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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9493 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 22.12.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16479.2025
Tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Renato GO D'Ayala n. 9, C.F.: , rappresentato e C.F._1 difeso, anche disgiuntamentedall'avv. Raffaele Ciccarelli, C.F.
, e dall'avv. Alessandro Di Genova, C.F.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1.
RICORRENTE
E
Part
(cod. fisc. Controparte_1
78 75 05 87) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella (P.E.C.
t – cod. fisc. Email_1 C.F._4
) ed elettivamente presso la sede di Napoli, Via A. De Gasperi n. 55.
[...] CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.7.2025 il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- che con comunicazione di riliquidazione datata 30 gennaio 2024, l CP_1 comunicava che la sua pensione n. 078-510504513383 categoria AS veniva ricalcolata dal 1 marzo 2020 e che da tale ricalcolo derivava fino al
28 febbraio 2024, un credito a suo favore di € 10.258,16;
- che la missiva informava che detto credito veniva interamente trattenuto per recupero indebito n. 00017432537, in precedenza annullato con sentenza n. 5522/2024 di questo Tribunale RG n. 14161/2023.
Pertanto, ritenendo illegittima la suddetta trattenuta, concludeva affinché l'adito
Tribunale potesse: “- condannare l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 restituzione, in favore del ricorrente, della somma di € 10.258,16, trattenuta sulla pensione n. 078-510504513383, categoria AS, a titolo di recupero dell'indebito n.
00017432537, oltre interessi sul credito dalla maturazione al saldo. Vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, per fattone anticipo. Nella malaugurata e non creduta ipotesi di soccombenza nel giudizio, parte ricorrente chiede di essere esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite, come da dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. che fa parte integrante del presente ricorso e viene notificato unitamente allo stesso”
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva l con memoria difensiva del CP_1
12.12.2025 evidenziando l'erroneità delle deduzioni di parte ricorrente avendo la citata sentenza annullato l'indebito solo con riferimento all'anno 2020. Per tale motivo concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 22/12/2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione decideva con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare, occorre precisare che l'indebito 17432537 aveva ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme corrisposte al sig. a titolo Parte_1 di assegno sociale nel periodo ricompreso tra marzo 2020 e dicembre 2022 per l'importo di €17.513,50.
Come sostenuto dalla difesa dell' , è erroneo quanto sostenuto da parte CP_1 ricorrente circa il totale annullamento dell'indebito n. 17432537, in quanto questo
Tribunale, con sentenza n. 5522/2024 pubbl. il 18/07/2024 resa all'esito del procedimento promosso dal sig. contro l iscritto al n. Parte_1 CP_1
RG 14161/2023, dichiarava non dovute esclusivamente le prestazioni erogate per l'anno 2020.
In particolare, la citata sentenza prevede: “Deve pertanto dichiararsi l'irripetibilità delle prestazioni erogate per gli l'anno 2020 (l' , come detto, è abilitato a CP_1 procedere alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti), con conseguente condanna dell'ente alla restituzione delle somme eventualmente ripetute, a titolo di indebito, in relazione alla prestazione corrisposta per l'anno 2020 …
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso e per l'effetto dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione in favore dell' delle somme relative all'anno 2020 di cui al provvedimento di CP_1 indebito 66481316985-6, pratica indebito n. 17432537, notificata il 16/2/2023 contenente la comunicazione del provvedimento di revoca della maggiorazione sociale da parte dell e, conseguentemente, accerta e dichiara che CP_1
l'indebito contestato dall' è irripetibile e infondato, per le causali esposte in CP_1 motivazione;
- per l'effetto, condanna l alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente già recuperate medio tempore…”.
Correttamente adempiendo a tale provvedimento, l abbandonava l'indebito CP_1
n. 17432537 per € 5.112,80, corrispondenti all'importo complessivo liquidato al ricorrente nel corso dell'anno 2020, provvedendo a trattenere l'importo di €
10.258,01 di cui alla comunicazione di riliquidazione del 30 gennaio 2024.
Tanto premesso il ricorso va rigettato.
Nulla dovuto per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- nulla dovuto per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si comunichi.
Napoli, 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia RA