Sentenza 20 aprile 2011
Massime • 1
In sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, al fine di controllare la gravità degli indizi e la conformità della contestazione allo schema legale della fattispecie, il Tribunale può prendere in considerazione tutti gli elementi fattuali desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato, quando la condotta criminosa contestata all'indagato, pur commessa entro un lasso temporale non formalmente ricompreso nella data del provvisorio capo di imputazione, sia stata oggetto di valutazione nella motivazione dell'ordinanza cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2011, n. 21423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21423 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 20/04/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 926
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 2400/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI NI, nata il [...];
avverso l'ordinanza del 16/11/2010 del Tribunale del riesame di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Cavaliere Marco che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
1. Con ordinanza del 16/12/2010, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza pronunciata in data 30/11/2010 con la quale il g.i.p. del tribunale della medesima città aveva disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di AI IE per il delitto di riciclaggio continuato di denaro provento dell'illecita importazione di stupefacenti.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. Carenza di motivazione, per essersi il Tribunale limitato a riproporre l'elencazione degli elementi probatori a sostegno dell'accusa senza alcuna valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate. In particolare, il tribunale avrebbe ricompreso tra gli elementi di fatto da cui desumere gravi indizi, circostanze al di fuori del capo d'imputazione perché riferibili ad una condotta posta in essere dall'indagata prima della commissione del reato ipotizzato, ed esattamente i viaggi a San Marino del 2008;
2. il tribunale, poi, non aveva preso in considerazione gli elementi forniti dalla difesa che aveva dimostrato come: 1) già dal 1999, sui c.c. vi fosse un ammontare di denaro idoneo a giustificare le disponibilità economiche possedute dalla IA;
2) le intercettazioni telefoniche erano state male interpretate;
3) nessuna attività illecita era stata compiuta dall'indagata successivamente all'arresto del marito;
3. infine, nessuna considerazione era stata svolta in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura adottata rispetto al caso concreto.
DIRITTO
3. motivo SUB 1: è vero che il Tribunale, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ha motivato anche facendo riferimento a "significativi versamenti in denaro che, dal mese di gennaio del 2008, sono stati quantificati in Euro 820.450,00 (..)", ossia un periodo che parrebbe escluso dal capo d'imputazione dove la condotta contestata va dal 2009 al 2010. Tuttavia, va osservato che l'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) impone solo che, nell'ordinanza di custodia cautelare, sia contenuta la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e ciò perché, nella fase delle indagini, il materiale probatorio è ancora fluido sicché può ben mutare successivamente. Ed è proprio in ossequio a tale principio che le SS.UU., già con la sentenza n. 9/1998 Rv. 210801, statuirono che "l'ordinanza che dispone la misura cautelare richiede, ai sensi di legge, soltanto la descrizione sommaria del fatto, cioè una sintetica e sommaria precisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all'indagato di conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa. L'indicazione della data in cui si assume essere stato commesso un determinato reato è un elemento non indispensabile alla descrizione del fatto, particolarmente quando si tratti di reato permanente che copra un lungo arco di tempo, la cui individuazione risulti dall'indicazione degli elementi strutturali della fattispecie, sia pur schematicamente enunciati". In altri termini, ciò che rileva, ai fini del diritto della difesa è che gli elementi di accusa - sui quali si fonda il provvedimento restrittivo -siano stati tutti esplicitati in modo da consentire all'indagato di difendersi.
Orbene, sul punto, il tribunale, avanti al quale la stessa questione era stata sollevata, ha correttamente ribattuto che "quello che rileva ai fini della legittima adozione del titolo è quanto risulta dal contenuto del provvedimento con riferimento alle condotte illecite ipotizzate". Di conseguenza, poiché nel corpo dell'ordinanza di custodia cautelare veniva presa in esame anche la condotta illecita avvenuta nel 2008, bene ha fatto il tribunale a considerare anche questo periodo sebbene non formalmente ancora ricompreso nella data del provvisorio capo d'imputazione. Nel respingere la suddetta censura, si può, quindi, enunciare il seguente principio di diritto: "in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il tribunale, al fine di controllare la conformità della contestazione allo schema legale tipico nonché la gravità degli indizi a carico dell'indagato, deve prendere in considerazione tutte le indicazioni fattuali contenute nel provvedimento complessivamente inteso, senza che abbiado alcun autonomo rilievo giuridico le diverse parti in cui esso è graficamente composto. Di conseguenza, ove venga contestato un reato che l'indagato ha reiteratamente commesso nel corso di più anni, e nella motivazione sia indicato (e contestato) come grave indizio la condotta criminosa svoltasi in un determinato periodo non formalmente compreso nella data del provvisorio capo d'imputazione, ben può il Tribunale valorizzarlo e tenerne conto atteso che l'indagato è messo nelle condizioni di difendersi dovendosi ritenere che anche quel periodo sia ricompreso nella provvisoria contestazione".
4. motivo SUB 2: in ordine al quadro gravemente indiziario, il tribunale ha evidenziato gli elementi a carico dell'indagata definendoli di "lampante chiarezza".
Sul punto, la ricorrente, in pratica, nulla obietta deducendo una generica doglianza in ordine al fatto che il tribunale non avrebbe preso in esame gli argomenti difensivi, ma non avvedendosi che, in realtà, il Tribunale non solo 1 ha prese in esame (cfr ad es. quanto alla motivazione in ordine alla correlazione tra il denaro ed il traffico di stupefacenti;
sul fatto che la condotta era persistita anche dopo l'arresto del marito;
sull'irrilevanza del prelievo di Euro 15.000,00) ma 14 ha anche disattese con motivazione congrua, logica ed adeguata e, quindi, incensurabile in questa sede.
5. motivo sub 3: dalla motivazione addotta dal tribunale in ordine alle esigenze cautelari si desume agevolmente che, in considerazione della personalità della prevenuta, delle modalità della condotta, del pericolo di recidiva, fuga ed inquinamento probatorio, unica misura adeguata non può che essere la custodia cautelare in carcere. Si tratta di motivazione amplissima, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché è incensurabile in sede di legittimità non essendo evidenziabili ne' violazioni di legge ne' vizi motivazionali.
6. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011