Articolo 1 della Legge 27 gennaio 2000, n. 22
Articolo 2
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17 febbraio 2000
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2000
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