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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa AN CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1032 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Minutella Pietro per Parte_1 mandato in atti;
ricorrente nella fase sommaria e attore nel presente giudizio
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Fiasconaro per Controparte_1 mandato in atti;
resistente nella fase sommaria e convenuto nel presente giudizio
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025 e scritti conclusionali ritualmente depositati.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 10.04.2021 chiedeva al Tribunale di Parte_1 essere reintegrato nel possesso dell'immobile sito in agro del Comune di Castelbuono, c.da
EN, riportato in catasto al fg.19, p.lle nn. 145, 146, 147, 148, 148 sub 1, 149 e 174.
Il ricorrente, in particolare, deduceva di avere composseduto il bene, unitamente al resistente, sino a quando, nel luglio del 2020, quest'ultimo lo aveva spossessato, mediante apposizione di una catena con lucchetto sulla strada di accesso al fondo.
Costituitosi in giudizio, il resistente eccepiva la tardività della domanda, deducendo, sul punto, di avere apposto la catena col lucchetto già nel settembre del 2006.
Nel merito, poi, contestava che il ricorrente avesse mai avuto il possesso del bene.
1 Con ordinanza del 30.3.2022, il Giudice già assegnatario del fascicolo rigettava il ricorso per reintegrazione nel possesso proposto da , ritenuto inammissibile in Parte_1 quanto proposto ben oltre un anno l'asserito spoglio.
, in data 22.4.2022 depositava istanza per la prosecuzione del giudizio di Parte_1 merito a seguito della quale veniva fissata udienza per la trattazione del merito possessorio.
Il ricorrente, attore in prosecuzione, si doleva dell'errata interpretazione delle allegazioni e delle dichiarazioni testimoniali del giudice della cautela e chiedeva, pertanto, la prosecuzione del giudizio di merito e l'accoglimento della domanda di reintegra.
Costituitosi nel presente giudizio contestava le domande proposte Controparte_1 dall'attore.
Mutato il giudice assegnatario del fascicolo e concessi i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti (cfr. verbali udienze del 6.5.2024 e dell'11.10.2024).
All'udienza cartolare del 7.7.2025 la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite.
Così delineati i fatti di causa, va in questa sede indagata a cognizione piena la fondatezza della domanda di reintegrazione del possesso proposta da in relazione al Parte_1 fondo sito in Castelbuono, c.da EN (in catasto al fg. 19, part.lle 145, 146, 147, 148,
148 sub 1, 149 e 174).
Il ricorrente deduce di aver posseduto e utilizzato il fondo, oggetto della comunione ereditaria sorta alla morte del padre tra le odierne parti del giudizio e altre due sorelle, ininterrottamente e pubblicamente fino ai primi mesi del 2019, quando tra gli eredi sono sorti alcuni dissidi relativi alla divisione del compendio ereditario, composto, oltre che dal fondo oggetto di causa, altresì da altri beni immobili.
Ciononostante, deduce di essersi recato abitualmente sul fondo per Parte_1 raccogliere i frutti finché, nel giugno 2020, l'accesso al fondo gli è stato impedito dall'apposizione di una catena con lucchetto all'imbocco della stradella di accesso al fondo, che si diparte dalla Strada Provinciale n. 9 Castelbuono – Isnello.
Catena con lucchetto che sarebbe stata apposta dal fratello , Controparte_1 compossessore del fondo unitamente al ricorrente.
2 Ritualmente costituitosi ha contestato integralmente la rappresentazione Controparte_1 dei fatti siccome offerta dal ricorrente, negando l'asserito compossesso del fondo del fratello ricorrente, rilevando come il fondo fosse stato destinato dal padre al solo resistente tra i figli, e deducendo di aver apposto la catena con lucchetto all'imbocco della stradella di accesso al fondo a far data dal settembre 2006, dopo aver scoperto che ignoti si erano introdotti sul fondo per rubare i frutti.
Fatti questi oggetto di denuncia querela proposta in data 23.9.2006 ai Carabinieri di
Castelbuono.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di reintegra in quanto tardivamente proposta e, in ogni caso, del tutto infondata.
