Articolo 1 della Legge 30 giugno 1971, n. 518
Articolo 2
Versione
18 agosto 1971
Art. 1.
Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e' dovuta una indennita' infermieristica per la peculiarita' ed il rischio delle funzioni svolte.
Entrata in vigore il 18 agosto 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente