Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 36792
CASS
Sentenza 2 luglio 2004

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Nel nuovo sistema sanzionatorio introdotto con le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, il divieto previsto dall'art. 52 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di applicare la pena pecuniaria nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale presuppone che la recidiva, in quanto circostanza aggravante del reato, sia stata ritualmente contestata all'imputato. (Nella specie, si trattava di un procedimento relativo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 274/2000 e la Corte ha confermato la decisione del tribunale - competente sulla base del regime transitorio previsto dagli artt. 63 e 64 D.Lgs. cit. - che aveva applicato la pena dell'ammenda, rilevando che la recidiva fosse stata indicata in modo del tutto generico, senza la specificazione del tipo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 36792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36792
    Data del deposito : 2 luglio 2004

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