Sentenza 11 dicembre 2000
Massime • 1
L'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere, come può rilevarsi dal semplice raffronto testuale fra le due norme incriminatrici (a cominciare dalle rispettive rubriche, la prima delle quali è priva, non a caso,a differenza della seconda, dell'inciso "per delinquere"), anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti - pur potendo questi, ovviamente, rappresentare (come, di fatto, normalmente rappresentano) lo strumento mediante il quale gli associati puntano a conseguire i loro scopi - ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art.416 bis cod.pen., fra i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione, di "profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri". Ne deriva che mentre non può parlarsi di associazione per delinquere ordinaria quando gli associati abbiano come scopo esclusivo la commissione non di un numero indeterminato di delitti, ma solo di uno o più delitti previamente individuati, nulla vieta la configurabilità, invece, del reato di associazione di tipo mafioso quando gli associati, pur essendosi dati un programma che, quanto a fatti specificamente delittuosi, presenti le stesse limitazioni dianzi accennate, siano tuttavia mossi da altre concorrenti finalità comprese fra quelle previste dalla norma incriminatrice e comunque adottino, per la realizzazione di quel programma e delle altre eventuali finalità, i particolari metodi descritti dalla stessa norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2000, n. 5405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5405 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORQUATO GEMELLI Presidente del 11/12/2000
1. Dott. GIORGIO SANTACROCE Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MARCHESE " N. 7171
3. Dott. GIOVANNI CANZIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIETRO DUBOLINO " N. 23864/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA GE
Avverso ordinanza del tribunale di Palermo in data 26-28 aprile 2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Dubolino udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. C. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto, ed uditi i difensori del ricorrente, avv. S. Russello e A. Mormino, che hanno insistito per l'accoglimento OSSERVA LA CORTE
In fatto
Con l'impugnata ordinanza il tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, confermò il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale nei confronti, fra gli altri, di NA GE, ritenuto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e di connessi reati in materia di armi, siccome inserito nel sodalizio criminoso operante in Favara e facente capo a tale Cusumano Carmelo;
sodalizio essenzialmente finalizzato a neutralizzare, mediante la fisica eliminazione dei suoi componenti, altro sodalizio capeggiato da tale ET EP, cui sarebbe stata da attribuire la responsabilità di un attentato commesso il 21 aprile 1999, nel quale aveva trovato la morte il bambino PE EF.
Ritenne il tribunale, a sostegno di tale decisione, con riguardo al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, che gli stessi apparivano desumibili essenzialmente da una serie di intercettazioni ambientali - sulla cui legittimità formale ed utilizzabilità, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non potevano nutrirsi dubbi - dalle quali risultava come il NA fosse inserito a pieno titolo nel sodalizio in questione, la cui qualificabilità come associazione per delinquere di tipo mafioso non poteva, d'altra parte, dirsi inficiata dal solo fatto che - a parte i reati in materia di armi - nessun altro dei reati fine risultasse ancora consumato.
Con riguardo alle esigenze cautelari, ritenne il tribunale che, operando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., nessun valido elemento atto a superare detta presunzione fosse desumibile dagli atti.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NA denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sull'assunto, in sintesi:
- che risulterebbe ingiustificata la ritenuta appartenenza del NA al preteso sodalizio criminoso dei Cusumano, quando dagli elementi acquisiti si sarebbe potuto tutt'al più attribuire allo stesso NA un'attività limitata alla ricerca del latitante ET EP, ritenuto il mandante dell'attentato del 21 aprile 1999 (finalizzato all'eliminazione di Cusumano Carmelo), onde chiedere allo stesso ET conto e ragione di tale attentato;
che sarebbe stata da escludere la stessa oggettiva configurabilità di un'associazione criminosa facente capo ai Cusumano, posto che costoro, coadiuvati soltanto da componenti del nucleo familiare, avrebbero avuto di mira la realizzazione di un unico progetto criminoso, peraltro del tutto velleitario, in danno del nominato ET EP, il quale, d'altra parte, avrebbe a suo tempo agito soltanto per sua personale ed autonoma iniziativa, non riconducibile agli interessi della "famiglia" mafiosa della quale avrebbe fatto parte.