Tanto premesso in punto di fatto, si osserva che le azioni di spoglio e di manutenzione sono lo strumento predisposto dal legislatore per preservare il potere di fatto che si atteggia in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale minore, leso da un'azione violenta o clandestina.
Il possesso tutelabile attraverso le azioni possessorie non deve avere particolari requisiti, né tanto meno quelli che devono ricorrere nell'ipotesi di possesso ad usucapionem, essendo simili rimedi attivabili indipendentemente dalla sussistenza del c.d. diritto a possedere, con la precisazione che, nel caso di manutenzione, il possesso deve durare da oltre un anno ed essere continuo e non interrotto né acquistato violentemente o clandestinamente (ipotesi quest'ultima in cui l'azione può esercitarsi solo ove sia decorso un anno dal giorno in cui la violenza o clandestinità è cessata).
Venendo all'accertamento della lesione tutelabile, che può assumere i caratteri ora dello spoglio ora della turbativa o molestia, deve preliminarmente rilevarsi che la linea di confine tra le due fattispecie si rintraccia, in concreto, non sul piano quantitativo, ma su quello qualitativo, avuto riguardo alla natura dell'aggressione.
Invero, se lo spoglio configura una lesione che si traduce in un effetto privativo (totale o parziale) del potere di fatto sulla cosa, la molestia (o turbativa) incide sull'attività di godimento, limitandola in maniera più o meno incisiva, ma non comprimendola nel suo contenuto essenziale fino ad eliminarla del tutto (cfr. sul punto Cass. n. 6956/1995).
Legittimato all'esperimento delle azioni possessorie è, per l'appunto, colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, nei termini delineati dall'art. 1140 c.c.; la sussistenza di tale
3 presupposto costituisce l'accertamento, per così dire, preliminare che il Giudice adito in sede possessoria è chiamato a compiere.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale il giudizio possessorio, instaurato a seguito dell'esercizio dell'azione di reintegrazione, richieda la prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio.
Ciò posto, osserva il tribunale che, alla luce dell'ulteriore istruttoria espletata nel corso della fase di c.d. “merito possessorio”, la domanda proposta ex art. 703 c.p.c. va nuovamente dichiarata infondata, dovendosi, definitivamente, condividere quanto argomentato dal Giudice della fase cautelare nella parte motiva dell'interdetto possessorio.
La sintetica ma esaustiva motivazione espressa nel provvedimento interdittale, in merito alla infondatezza della domanda cautelare, come pure la valutazione delle prove raccolte, non necessita invero di significative integrazioni o glosse di sorta;
ad essa ci si può pertanto rifare integralmente anche in questa sede.
Alle medesime conclusioni si perviene, d'altra parte, passando in rassegna le prove orali assunte nella fase del merito possessorio.
Avendo riguardo alle dichiarazioni rese dai testimoni Testimone_1 Tes_2
e , emerge una ricostruzione dei fatti del tutto incompatibile
[...] Testimone_3 rispetto a quella prospettata da , confermata dal solo teste Parte_1 Tes_4
.
[...]
Invero, dalla disamina delle dichiarazioni rese dai testi citati è emerso che la catena e il lucchetto sono stati apposti all'imbocco della stradella di accesso al fondo di causa molto tempo prima rispetto all'esercizio dell'azione possessoria.
I testi del ricorrente, e hanno entrambi Testimone_1 Testimone_2 riconosciuto lo stato dei luoghi dalle foto allegate al ricorso e hanno entrambi negato che la catena sia stata apposta nel giugno 2020, confermando la presenza della catena con lucchetto “almeno sin dal 2010” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del Testimone_1
6.5.2024) e da “tantissimi anni” prima (cfr. dichiarazioni di all'udienza Testimone_2 del 6.5.2024).
