Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2005, n. 9477
CASS
Sentenza 21 gennaio 2005

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5 lettera b) della legge n. 283 del 1962, un prodotto alimentare si deve considerare in cattivo stato di conservazione, per il solo fatto dell'obiettivo insudiciamento anche della sola confezione, conseguente alla sua custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla conservazione. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto in cattivo stato di conservazione alimenti e bevande custoditi in un deposito in pessime condizioni igieniche e con le confezioni sudice per la presenza di escrementi di topi e guano di uccelli).

Commentario1

  • 1Cibo conservato in pessime condizioni
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 16 dicembre 2016

    Il Tribunale penale di Aosta, con la sentenza n. 345 del 30 giugno 2016, si è pronunciato su di un interessante caso avente ad oggetto la vendita di alimenti da parte dei venditori ambulanti. Nel caso esaminato dal Tribunale, dei venditori ambulanti erano stati imputati del reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, in quanto “detenevano per la vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione”. Nel caso di specie, gli ambulanti in questione erano stati accusati di aver detenuto “salumi e formaggi esposti a temperature elevate che ne causavano il deterioramento ed in alcuni casi il compenetramento tra l'etichetta e la crosta esterna”, di aver mantenuto “in scarse …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2005, n. 9477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9477
Data del deposito : 21 gennaio 2005

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