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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1601/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1219/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 28/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY5IPPN00035 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY5IPPN00035 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY5IPPN00035 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY5IPPN00035 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1567/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl propone appello contro sentenza CGT di primo grado n. 1219/2023 che aveva rigettato il ricorso avverso intimazione di pagamento n. TY5IPPN00035/2022 per € 149.929,75.
Motivi di appello:
Omessa prova della notifica PEC (assenza ricevuta accettazione/consegna).
Difetto di motivazione dell'intimazione (mancata indicazione aliquote, iter logico-contabile incomprensibile).
Violazione art. 42 DPR 600/73 (sottoscrizione senza valida delega).
Chiede l'annullamento dell'intimazione e condanna alle spese di entrambi i gradi. di giudizio.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia chiede la conferma legittimità intimazione: notificata via PEC il 20/01/2022 con prova depositata (file nativo .eml). Ritiene la motivazione sufficiente in quanto dal prospetto allegato emergono gli importi calcolati ex art. 68 D.Lgs. 546/92 (2/3 dopo sentenza CTP).Reputa le sanzioni legittime (art. 19 D.Lgs. 472/97).Ribadisce la regolarità della delega di firma conferita (disposizione di servizio n.108/2021) e chiede il rigetto appello e condanna alle spese.
Memoria Illustrativa dell' Appellante
Ribadisce il difetto di motivazione: prospetti incomprensibili, mancata indicazione aliquote, violazione art. 3 L.241/90 e art.7 L.212/2000.
Contesta integrazione postuma della motivazione e produzione di nuovi prospetti in giudizio.
Richiama giurisprudenza su obbligo motivazionale e divieto di integrazione postuma.
Insiste su nullità per vizi di notifica e sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Notifica PEC: essa è regolare, come da prova depositata (file nativo e ricevute). In ogni caso, la tempestiva impugnazione sana eventuali vizi ex art. 156 c.p.c. (Cass. SS.UU. 15979/2022).
In ordine alla motivazione, l'intimazione richiama la sentenza CTP e contiene prospetto con importi calcolati secondo art. 68 D.Lgs. 546/92 e art. 19 D.Lgs. 472/97. La giurisprudenza ritiene sufficiente la motivazione che consenta la difesa, come avvenuto nel caso (Cass. ord. 26432/2017).
Sottoscrizione: la delega del direttore provinciale risulta regolare, documentata con disposizione di servizio e ruolo del funzionario.
Tutte le doglianze ripropongono questioni già esaminate e correttamente disattese dal primo giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, rigetta l'appello. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1601/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1219/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 28/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY5IPPN00035 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY5IPPN00035 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY5IPPN00035 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY5IPPN00035 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1567/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl propone appello contro sentenza CGT di primo grado n. 1219/2023 che aveva rigettato il ricorso avverso intimazione di pagamento n. TY5IPPN00035/2022 per € 149.929,75.
Motivi di appello:
Omessa prova della notifica PEC (assenza ricevuta accettazione/consegna).
Difetto di motivazione dell'intimazione (mancata indicazione aliquote, iter logico-contabile incomprensibile).
Violazione art. 42 DPR 600/73 (sottoscrizione senza valida delega).
Chiede l'annullamento dell'intimazione e condanna alle spese di entrambi i gradi. di giudizio.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia chiede la conferma legittimità intimazione: notificata via PEC il 20/01/2022 con prova depositata (file nativo .eml). Ritiene la motivazione sufficiente in quanto dal prospetto allegato emergono gli importi calcolati ex art. 68 D.Lgs. 546/92 (2/3 dopo sentenza CTP).Reputa le sanzioni legittime (art. 19 D.Lgs. 472/97).Ribadisce la regolarità della delega di firma conferita (disposizione di servizio n.108/2021) e chiede il rigetto appello e condanna alle spese.
Memoria Illustrativa dell' Appellante
Ribadisce il difetto di motivazione: prospetti incomprensibili, mancata indicazione aliquote, violazione art. 3 L.241/90 e art.7 L.212/2000.
Contesta integrazione postuma della motivazione e produzione di nuovi prospetti in giudizio.
Richiama giurisprudenza su obbligo motivazionale e divieto di integrazione postuma.
Insiste su nullità per vizi di notifica e sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Notifica PEC: essa è regolare, come da prova depositata (file nativo e ricevute). In ogni caso, la tempestiva impugnazione sana eventuali vizi ex art. 156 c.p.c. (Cass. SS.UU. 15979/2022).
In ordine alla motivazione, l'intimazione richiama la sentenza CTP e contiene prospetto con importi calcolati secondo art. 68 D.Lgs. 546/92 e art. 19 D.Lgs. 472/97. La giurisprudenza ritiene sufficiente la motivazione che consenta la difesa, come avvenuto nel caso (Cass. ord. 26432/2017).
Sottoscrizione: la delega del direttore provinciale risulta regolare, documentata con disposizione di servizio e ruolo del funzionario.
Tutte le doglianze ripropongono questioni già esaminate e correttamente disattese dal primo giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, rigetta l'appello. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.