Parimenti, i testi del resistente e hanno riconosciuto i Testimone_5 Testimone_3 luoghi dalle foto loro esibite, allegate al ricorso, e hanno collocato la presenza della catena con lucchetto per l'accesso al fondo “dal 2014, da quanto sto insieme a mio marito […] ricordo che sul fondo era presente una catena, e c'è tutt'ora” (cfr. dichiarazioni rese da Testimone_5
4 all'udienza del 6.5.2024), e “da circa 20 anni, si trattava di una catena arrugginita, che è stata sostituita successivamente, ma non so riferire esattamente quando;
preciso che la catena c'era già prima di quando sono stato già sentito nell'ambito di questo procedimento (in data 2.2.2022) e che c'era da molto tempo prima, come ho già precisato.” (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza Testimone_3 del 6.5.2024).
A fronte di siffatte dichiarazioni, tutte concordanti tra loro, assumono valenza del tutto recessiva le dichiarazioni del teste del ricorrente , l'unico che ha negato la Testimone_4 presenza della catena con lucchetto all'accesso al fondo a far data dal 2000 e fino al 2020
(cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza dell'11.10.2024). Testimone_4
In disparte ogni questione sull'attendibilità del teste, ritiene il tribunale, coerentemente a quanto già ritenuto dal giudice della fase cautelare, che l'onere della prova gravante sul ricorrente non sia stato adempiuto in merito alla collocazione temporale del presunto spoglio.
Non appare superfluo ricordare, invero, che il disposto dell'art. 2697 c.c. distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti disponendo in tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare;
sicché in applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. n. 4773/2015).
Vanno, pertanto, ribadite le conclusioni già rassegnate in sede di accertamento sommario, non avendo le risultanze delle prove orali assunte nella fase del merito possessorio, confutato le conclusioni cui era pervenuto il precedente Giudice.
Conclusivamente, per tutte le ragioni già esposte nel provvedimento cautelare in corso di causa, e per quanto appena detto, le domande proposte dal ricorrente, attore in prosecuzione nella fase del merito possessorio, va rigettata.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore e, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicati parametri minimi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 3.800,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
5
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• conferma il provvedimento interdittale emesso in data 30.3.2022 e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna parte attrice a pagare in favore le spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi € 3.800,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 26 novembre 2025
Il Giudice
AN CI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa AN CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1032 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Minutella Pietro per Parte_1 mandato in atti;
ricorrente nella fase sommaria e attore nel presente giudizio
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Fiasconaro per Controparte_1 mandato in atti;
resistente nella fase sommaria e convenuto nel presente giudizio
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025 e scritti conclusionali ritualmente depositati.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 10.04.2021 chiedeva al Tribunale di Parte_1 essere reintegrato nel possesso dell'immobile sito in agro del Comune di Castelbuono, c.da
EN, riportato in catasto al fg.19, p.lle nn. 145, 146, 147, 148, 148 sub 1, 149 e 174.
Il ricorrente, in particolare, deduceva di avere composseduto il bene, unitamente al resistente, sino a quando, nel luglio del 2020, quest'ultimo lo aveva spossessato, mediante apposizione di una catena con lucchetto sulla strada di accesso al fondo.
Costituitosi in giudizio, il resistente eccepiva la tardività della domanda, deducendo, sul punto, di avere apposto la catena col lucchetto già nel settembre del 2006.
Nel merito, poi, contestava che il ricorrente avesse mai avuto il possesso del bene.
1 Con ordinanza del 30.3.2022, il Giudice già assegnatario del fascicolo rigettava il ricorso per reintegrazione nel possesso proposto da , ritenuto inammissibile in Parte_1 quanto proposto ben oltre un anno l'asserito spoglio.
, in data 22.4.2022 depositava istanza per la prosecuzione del giudizio di Parte_1 merito a seguito della quale veniva fissata udienza per la trattazione del merito possessorio.
Il ricorrente, attore in prosecuzione, si doleva dell'errata interpretazione delle allegazioni e delle dichiarazioni testimoniali del giudice della cautela e chiedeva, pertanto, la prosecuzione del giudizio di merito e l'accoglimento della domanda di reintegra.
Costituitosi nel presente giudizio contestava le domande proposte Controparte_1 dall'attore.
Mutato il giudice assegnatario del fascicolo e concessi i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti (cfr. verbali udienze del 6.5.2024 e dell'11.10.2024).