In diritto
Il ricorso è infondato. L'associazione di tipo mafioso si differenzia dalla comune associazione per delinquere anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti, anche se, ovviamente, questi possono rappresentare (e, di fatto, normalmente rappresentano) lo strumento mediante il quale gli associati puntano a conseguire i loro scopi. Ad una tale affermazione è facile giungere sulla base di un semplice raffronto testuale fra l'art. 416 e l'art. 416 bis cod. pen. Mentre, infatti, la prima di tali norme, sotto la rubrica "associazione per delinquere", prevede il fatto di tre o più persone che si associno allo scopo esclusivo di "commettere delitti", la seconda, sotto la rubrica "associazione di tipo mafioso" (priva, non a caso, dell'inciso "per delinquere"), prevede che gli aderenti ad una tale associazione si avvalgano della particolare forza di intimidazione di siffatto vincolo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva non solo per "commettere delitti" ma anche (congiuntamente o alternativamente), per realizzare taluno degli altri obiettivi successivamente indicati dalla norma, fra i quali quello, assai generico, costituito dalla realizzazione di "profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri". Ne consegue che mentre non può parlarsi di associazione per delinquere ordinaria quando gli associati abbiano come scopo esclusivo la commissione non di un numero indeterminato di delitti, ma solo di uno o più delitti previamente individuati, nulla vieta la configurabilità, invece, del reato di associazione di tipo mafioso quando gli associati, pur essendosi dati un programma che, quanto a fatti specificamente delittuosi, presenti le stesse limitazioni, siano tuttavia mossi da altre concorrenti finalità, tra quelle previste dalla norma, e comunque adottino, per la realizzazione di quel programma e delle altre eventuali finalità, i particolari metodi descritti dalla norma incriminatrice.
Ciò posto, appare quindi evidente come non colgano nel segno le censure proposte dalla difesa, in quanto essenzialmente basate, come si è visto, solo sull'asserita delimitazione del programma propriamente delittuoso attribuito all'associazione mafiosa di cui il ricorrente avrebbe fatto parte, senza considerare la non esaustività per le ragioni anzidette, di tale connotazione ai fini dell'esclusione del carattere mafioso dell'associazione e, quindi, della configurabilità del reato di partecipazione anche a carico di chi, come si assume per il ricorrente, fosse investito solo del compito di collaborare in qualche modo al suddetto programma. Vero è che l'ordinanza impugnata non contiene specifica motivazione circa la sussistenza, nella specie, degli elementi caratterizzanti dell'associazione di tipo mafioso. Altrettanto vero è, però, che sul punto non risulta documentalmente provato che fossero state formulate specifiche doglianze davanti al giudice del riesame. La richiesta di riesame risulta, infatti, formulata in termini di assoluta genericità, ne' maggiori dettagli si ricavano dal verbale dell'udienza tenutasi davanti al tribunale. In tali condizioni, come questa Corte ha già avuto occasione più volte di affermare (Sez. I, 3/6/97 n. 2927, Blanco, m. 207759), non è possibile addebitare, come vizio di motivazione, al giudice del riesame la mancata presa in considerazione di elementi argomenti difensivi dei quali solo in sede di legittimità si abbia notizia. E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che, comunque, nessun dubbio risultando sollevato sull'affiliazione mafiosa del ET, l'avere questi organizzato (come pure si dà per acquisito), l'attentato in danno del Cusumano Carmelo, ben a ragione, in assenza di qualsivoglia determinante risultanza in senso contrario - tale non potendosi considerare l'asserito e non dimostrato "consenso" che, a quanto si afferma nel ricorso, la "famiglia" mafiosa del ET avrebbe espresso alla soppressione di costui da parte del gruppo Cusumano - sarebbe stato interpretabile come elemento indicativo del carattere a sua volta mafioso del gruppo anzidetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001