Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2025, n. 32943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32943 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
32943-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NA LO IN NA R. LI RO VE IE CI
TT Di IO
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 1241/25 CC - 18/09/2025 R.G.N. 19778/2025
sul ricorso proposto da:
ER AR, nato il [...] a [...]
avverso la ordinanza del 29/04/2025 dal Tribunale di Perugia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TT Di IO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Flavia Alemi, che chiede di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma e trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Perugia, in qualità di giudice del riesame, confermava la custodia cautelare disposta nei confronti di AR ER in relazione a quattro episodi di cessione e ad un episodio di offerta di sostanza stupefacente (cocaina).
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2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'Avv. Eleonora Nicla Moiraghi, nell'interesse dell'indagato, deducendo due motivi.
2.1. Errata applicazione degli artt. 8 e 21 cod. proc. pen. quanto alla competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione dei reati, e vizio di motivazione. Dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Terni era stata eccepita l'incompetenza territoriale. Le supposte cessioni si erano infatti esaurite con la consegna del narcotico a Roma, irrilevante essendo, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, il successivo trasporto della sostanza in altro luogo, ad opera di altra persona, per realizzare cessioni ulteriori dello stupefacente, poiché si tratta di ipotesi autonoma di reato, non ascrivibile in concorso a ER. Lo stesso Tribunale del riesame ha d'altronde affermato che, secondo la ricostruzione del Giudice delle indagini preliminari, la droga era successivamente trasportata a Terni dove altri (Scialò) la deteneva per poi immetterla nei canali di spaccio al dettaglio a lui facenti capo, specificando che si tratta di diverse azioni tipiche, distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, tanto da configurare più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi reati distinti, eventualmente unificati nel vincolo della continuazione. Di conseguenza, posto che la competenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, essendo la contrattazione avvenuta per telefono, il reato si consuma nel luogo in cui il proponente ha avuto contezza dell'accettazione.
2.2. Inosservanza dell'art 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata si è limitata a condividere il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari espresso dal Giudice per le indagini preliminari, disattendendo la produzione documentale difensiva e le deduzioni svolte nei motivi del riesame. Non contiene alcun riferimento alle documentate condizioni familiari del ricorrente - che, come era stato osservato, si dedica con la moglie alle esigenze di due figli minori, sottoposti ad accertamenti anche di natura neuropsichiatrica a cagione di disturbi psicopatologici e di patologie cognitive emerse proprio a partire dal 2023 -, né all'opportunità lavorativa che egli ha reperito (proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e part-time, quale operaio carrozziere alle dipendenze di una società). Neppure sono vagliati i profili di attualità e concretezza del pericolo, la motivazione basandosi sulla mera gravità dei fatti.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile perché generico. Premesso che l'ordinanza impugnata, nel recepire le motivazioni del Giudice per le indagini preliminari, ipotizza la sussistenza di gravi indizi del concorso di ER nelle condotte del complice Scialò, l'eccezione di incompetenza territoriale è formulata in termini aspecifici, non chiarendosi le ragioni per cui - pur nell'indiscussa autonomia delle differenti ipotesi delittuose di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 cit. l'offerta della droga ad opera dell'indagato non configuri un concorso nella cessione finale. Anche a calarsi nella prospettiva difensiva, inoltre, le deduzioni si incentrano sulla violazione degli artt. 8 e 21 cod. proc. pen., piuttosto che dell'astrattamente più pertinente disciplina dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. (richiamata non a caso nella requisitoria del Procuratore Generale), che, in caso di pari gravità dei reati, riconosce la competenza al giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha valutato molto elevato e concreto il pericolo di recidiva specifica, spiegandone le ragioni. L'indagato è, infatti, soggetto pluripregiudicato per traffico di sostanze stupefacenti, avendo riportato ben cinque condanne al riguardo;
si mostra impermeabile agli stimoli rieducativi, come emerge dal fatto che ha commesso i reati del presente procedimento addirittura in costanza e subito dopo aver fruito della misura alternativa alla detenzione;
svolge ormai da molti anni un'attività criminale da cui trae stabilmente i mezzi per il proprio sostentamento;
dimostra la capacità di procurarsi grandi quantitativi di cocaina ed è quindi inserito in circuiti criminali di elevata pericolosità, i collegamenti con i quali non potrebbero essere recisi dagli arresti domiciliari, neppure se elettronicamente controllati. A fronte di tale motivazione, compiuta e tutt'altro che illogica, la risposta alle deduzioni difensive concernenti la disponibilità di lavoro e le condizioni familiari del ricorrente deve ritenersi implicita. I Gludici di merito hanno oltretutto escluso che ER avesse fornito la prova dell'effettiva regolare disponibilità di un domicilio (indicato in capo al fratello, residente peraltro ad un indirizzo dove insiste lo stabile presso il quale
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l'indagato prelevava la cocaina consegnata in più occasioni a Scialò): profilo con il quale il ricorrente omette di confrontarsi nella presente sede.
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore TT Di IO сем ан
Il Presidente NA LO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 07 OTT 2025 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Cseppina Cirimele