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Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2023, n. 39513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39513 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da FA TO nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 19 dicembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL RO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LC OR avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 3 novembre 2022, con cui gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato del reato di estorsione continuata ed aggravata dal numero di più persone riunite e dal metodo mafioso e, per l'effetto, ha confermato l'impugnata ordinanza. Si addebita all'imputato di avere avuto il ruolo di intermediario tra lo zio, AR IC, e un imprenditore locale, vittima di un'estorsione realizzata con modalità mafiose e nell'interesse dell'associazione. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso OR LC deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 39513 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/04/2023 2.1 violazione degli articoli 178,121, 273 e 309 cod. proc. pen. e nullità dell'ordinanza per mancanza grafica di motivazione in ordine alla valutazione delle note difensive depositate all'udienza del riesame del 19 dicembre 2022. Dopo avere riportato integralmente nel ricorso il contenuto delle note in questione, il ricorrente invoca l'annullamento dell'ordinanza poiché non ha preso in considerazione le argomentazioni sviluppate dalla difesa. 2.2 Violazione degli articoli 178, 121, 309 cod. proc.pen. e 416 bis comma 1 bis cod.pen. poiché la motivazione non ha in alcun modo preso in esame le considerazioni formulate dalla difesa in relazione all'aggravante mafiosa. 2.3 Violazione degli articoli 274 e 275 codice procedura penale per apparenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali nei confronti di OR LC in quanto nessuna specifica argomentazione è stata dedicata nel provvedimento impugnato allo specifico profilo in trattazione e, pur non essendo mai stata contestata all'indagato alcuna condotta associativa,gli è stata imposta la misura domiciliare in Empoli, senza spiegare le ragioni della decisione. 2.4 Con memoria depositata il 29 marzo 2023 l'avv. Mario Griffo ha formulato motivi nuovi e ha controdedotto rispetto alle conclusioni scritte del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'art. 273 comma 1.bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte 2 di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari. Di contro deve rilevarsi che il ricorso è generico poiché non si confronta in modo specifico con i passaggi argomentativi della ordinanza impugnata. 2.In particolare, in relazione all'eccezione di nullità dedotta con il primo motivo, il ricorso si limita a lamentare la mancata presenza grafica del rigetto delle argomentazioni proposte con la memoria difensiva depositata nell'udienza di riesame, che invece viene esplicitamente richiamata a pagina due dell'ordinanza impugnata ed è stata implicitamente respinta dalle argomentazioni sviluppate nel corpo della motivazione, che hanno affrontato tutti i temi e le questioni ribadite con la memoria. Come ricordato dallo stesso ricorrente, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di legittimità come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 5, n.4031/16 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561). Ma va anche ricordato che chi deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato. (Sez. 5 - , Sentenza n. 24437 del 17/01/2019 Ud. (dep. 31/05/2019 ) Rv. 276511 - 01) Il ricorrente invece ripropone, per incorporazione, la memoria difensiva depositata in sede di riesame, senza neppure indicare quali aspetti valorizzati nelle dette note non siano stati oggetto di esame da parte del tribunale, ed invoca una risposta esplicita che il collegio ha in effetti già fornìto, sottolineando che la tesi difensiva, secondo cui l'indagato si sarebbe limitato a fare da intermediario tra lo zio e la vittima dell'estorsione, senza essere a conoscenza del contenuto illecito delle richieste del AR, ha trovato ampia smentita nella ricostruzione offerta dal tribunale, fondata sul tenore di alcune conversazioni intercettate. 3. Il ricorrente lamenta con il secondo motivo la mancata motivazione in ordine alle censure proposte con l'anzidetta memoria in relazione alla sussistenza dell'aggravante mafiosa. Ma anche su questo aspetto il tribunale ha reso congrua motivazione con cui ha escluso la censura difensiva ribadendo la sussistenza della contestata aggravante nel rispetto dei criteri formulati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. 3 Roma 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore MA AN EL Il Presiden e GE R E' sufficiente rilevare che dalle intercettazioni valorizzate nel provvedimento e riportate per ampi stralci si evince che AR invitava il nipote a contattare l'interessato facendogli presente chi fosse colui che lo stava invitando ad un incontro, e così incaricandolo di fare la cd. "ambasciata" e preparare la vittima a ricevere la richiesta estorsiva. In particolare dalla conversazione registrata il 9 dicembre 2020 emerge che LC era perfettamente consapevole che l'incontro tra lo zio e l'imprenditore serviva ad avanzare una pretesa di denaro connotata dal metodo mafioso. Il tribunale alla stregua di queste emergenze indiziarie ha ritenuto sufficientemente dimostrato il ruolo di intermediario attribuito al ricorrente nel capo di imputazione, nel rispetto dei criteri di valutazione della gravità indiziaria in questa fase del processo. 1.3 In ordine alle esigenze cautelari il tribunale ha reso adeguata motivazione richiamando la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari connessa alla ritenuta aggravante e rimarcando l'assenza di elementi idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del breve lasso temporale decorso dalla applicazione della misura. Non va poi trascurato che il tribunale ha sottolineato che nel mese di novembre le intercettazioni hanno consentito di verificare che l'odierno indagato si è prestato anche a riscuotere le somme di denaro delle estorsioni durante un periodo di ricovero in ospedale dello zio, IC AR, ad ulteriore conferma della sua pericolosità. 