Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 42896
CASS
Sentenza 28 settembre 2004

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Massime1

La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che procede al sequestro della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata, a norma dell'art. 182 comma secondo cod. proc. pen., se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto.

Commentario1

  • 1Fermo reale e diritto di difesa: una partita aperta
    Hervé Belluta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza che qui si segnala prende in esame il delicato tema della praticabilità di qualche margine di difesa in occasione del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria. Come noto, all'ordinaria cautela reale preventiva, disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 321 comma 1 c.p.p.), la legge n. 12 del 14 gennaio 1991 ha affiancato, per i casi di urgenza durante le indagini preliminari, prima dell'intervento dell'organo d'accusa, il sequestro preventivo eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, conosciuto con lo pseudonimo di "fermo reale" (art. 321 comma 3-bis c.p.p.)[1]. Una simile misura, pensata appunto per fronteggiare casi eccezionali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 42896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42896
Data del deposito : 28 settembre 2004

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