Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2008, n. 21735
CASS
Sentenza 4 febbraio 2008

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In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del secondo comma dell'art. 328 cod. pen. si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della P.A., che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato l'interesse di un privato all'accesso agli atti del Comune concernenti la procedura di demolizione di un manufatto abusivo, posto a distanza illegale dalla sua proprietà).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2008, n. 21735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21735
Data del deposito : 4 febbraio 2008

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