Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
Nel nuovo sistema sanzionatorio introdotto con le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, il divieto previsto dall'art. 52 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di applicare la pena pecuniaria nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale presuppone che la recidiva, in quanto circostanza aggravante del reato, sia stata ritualmente contestata all'imputato. (Nella specie, si trattava di un procedimento relativo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 274/2000 e la Corte ha confermato la decisione del tribunale - competente sulla base del regime transitorio previsto dagli artt. 63 e 64 D.Lgs. cit. - che aveva applicato la pena dell'ammenda, rilevando che la recidiva fosse stata indicata in modo del tutto generico, senza la specificazione del tipo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 36792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36792 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/07/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1051
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 39824/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale di Milano;
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Legnano, in data 4.6.2002;
nell'ambito del procedimento penale a carico di:
OR EP RE, n. a Draguignan (Francia) il 19.6.1964 per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, Cod. strad.; udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Dott. Francesco Iacoviello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano in composizione monocratica, Sezione distaccata di Legnano, ha dichiarato RT EP RE colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Cod. strad.), condannandolo alla pena di E. 2000,00 di ammenda.
Con un unico motivo, deduce la violazione di legge, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente applicato all'imputato la pena pecuniaria, nonostante che si vertesse in ipotesi di recidiva reiterata infraquinquennale e non fossero state concesse al medesimo le circostanze attenuanti generiche. Richiama, in proposito, il disposto dell'art. 52, comma 3, D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, che, nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, osterebbe alla applicazione della pena pecuniaria, imponendo la pena o della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti. Il ricorso è infondato.
La lettura del certificato penale, in atti, imposta dal motivo di censura, consente in effetti di apprezzare che l'imputato si trovava nelle condizioni di recidivo reiterato infraquinquennale. Non è dubitabile, parimenti, che il giudice non abbia ritenuto di concedere le attenuanti generiche e che il disposto dell'art. 52 d.lgs n. 274/2000 è stato esattamente richiamato dal Procuratore
generale ricorrente, laddove, nei casi di recidiva reiterata e infraquinquennale, e salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti, pone al giudice il divieto di applicare la pena pecuniaria, imponendo l'applicazione della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. Peraltro, presupposto essenziale per l'applicazione dell'art. 52 citato è che la recidiva reiterata e infraquinquennale sia stata ritualmente contestata all'imputato.
Secondo la migliore e più recente giurisprudenza, infatti, la recidiva costituendo una circostanza aggravante del reato, perché sia giuridicamente operativa in relazione ai fatti cui si riferisce, deve aver formato oggetto di specifica contestazione nelle forme e con le modalità fissate dalla legge.
Solo con l'indicazione apposita di ciascun tipo di recidiva, in vero, viene soddisfatta la duplice esigenza essenziale che l'interessato possa agevolmente acquisire certezza e consapevolezza dei fatti penalmente illeciti e delle circostanze aggravanti dei reati attribuitigli, e che venga realizzato il contraddittorio Sia l'uno che l'altro valgono a presidio di garanzia e tutela del diritto di difesa dell'imputato, per cui la necessità della contestazione puntuale dei singoli tipi di recidiva sussiste tutte le volte che il giudice, con riferimento alla recidiva, debba praticare un correlativo aumento della pena, e comunque in ogni ipotesi in cui dalla sussistenza di un determinato tipo di recidiva debba derivare all'imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass., Sez. 2^, 7 febbraio 1991, Padovano;
Cass., Sez. 6^, 27 febbraio 1996, Caccavallo).
Rituale contestazione che qui manca, giacché la recidiva è stata indicata in modo assolutamente generico ("con la recidiva ex art. 99 c.p."), senza la dettagliata specificazione del tipo di recidiva
(qui: la recidiva reiterata infraquinquennale) dal quale potevano scaturire gli effetti negativi, per quanto interessa, contemplati dall'art. 52 citato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004