2.In forza delle considerazioni che precedono il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato, e ciò comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi depositati. 3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL RO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LC OR avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 3 novembre 2022, con cui gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato del reato di estorsione continuata ed aggravata dal numero di più persone riunite e dal metodo mafioso e, per l'effetto, ha confermato l'impugnata ordinanza. Si addebita all'imputato di avere avuto il ruolo di intermediario tra lo zio, AR IC, e un imprenditore locale, vittima di un'estorsione realizzata con modalità mafiose e nell'interesse dell'associazione. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso OR LC deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 39513 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/04/2023 2.1 violazione degli articoli 178,121, 273 e 309 cod. proc. pen. e nullità dell'ordinanza per mancanza grafica di motivazione in ordine alla valutazione delle note difensive depositate all'udienza del riesame del 19 dicembre 2022. Dopo avere riportato integralmente nel ricorso il contenuto delle note in questione, il ricorrente invoca l'annullamento dell'ordinanza poiché non ha preso in considerazione le argomentazioni sviluppate dalla difesa. 2.2 Violazione degli articoli 178, 121, 309 cod. proc.pen. e 416 bis comma 1 bis cod.pen. poiché la motivazione non ha in alcun modo preso in esame le considerazioni formulate dalla difesa in relazione all'aggravante mafiosa. 2.3 Violazione degli articoli 274 e 275 codice procedura penale per apparenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali nei confronti di OR LC in quanto nessuna specifica argomentazione è stata dedicata nel provvedimento impugnato allo specifico profilo in trattazione e, pur non essendo mai stata contestata all'indagato alcuna condotta associativa,gli è stata imposta la misura domiciliare in Empoli, senza spiegare le ragioni della decisione. 2.4 Con memoria depositata il 29 marzo 2023 l'avv. Mario Griffo ha formulato motivi nuovi e ha controdedotto rispetto alle conclusioni scritte del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'art. 273 comma 1.bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte 2 di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari. Di contro deve rilevarsi che il ricorso è generico poiché non si confronta in modo specifico con i passaggi argomentativi della ordinanza impugnata. 2.In particolare, in relazione all'eccezione di nullità dedotta con il primo motivo, il ricorso si limita a lamentare la mancata presenza grafica del rigetto delle argomentazioni proposte con la memoria difensiva depositata nell'udienza di riesame, che invece viene esplicitamente richiamata a pagina due dell'ordinanza impugnata ed è stata implicitamente respinta dalle argomentazioni sviluppate nel corpo della motivazione, che hanno affrontato tutti i temi e le questioni ribadite con la memoria. Come ricordato dallo stesso ricorrente, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di legittimità come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 5, n.4031/16 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561). Ma va anche ricordato che chi deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato. (Sez. 5 - , Sentenza n. 24437 del 17/01/2019 Ud. (dep. 31/05/2019 ) Rv. 276511 - 01) Il ricorrente invece ripropone, per incorporazione, la memoria difensiva depositata in sede di riesame, senza neppure indicare quali aspetti valorizzati nelle dette note non siano stati oggetto di esame da parte del tribunale, ed invoca una risposta esplicita che il collegio ha in effetti già fornìto, sottolineando che la tesi difensiva, secondo cui l'indagato si sarebbe limitato a fare da intermediario tra lo zio e la vittima dell'estorsione, senza essere a conoscenza del contenuto illecito delle richieste del AR, ha trovato ampia smentita nella ricostruzione offerta dal tribunale, fondata sul tenore di alcune conversazioni intercettate. 3. Il ricorrente lamenta con il secondo motivo la mancata motivazione in ordine alle censure proposte con l'anzidetta memoria in relazione alla sussistenza dell'aggravante mafiosa. Ma anche su questo aspetto il tribunale ha reso congrua motivazione con cui ha escluso la censura difensiva ribadendo la sussistenza della contestata aggravante nel rispetto dei criteri formulati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. 3 Roma 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore MA AN EL Il Presiden e GE R E' sufficiente rilevare che dalle intercettazioni valorizzate nel provvedimento e riportate per ampi stralci si evince che AR invitava il nipote a contattare l'interessato facendogli presente chi fosse colui che lo stava invitando ad un incontro, e così incaricandolo di fare la cd. "ambasciata" e preparare la vittima a ricevere la richiesta estorsiva. In particolare dalla conversazione registrata il 9 dicembre 2020 emerge che LC era perfettamente consapevole che l'incontro tra lo zio e l'imprenditore serviva ad avanzare una pretesa di denaro connotata dal metodo mafioso. Il tribunale alla stregua di queste emergenze indiziarie ha ritenuto sufficientemente dimostrato il ruolo di intermediario attribuito al ricorrente nel capo di imputazione, nel rispetto dei criteri di valutazione della gravità indiziaria in questa fase del processo. 1.3 In ordine alle esigenze cautelari il tribunale ha reso adeguata motivazione richiamando la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari connessa alla ritenuta aggravante e rimarcando l'assenza di elementi idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del breve lasso temporale decorso dalla applicazione della misura. Non va poi trascurato che il tribunale ha sottolineato che nel mese di novembre le intercettazioni hanno consentito di verificare che l'odierno indagato si è prestato anche a riscuotere le somme di denaro delle estorsioni durante un periodo di ricovero in ospedale dello zio, IC AR, ad ulteriore conferma della sua pericolosità. 2.In forza delle considerazioni che precedono il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato, e ciò comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi depositati. 3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.