All'udienza cartolare del 7.7.2025 la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite.
Così delineati i fatti di causa, va in questa sede indagata a cognizione piena la fondatezza della domanda di reintegrazione del possesso proposta da in relazione al Parte_1 fondo sito in Castelbuono, c.da EN (in catasto al fg. 19, part.lle 145, 146, 147, 148,
148 sub 1, 149 e 174).
Il ricorrente deduce di aver posseduto e utilizzato il fondo, oggetto della comunione ereditaria sorta alla morte del padre tra le odierne parti del giudizio e altre due sorelle, ininterrottamente e pubblicamente fino ai primi mesi del 2019, quando tra gli eredi sono sorti alcuni dissidi relativi alla divisione del compendio ereditario, composto, oltre che dal fondo oggetto di causa, altresì da altri beni immobili.
Ciononostante, deduce di essersi recato abitualmente sul fondo per Parte_1 raccogliere i frutti finché, nel giugno 2020, l'accesso al fondo gli è stato impedito dall'apposizione di una catena con lucchetto all'imbocco della stradella di accesso al fondo, che si diparte dalla Strada Provinciale n. 9 Castelbuono – Isnello.
Catena con lucchetto che sarebbe stata apposta dal fratello , Controparte_1 compossessore del fondo unitamente al ricorrente.
2 Ritualmente costituitosi ha contestato integralmente la rappresentazione Controparte_1 dei fatti siccome offerta dal ricorrente, negando l'asserito compossesso del fondo del fratello ricorrente, rilevando come il fondo fosse stato destinato dal padre al solo resistente tra i figli, e deducendo di aver apposto la catena con lucchetto all'imbocco della stradella di accesso al fondo a far data dal settembre 2006, dopo aver scoperto che ignoti si erano introdotti sul fondo per rubare i frutti.
Fatti questi oggetto di denuncia querela proposta in data 23.9.2006 ai Carabinieri di
Castelbuono.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di reintegra in quanto tardivamente proposta e, in ogni caso, del tutto infondata.
Tanto premesso in punto di fatto, si osserva che le azioni di spoglio e di manutenzione sono lo strumento predisposto dal legislatore per preservare il potere di fatto che si atteggia in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale minore, leso da un'azione violenta o clandestina.
Il possesso tutelabile attraverso le azioni possessorie non deve avere particolari requisiti, né tanto meno quelli che devono ricorrere nell'ipotesi di possesso ad usucapionem, essendo simili rimedi attivabili indipendentemente dalla sussistenza del c.d. diritto a possedere, con la precisazione che, nel caso di manutenzione, il possesso deve durare da oltre un anno ed essere continuo e non interrotto né acquistato violentemente o clandestinamente (ipotesi quest'ultima in cui l'azione può esercitarsi solo ove sia decorso un anno dal giorno in cui la violenza o clandestinità è cessata).
Venendo all'accertamento della lesione tutelabile, che può assumere i caratteri ora dello spoglio ora della turbativa o molestia, deve preliminarmente rilevarsi che la linea di confine tra le due fattispecie si rintraccia, in concreto, non sul piano quantitativo, ma su quello qualitativo, avuto riguardo alla natura dell'aggressione.
Invero, se lo spoglio configura una lesione che si traduce in un effetto privativo (totale o parziale) del potere di fatto sulla cosa, la molestia (o turbativa) incide sull'attività di godimento, limitandola in maniera più o meno incisiva, ma non comprimendola nel suo contenuto essenziale fino ad eliminarla del tutto (cfr. sul punto Cass. n. 6956/1995).
Legittimato all'esperimento delle azioni possessorie è, per l'appunto, colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, nei termini delineati dall'art. 1140 c.c.; la sussistenza di tale
3 presupposto costituisce l'accertamento, per così dire, preliminare che il Giudice adito in sede possessoria è chiamato a compiere.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale il giudizio possessorio, instaurato a seguito dell'esercizio dell'azione di reintegrazione, richieda la prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio.
