Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2002, n. 3383
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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Non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice che rigetti la richiesta di patteggiamento dell'imputato - ritenendo implicitamente giustificato il dissenso, a suo tempo espresso dal P.M. che aveva particolarmente sottolineato l'oggettiva gravità del fatto (art.570 cod. pen.) e l'intensità del dolo che aveva connotato la condotta dell'imputato - e provveda a quantificare la pena in misura superiore rispetto a quella proposta e a rigettare la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, in quanto trattasi di valutazioni di merito - nelle quali sono impliciti i giudizi sulla incongruità della pena proposta dall'imputato e sulla ragionevolezza dell'opposizione del P.M. - che, in quanto tali, sono sottratte al sindacato di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2002, n. 3383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3383
    Data del deposito : 22 ottobre 2002

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