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24 ottobre 1991
24 ottobre 1991
Art. 19. (Oggetto dell'attivita') 1. L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, puo' riguardare:
a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6; b) l'acquisto di materie prime e semilavorati; c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso; e) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; f) la partecipazione nei mercati nazoinali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati; g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica; i) l'assistenza e la consulenza per la proggettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonche' l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi; l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualita' e la prestaszione delle relative garanzie; m) la creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della produzione degli associati; n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune; o) l'assistenza e la consulenza finanziaria; p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate; q) altre attivita' che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.
a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6; b) l'acquisto di materie prime e semilavorati; c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso; e) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; f) la partecipazione nei mercati nazoinali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati; g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica; i) l'assistenza e la consulenza per la proggettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonche' l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi; l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualita' e la prestaszione delle relative garanzie; m) la creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della produzione degli associati; n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune; o) l'assistenza e la consulenza finanziaria; p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate; q) altre attivita' che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.
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Il presente contributo analizza le nuove modalità di accesso alla garanzia del Fondo MCC in favore di società veicolo di cartolarizzazione (SPV) nell'ambito di programmi di basket bond. 1. Introduzione In data 21 marzo 2023 (con decorrenza a partire dal 6 aprile 2023), in attuazione del Decreto interministeriale del 19 maggio 2022 (“Decreto Interministeriale 2022”), sono state pubblicate sul sito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 (il “Fondo di Garanzia MCC” o, più semplicemente, il “Fondo”) – operativo dal 2000 e gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. per conto dell'odierno Ministero delle Imprese e …
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Giurisprudenza • 2
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