 570 cpv. n. 2 c.p. (avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori), riduceva la pena al predetto inflitta a mesi quattro di reclusione e lire 300000 di multa e confermava nel resto la decisione di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il mancato accoglimento dell'ipotesi di patteggiamento da lui formulata, su dissenso ingiustificato del P.M., nonché il vizio di motivazione sul merito della vicenda e, in particolare, sulle sue precarie condizioni economiche, che gli avevano impedito di fare fronte ai suoi obblighi.
Il ricorso non ha pregio.
Osserva, invero, la Corte che la sentenza di merito riposa su un "iter" motivazionale assolutamente adeguato e logico, che dà conto della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'imputato.
Pacifici sono lo stato di bisogno dei figli minori, privi di qualunque fonte produttiva di reddito, e la mancata corresponsione agli stessi dei necessari mezzi di sussistenza da parte del loro genitore.
Quanto alla concreta capacità economica di quest'ultimo, il giudice a quo, facendo riferimento a precisi e concreti dati di fatto, ha concluso per la sussistenza, nel periodo preso in considerazione, di tale capacità, posto che il TT, pur avendo cessato l'attività commerciale autonoma, aveva continuato a lavorare con la sorella ed aveva incassato notevoli somme dalla cessione del suo diritto di comproprietà su immobili ricevuti in eredità e dalla vendita della sua attività commerciale.
Si è di fronte ad una ricostruzione fatturale non censurabile sotto il profilo della legittimità.
Quanto al mancato accoglimento della proposta di patteggiamento avanzata in primo grado dall'imputato, rivela la Corte che il giudice a quo ha ritenuto implicitamente giustificato il dissenso a suo tempo espresso dal P.M.: nel sottolineare, infatti la particolare intensità del dolo che connotò la condotta del TT e la oggettiva gravità del fatto, si è ritenuto, pur contenendo la misura della pena, di quantificarla in misura superiore a quella proposta e di non sostituire, così come pure sollecitato, la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria;
trattasi di valutazione di merito, non soggetta a sindacato di legittimità, nella quale è implicito il giudizio d'incongruità della proposta dell'imputato e di ragionevolezza della opposizione del P.M.. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile e liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dello Stato, essendo stata la parte civile ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in euro 1500,00, disponendone il versamento a favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GENNAIO 2003.