Ciò posto, osserva il tribunale che, alla luce dell'ulteriore istruttoria espletata nel corso della fase di c.d. “merito possessorio”, la domanda proposta ex art. 703 c.p.c. va nuovamente dichiarata infondata, dovendosi, definitivamente, condividere quanto argomentato dal Giudice della fase cautelare nella parte motiva dell'interdetto possessorio.
La sintetica ma esaustiva motivazione espressa nel provvedimento interdittale, in merito alla infondatezza della domanda cautelare, come pure la valutazione delle prove raccolte, non necessita invero di significative integrazioni o glosse di sorta;
ad essa ci si può pertanto rifare integralmente anche in questa sede.
Alle medesime conclusioni si perviene, d'altra parte, passando in rassegna le prove orali assunte nella fase del merito possessorio.
Avendo riguardo alle dichiarazioni rese dai testimoni Testimone_1 Tes_2
e , emerge una ricostruzione dei fatti del tutto incompatibile
[...] Testimone_3 rispetto a quella prospettata da , confermata dal solo teste Parte_1 Tes_4
.
[...]
Invero, dalla disamina delle dichiarazioni rese dai testi citati è emerso che la catena e il lucchetto sono stati apposti all'imbocco della stradella di accesso al fondo di causa molto tempo prima rispetto all'esercizio dell'azione possessoria.
I testi del ricorrente, e hanno entrambi Testimone_1 Testimone_2 riconosciuto lo stato dei luoghi dalle foto allegate al ricorso e hanno entrambi negato che la catena sia stata apposta nel giugno 2020, confermando la presenza della catena con lucchetto “almeno sin dal 2010” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del Testimone_1
6.5.2024) e da “tantissimi anni” prima (cfr. dichiarazioni di all'udienza Testimone_2 del 6.5.2024).
Parimenti, i testi del resistente e hanno riconosciuto i Testimone_5 Testimone_3 luoghi dalle foto loro esibite, allegate al ricorso, e hanno collocato la presenza della catena con lucchetto per l'accesso al fondo “dal 2014, da quanto sto insieme a mio marito […] ricordo che sul fondo era presente una catena, e c'è tutt'ora” (cfr. dichiarazioni rese da Testimone_5
4 all'udienza del 6.5.2024), e “da circa 20 anni, si trattava di una catena arrugginita, che è stata sostituita successivamente, ma non so riferire esattamente quando;
preciso che la catena c'era già prima di quando sono stato già sentito nell'ambito di questo procedimento (in data 2.2.2022) e che c'era da molto tempo prima, come ho già precisato.” (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza Testimone_3 del 6.5.2024).
A fronte di siffatte dichiarazioni, tutte concordanti tra loro, assumono valenza del tutto recessiva le dichiarazioni del teste del ricorrente , l'unico che ha negato la Testimone_4 presenza della catena con lucchetto all'accesso al fondo a far data dal 2000 e fino al 2020
(cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza dell'11.10.2024). Testimone_4
In disparte ogni questione sull'attendibilità del teste, ritiene il tribunale, coerentemente a quanto già ritenuto dal giudice della fase cautelare, che l'onere della prova gravante sul ricorrente non sia stato adempiuto in merito alla collocazione temporale del presunto spoglio.
Non appare superfluo ricordare, invero, che il disposto dell'art. 2697 c.c. distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti disponendo in tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare;
sicché in applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. n. 4773/2015).
Vanno, pertanto, ribadite le conclusioni già rassegnate in sede di accertamento sommario, non avendo le risultanze delle prove orali assunte nella fase del merito possessorio, confutato le conclusioni cui era pervenuto il precedente Giudice.
Conclusivamente, per tutte le ragioni già esposte nel provvedimento cautelare in corso di causa, e per quanto appena detto, le domande proposte dal ricorrente, attore in prosecuzione nella fase del merito possessorio, va rigettata.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore e, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicati parametri minimi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 3.800,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
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Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• conferma il provvedimento interdittale emesso in data 30.3.2022 e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna parte attrice a pagare in favore le spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi € 3.800,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 26 novembre 2025
Il Giudice
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